F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CHIEVO VERONA DEL 6.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CHIEVO VERONA DEL 6.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015, il Giudice Sportivo Nazionale c/o la Lega nazionale professionisti Seria A ha irrogato alla reclamante società Frosinone Calcio la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 con diffida “per avere suoi sostenitori, dal 40° del secondo tempo fino al termine della gara, colpito con numerosi sputi al capo ed alle spalle un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita Frosinone/Chievo Verona del 6.12.2015. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Frosinone Calcio S.r.l., chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata che essa venga ridotta nella misura ritenuta di giustizia. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce, premessa una ricostruzione del più complesso contesto in cui inquadrare i fatti di cui è questione, l’erroneità della decisione del Giudice Sportivo per non aver questi riconosciuto la sussistenza della circostanza di cui all’art. 13 lett. e) C.G.S., comunque contestando che la condotta censurata sia qualificabile come violenta, altresì segnalando la particolare morfologia dell’impianto sportivo di che trattasi. 4 Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentiti il difensore della reclamante società ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene il proposto reclamo infondato. L’appellata sanzione origina dal referto dell’Assistente nel quale appunto si legge “dal 40° del 2° T fino al termine della gara venivo fatto bersaglio di numerosi sputi che mi attingevano alla testa e alla schiena da parte di numerosi spettatori del settore alle mie spalle”. La circostanza non è in fatto contestata dalla reclamante. Orbene, rileva la Corte che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, ultimo periodo del C.G.S. le società “sono ….responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza…”. Non vi è quindi dubbio che la condotta dei sostenitori del Frosinone, peraltro prolungata per più minuti, rientri nella fattispecie delineata dalla norma ora richiamata. E per le dette condotte si applica, ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 12, la sanzione dell’ammenda, per le società di Serie A, da e 10.000,00 a e 50.000,00. Ai sensi, quindi, del successivo art. 13 “1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.”. Nella specie, il Giudice Sportivo ha ritenuto sussistenti le fattispecie di cui alle lett. a) e b), così attenuando la sanzione. Va quindi riportata la condotta censurata nell’alveo dell’art. 12 C.G.S. e non già dell’art. 14 C.G.S., che punisce le società per fatti violenti dei sostenitori, e ciò non perché lo sputo prolungato e da parte di evidentemente non pochi sostenitori non sia in sé considerato una condotta violenta, quanto perché l’art. 14 correla la punibilità alla circostanza per cui “dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”, non sussistendo nella specie il riscontro del grave danno alla incolumità fisica. In altri termini, la sanzione va confermata e il reclamo respinto essendo la condotta dei sostenitori del Frosinone pacificamente qualificabile, ex art. 12 C.G.S., quale “…manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza…”, congruamente sanzionata con l’ammenda di cui è questione. Correttamente il Giudice Sportivo non ha, nella specie, ritenuto la sussistenza della terza circostanza, di cui alla lettera e) dell’art. 13, che in concorso con la riconosciuta sussistenza delle circostanze di cui alle lett. a) e b) avrebbe integrato l’esimente di cui al primo comma del citato art. 13, essendo conclamato in fatto che quanto effettivamente accaduto e, ripetesi, non contestato dalla stessa reclamante, testimonia che vi è stata quanto mena una insufficiente vigilanza da parte della società, che pure ha approntato significative misure di prevenzione (numero degli stewards). In altri termini, quanto accaduto testimonia che le misure adottate non sono state, appunto, sufficienti se non sul piano della (astratta) prevenzione quantomeno su quello della (effettiva) vigilanza. Da ultimo, va rilevata la inconferenza - ai fini di che trattasi - della struttura dello stadio in cui si è svolta la censurata condotta, la quale rimane sanzionabile quale che sia lo spazio tra gli spalti e il campo di gioco. In definitiva, il reclamo va respinto siccome infondato. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Frosinone Calcio di Frosinone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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