F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MELCHIORRI FEDERICO SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MELCHIORRI FEDERICO SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015) Con reclamo in data 2.1.2016, il Cagliari Calcio S.p.A. ha impugnato la squalifica di 3 giornate effettive inflitta al proprio calciatore Federico Melchiorri con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicato sul Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015, per avere lo stesso calciatore “al 40° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito volontariamente con l’avambraccio il volto di un calciatore avversario e tentato, successivamente, di colpirlo con una gomitata; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”, nella gara U.S. Salernitana 1919 s.r.l./Cagliari Calcio S.p.A., valevole per il Campionato di Serie B, del 24.12.2015, chiedendone la riduzione a due giornate di gara, anche con commutazione del terzo turno di sualifica annullato con una sanzione pecuniaria nella misura ritenuta di giustizia. Adduce la reclamante a sostegno della sua impugnazione che il Giudice Sportivo, nell’irrogare la sanzione, non avrebbe tenuto conto di tre circostanze, tutte rilevabili dai due rapporti del Quarto Ufficiale e cioè: i) l’attenuante della provocazione subita dal Melchiorri, intervenuto a difesa di un compagno di squadra; ii) la levità della condotta censurata e l’assenza di conseguenze lesive; iii) l’unicità della condotta del Melchiorri. Questa Corte ritiene che il reclamo possa essere accolto, atteso che effettivamente risulta dal rapporto del Quarto Ufficiale che: i) il Melchiorri è intervenuto nel parapiglia accessosi a seguito della segnatura della seconda rete del Cagliari e della esultanza del calciatore Tello, in difesa di quest’ultimo, aggredito dai calciatori avversari (Sciaudone e Rossi), così che sussistono i presupposti per valutare la circostanza in termini di attenuante; ii) la condotta posta in essere dal calciatore può ritenersi effettivamente priva dei connotati della violenza (“leggera gomitata”; “colpiva […] senza procurargli alcun danno”), ancorchè gravemente antisportiva; iii) la condotta sanzionata del Melchiorri si è svolta in unico contesto fattuale e temporale, nell’ambito del quale non appaiono autonomamente e separatamente apprezzabili i due comportamenti censurati dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Cagliari Calcio di Cagliari riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Melchiorri Federico a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it