F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO ASD REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. GRASSO RENZO ALFREDO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015) 5. RICORSO A.S.D. PARTENOPE C5 GOLDEN EAGLE AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. GRASSO RENZO ALFREDO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO ASD REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. GRASSO RENZO ALFREDO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015) 5. RICORSO A.S.D. PARTENOPE C5 GOLDEN EAGLE AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. GRASSO RENZO ALFREDO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015) Le società Real Team Matera C5 e Golden Eagle Partenope, come rappresentate e assistite, hanno proposto separati reclami avverso la decisione n. 5/TFN del 5 novembre 2015 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti in relazione alla richiesta di giudizio della Divisione Nazionale Calcio a 5 in merito alla pratica di tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo, nato in Argentina il 10.11.1994, con la Società Polisportiva Sammichele. Di seguito, in sintesi, i fatti di rilievo ai fini della decisione del giudizio. Le società prima menzionate, odierne reclamanti, hanno proposto ricorso al Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 in relazione, ciascuna per quanto di interesse, alla regolarità di due distinte gare del Campionato serie A2 di calcio a cinque: Sammichele - Real Team Matera del 03.10.2015 e Partenope – Sammichele del 10.10.2015. A dire delle predette ricorrenti, la posizione di tesseramento del giocatore Grasso Renzo Alfredo della Polispostiva Sammichele era irregolare, in quanto non risultava “meccanicamente” tesserato con la stessa società. Il Giudice Sportivo adito ha richiesto alla Divisione Calcio a 5, con nota e-mail del 16 ottobre 2015, “di conoscere se il calciatore Grasso Palermo Renzo Alfredo, risulti tesserato o meno presso la Polisportiva San Michele”. Con nota in data 19 ottobre 2015 il segretario della Divisione Calcio a Cinque richiedeva, ai sensi dell’art. 30, comma 18, lett. c), al Tribunale Nazionale Federale, sezione Tesseramenti, “un giudizio in merito alla pratica di tesseramento n. DL 4147079 del Calciatore Grasso Renzo Alfredo, ovvero se è possibile per la scrivente Divisione tesserare il calciatore con la documentazione inviata via e mail ed in caso positivo con quale decorrenza”. Con il provvedimento ora impugnato innanzi a questa Corte, il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti ha accertato e dichiarato che il calciatore Grasso Renzo Alfredo è “tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Sammichele con decorrenza 30.9.2015”. A tal proposito il TFN ha evidenziato che la Polisportiva Sammichele, a seguito di un controllo riservato nella sezione tesserati, non individuando il tesseramento del giocatore Grasso Renzo Alfredo ha contattato la Divisione calcio a cinque allo scopo di comprendere le ragioni di tale mancanza, in quanto la stessa aveva provveduto in data 30.09.2015 ad inviare, con raccomandata, tutta la documentazione necessaria al tesseramento. Detto plico, asseritamente contenente la documentazione originale della pratica di tesseramento, non sarebbe mai pervenuto alla Divisione Calcio a 5 e, pertanto, il tesseramento non è stato “meccanizzato”. Da un riscontro oggettivo, tuttavia, prosegue il TFN, si è potuto verificare tramite le Poste Italiane (percorso della raccomandata spedita dalla società) che effettivamente la documentazione è stata spedita in data 30.09.2015 e consegnata al destinatario (Uffici Federali) in data 2.10.2015. La stessa, tuttavia, non sarebbe stata recapitata all’Ufficio Tesseramenti per un disguido interno. In data 9.10.2015 la società Sammichele ha, quindi, provveduto a inviare via e-mail tutta la documentazione alla Divisione Calcio a 5, allegando altresì la ricevuta comprovante l’avvenuto invio della raccomandata in data 30.09.2015. Tramite ulteriore verifica CED LND del sistema telematico si è potuto appurare che la medesima società ha istruito la pratica di tesseramento di cui trattasi in data 24.08.2015 e che nel medesimo giorno la stessa risulta essere stata stampata con la relativa modulistica. Orbene, sulla base di queste risultanze documentali, il Tribunale Federale ha ritenuto: che il disguido interno non potesse certamente essere imputato alla società Sammichele; che, quindi, la documentazione trasmessa doveva essere considerata correttamente ricevuta in data 2.10.2015; che la vigente normativa prevedeva in tal caso la decorrenza del tesseramento alla data di spedizione della raccomandata inviata dalla società e cioè il 30.09.2015; che, pertanto, il giocatore in questione aveva pienamente titolo a prendere parte agli incontri oggetto di ricorso (Real Team Matera - Pol.Sammichele e Golden Eagle Partenope -Pol.Sammichele rispettivamente disputatesi in data 3.10.2015 e 10.10.2015); che trattandosi di calciatore italiano mai tesserato per Federazioni estere (alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal calciatore interessato) il calciatore di cui trattasi rientra nelle specifiche aliquote dei partecipanti al gioco appositamente previste per le società di A2 dal C.U. n.1/2015. Avverso la suddetta decisione ha proposto reclamo la società Real Team Matera. In sintesi, deduce la predetta reclamante: - lo status del giocatore, nato in Argentina, qualificato dalla Divisione Calcio a 5 “calciatore Italiano mai tesserato all’estero” doveva essere oggetto di maggiori verifiche sotto entrambi i profili. Il “mai tesserato all’estero” risulta quanto mai dubbio se si pensa che la società Sammichele aveva in tempi non sospetti (stagione precedente) presentato il suo ingaggio (stampa) in modo enfatico specificando che il giocatore risultava essere il “capitano della Nazionale Argentina Under 20 campione del mondo 2014 e che lo stesso contava già diverse convocazioni con la Nazionale Maggiore”: pertanto, detto stato di cose forniva ampio spunto per una azione di verifica. Analogo discorso per quanto riguarda la qualificazione di cittadino Italiano, in quanto, a detta della ricorrente, la società Sammichele in data 3.10.2015 ha qualificato in distinta il calciatore come argentino, mentre in seguito ha presentato alla Divisione Calcio a 5 documenti (non in originale) che lo identificano come italiano. - Assenza di legittimazione del Segretario della Divisione Calcio a 5 in quanto in data 19.10.2015 ha investito il TFN con la procedura ex art. 30, comma 18, CGS non essendo tale ufficio un “organo” e, quindi, non rientrando lo stesso nella puntuale elencazione di cui alle lettere b) e c) e non avendo inoltre, alcun potere di rappresentanza della Divisione o capacità di impegnarla giuridicamente. - Il TFN ha ritenuto “storicamente pacifico e acclarato documentalmente in atti il regolare invio di tutta la documentazione”. La reclamante, invece, rileva che non vi è alcuna certezza, ne tantomeno è stata fornita prova dell’effettiva destinazione / contenuto della raccomandata, con riferimento all’invio della richiesta di tesseramento del calciatore Grasso, dell’effettiva esistenza, in originale, della documentazione richiesta dalla normativa federale, ne della effettiva corrispondenza tra la documentazione inviata e quella successivamente trasmessa via e-mail. - La Polisportiva Sammichele ha avuto un comportamento poco attento e rispettoso delle normative universalmente note, tutt’altro che collaborativo rispetto alla definizione della vicenda nella più assoluta regolarità normativa. La stessa non ha avuto un comportamento diligente nello svolgere tutte le attività legate all’instaurazione di un rapporto di tesseramento, anzi, ha preteso di poter legittimare la procedura attraverso l’invio di una e-mail, non tenendo in considerazione gli obblighi legati ai termini perentori ed alla genuinità degli atti. Conclude, quindi, la società ricorrente, chiedendo l’accoglimento del reclamo e, per l’effetto, disporsi la perdita della gara del 3.10.2015 a carico della Polisportiva Sammichele e, in subordine, inviarsi gli atti al Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 al fine di poter decidere, per quanto di propria competenza, sulla base delle risultanza emerse e, in via di ulteriore subordine, ordinarsi alla Corte Sportiva d’Appello di inserire nel fascicolo processuale gli atti e le risultanze del presente procedimento allo scopo di instaurare ex novo l’iter di tutela per tutti i soggetti interessati. Con separato atto, avverso la decisione n. 5/TFN del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Tesseramenti, ha proposto ricorso anche la società Golden Eagle Partenope, riproponendo, in linea di massima, le argomentazioni difensive già esposte dalla società Real Matera (status del giocatore, posizione del tesseramento dello stesso, modalità di deposito dei documenti di tesseramento, dubbia buona fede della società Pol. Sammichele) e concludendo perché, in accoglimento del reclamo e in riforma del provvedimento impugnato, sia disposta la perdita della gara del 10 ottobre 2015 a carico della Polisportiva Sammichele, e, in subordine, l’invio degli atti al Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 al fine di poter decidere, per quanto di propria competenza, sulla base delle risultanza emerse. Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Federale di Appello, sez. V, in data 14 dicembre 2015 nessuno è comparso per le società reclamanti. È, invece, comparso l’avv. Simona Cucinotta per delega dell’avv. Filippo Colapinto, presidente della Polisportiva Sammichele, eccependo inammissibilità dei reclami e, comunque, la loro infondatezza. All’esito della camera di consiglio, la Corte Federale di Appello, sez. V, ritenuto che la pronuncia sugli appelli involge una questione di diritto particolarmente rilevante, ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte, per le valutazioni di competenza. Il Presidente, quindi, ai sensi dell’art. 31, comma 6, CGS, considerato che la questione di principio sottesa alla decisione dei reclami di cui trattasi riveste particolare rilievo, ha disposto che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a Sezioni unite. Alla seduta del giorno 7 gennaio 2016 così fissata innanzi alle Sezioni unite di questa Corte sono comparsi il dott. Tambone per la società Real Matera, la dott.ssa Giovannucci per la società Golden Eagle Partenope, l’avv. Cucinotta per delega avv. Colapinto, per la società Sammichele. Il dott. Tambone, richiamando le argomentazioni illustrate in reclamo, ha ribadito e sottolineato l’irregolare instaurazione del procedimento ex art. 30, comma 18, CGS, che vizierebbe e renderebbe invalida la decisione del Tribunale. La dott.ssa Giovannucci si è associata alle deduzioni difensive del dott. Tambone. L’avv. Cucinotta ha chiesto di poter depositare note d’udienza. Il Presidente della Corte, previo consenso delle controparti, ha ammesso il deposito delle predette note d’udienza, nelle quali, in sintesi, si eccepisce inammissibilità dei ricorsi per le seguenti ragioni: Non è stato impugnato «il conseguente comunicato ufficiale del Giudice sportivo di omologazione del risultato delle gare in questione». Sarebbe, dunque, evidente «che la sola impugnazione dell’atto presupposto (provvedimento del Tribunale Federale Sportivo – Ufficio Tesseramenti) determina l’inammissibilità dello stesso». I ricorsi non rispettano «i requisiti di forma stabiliti per la comunicazione e/o notificazione dei ricorsi agli organi giudiziari competenti, nonché alla società interessata». I ricorsi sono stati presentati oltre il termine perentorio previsto dal CGS rispetto al C.U. n. 5/TFN del 5 novembre 2015. Il dott. Tambone ha replicato che è comprovata la regolarità delle notifiche ed il rispetto dei termini prescritti per l’impugnazione, atteso che le motivazioni della decisione del TFN del 5 novembre 2015 sono state comunicate in data 12 novembre 2015. Riuniti i due procedimenti, sussistendo le prescritte ragioni di connessione oggettiva ed in considerazione della comune questione di diritto da risolvere in via preliminare, chiuso il dibattimento, all’esito della camera di consiglio, la Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti Motivi Deve premettersi che la fattispecie sottoposta alla decisione di questa Corte presenta aspetti di particolare complessità, tanto sotto il profilo di merito, quanto e, ancor prima, sotto quello strettamente giuridico-procedimentale. Peraltro, non può sottacersi che la ricerca della giusta decisione in ordine alla vicenda per cui è giudizio, che già di per sé si connota per un labirintico intrecciarsi di contrapposti interessi, tutti meritevoli di attenzione e tutela, è stata, se possibile, resa ancor più difficoltosa da tutta una serie di disattenzioni, delle quali si darà rapido cenno, nella presente parte motiva, in funzione delle esigenze di chiarezza espositiva delle ragioni sottese alla decisione. Dalle risultanze documentali acquisite al procedimento, questi, di seguito, in sintesi descritti, i fatti e le circostanze oggetto della fattispecie dedotta in giudizio. La vicenda per cui è causa concerne il tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo, nato in Argentina, dichiarato italiano, che non è (rectius, sarebbe) mai stato tesserato presso società straniere benché sembra abbia militato nelle nazionali argentine (under 20 e nazionale maggiore). Il predetto calciatore è stato tesserato da una società (Pol. Sammichele) che ha spedito regolarmente la documentazione necessaria al tesseramento, che, però, non è mai pervenuta all’Ufficio competente. Il tesseramento, pertanto, si è perfezionato grazie ad una pronuncia (del TFN) con effetti, dunque, sostanzialmente “costitutivi”, sulla base di una documentazione (non in originale) trasmessa via e-mail (ossia, con mezzo non previsto, dalla normativa federale, per il perfezionamento di siffatta tipologia di adempimenti). Il calciatore, nel frattempo, è stato schierato (dalla Pol. Sammichele) in occasione di due gare, il 3 ottobre 2015 c/ Real Team Matera ed il 10 ottobre 2015 c/ Golden Eagle Partenope (gare oggetto di ricorso con omologazione dei risultati, da parte del Giudice Sportivo, in virtù della decisione del TFN - Sez. Tesseramenti di cui al C.U. n. 5 del 5.11.2015), entrambe vinte dalla società che lo ha schierato, pur non essendo lo stesso “meccanicamente” inserito negli elenchi. Così riassunta la complessa vicenda viene, anzitutto, da chiedersi perché l’Ufficio Tesseramenti, appurato come fatto storico che la società ASD Pol-Sammichele ha effettivamente spedito in data 30.09.2015 la lettera raccomandata n. 052220782154, recapitata il giorno 02.10.2015 alle ore 19:18 presso gli Uffici di Divisione e mai, a quanto consta, consegnata all’Ufficio Tesseramenti, raccomandata asseritamente (e presumibilmente) contenente la documentazione relativa alla richiesta di tesseramento del giocatore Grasso Renzo Alfredo, alla luce di altro dato oggettivo rappresentato dal fatto che l’interrogazione del sistema informatico ha consentito di accertare che la pratica è stata, attraverso il sistema telematico, appunto, istruita – dalla predetta medesima società – il 24.08.2015, con conseguente stampa dei relativi moduli a corredo della stessa, non abbia provveduto a richiedere, in via eccezionale, alla luce del predetto (eccezionale) disguido, l’invio di tutta la prescritta documentazione (in copia conforme) in forma cartacea, chiedendo la cortese collaborazione della società. Infatti, è vero che a quest’ultima non può essere imputato e addebitato lo smarrimento della raccomandata, ma è altrettanto vero che, avendone specifico interesse e non essendo in grado di dimostrare in modo certo che detta raccomandata contenesse effettivamente tutta la prescritta documentazione necessaria per il tesseramento del calciatore di cui trattasi, ben avrebbe potuto essere chiamata a collaborare per “ricostruire”, in forma compiuta e di prassi, la pratica smarrita. Peraltro, la stessa Polisportiva Sammichele, in forza dei comuni canoni di prudenza e diligenza ed alla luce della particolarità della situazione venutasi a creare con il disguido di cui si è detto, ben avrebbe potuto, in concreta attuazione dei principi di leale collaborazione con le istituzioni federali, senza neppure attendere una eventuale richiesta delle stesse, provvedere a trasmettere tutta la necessaria documentazione nelle forme richieste dai vigenti regolamenti in materia. Per inciso, peraltro, quanto alla regolarità del tesseramento di cui trattasi, sarebbe stato forse opportuno un maggiore approfondimento della posizione del calciatore Grasso Renzo Alfredo, che, nato in Argentina il 10.11.1994, risulta essere cittadino italiano (tanto si evince dal passaporto italiano e dal certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di Sammichele di Bari), restando invece dubbia la veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ove lo stesso giocatore afferma di non essere mai stato tesserato presso Federazioni estere e di non aver mai fatto parte di alcuna rappresentativa nazionale di Calcio a 5, quando, in tempi non sospetti, come enfatizzato da alcuni articoli di stampa, la società barese aveva reso pubblico lo status tecnico del giocatore, capitano della nazionale argentina campione del mondo 2014 under 20, con varie convocazioni anche nella nazionale maggiore. Da parte sua, come detto, il competente e adito Giudice Sportivo ha ritenuto di non avvalersi delle facoltà previste dalla norma di cui all’art. 30, comma 18, lett. c), CGS (“Il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare; b) su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile scolastica”), provvedendo, invece, a richiedere alla Divisione Calcio a 5, con nota e-mail del 16 ottobre 2015, “di conoscere se il calciatore Grasso Palermo Renzo Alfredo, risulti tesserato o meno presso la Polisportiva San Michele”. A sua volta, con nota in data 19 ottobre 2015 a firma del suo segretario, la Divisione Calcio a Cinque ha richiesto, ai sensi del prima richiamato art. 30, comma 18, lett. c), al Tribunale Nazionale Federale, sezione Tesseramenti, “un giudizio in merito alla pratica di tesseramento n. DL 4147079 del Calciatore Grasso Renzo Alfredo, ovvero se è possibile per la scrivente Divisione tesserare il calciatore con la documentazione inviata via e mail ed in caso positivo con quale decorrenza”. Il Tribunale, a propria volta, dando seguito alla suddetta istanza, non sembra essersi rappresentato un preliminare problema di regolare e legittima instaurazione del giudizio, richiesto, appunto, dal segretario della Divisione e non già dal Presidente della stessa. Come da prospettazione difensiva della reclamante A.S.D. Real Team Matera, infatti, occorre chiedersi se lo Statuto FIGC limiti (rectius, riservi) l’accesso agli Uffici federali centrali ai soli “organi” di giustizia sportiva ed a quelli con funzioni e poteri di rappresentanza delle Leghe e delle Divisioni, tra i quali occorreva, eventualmente, poi, domandarsi, se rientri anche il segretario di una Lega o Divisione. Il Tribunale di prime cure, inoltre, ha comunicato la decisione oggetto del seguente giudizio di appello, anche alle società in questa sede appellanti, quasi considerandole “parti” del giudizio e così ingenerando nelle stesse una sorta di legittimo affidamento quali soggetti legittimati all’impugnazione del provvedimento medesimo. Ed ancora, sulla base della predetta decisione del TFN, che ha reputato valido il tesseramento del calciatore di cui trattasi con effetto dal 30.9.2015, il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque ha omologato il risultato delle due gare in questione, senza forse chiedersi se fosse necessario o, quantomeno, opportuno attendere il passaggio in giudicato della stessa. Tuttavia, per poter esaminare il merito delle censure prospettate nei ricorsi (che, per inciso, risultano ritualmente notificati, a differenza di quanto eccepito dalla resistente) e/o di valutare i possibili vizi della decisione impugnata, questa Corte è tenuta, in via logicamente preliminare, a sciogliere il nodo della legittimazione ad impugnare in capo alle società Real Team Matera e Golden Eagle Partenope. Sotto tale profilo, infatti, occorre considerare che il codice federale di rito condiziona la legittimazione ad impugnare alla sussistenza di un interesso diretto. È utile, in tal ottica, richiamare alla nostra memoria il dettato letterale della norma di cui all’art. 33 CGS: “1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso. 2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato. 3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica. 4. Sono altresì legittimati a proporre ricorso: a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica; b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti”. Orbene, ricordato come la legittimazione ad impugnare non possa ricondursi alla semplice presenza del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate, una interpretazione letterale della norma appena menzionata induce a ritenere che le società in questa sede reclamanti difettino della necessaria legittimazione a proporre reclamo, poiché prive di un interesse “diretto”. Infatti, nel giudizio avente ad oggetto la regolarità del tesseramento, parti, in senso stretto, aventi un interesse diretto possono essere considerate solo la società ed il tesserato o il soggetto del cui tesseramento si tratta. Secondo tale prospettiva, dunque, le società in questa sede reclamanti, non essendo né parti del giudizio, né soggetti portatori di un interesse diretto, non sono legittimate alla impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti. Né, ovviamente, la qualità di parti può essere acquisita per il mero fatto della comunicazione della decisione alle stesse effettuata dal predetto TFN. Siffatta costruzione ermeneutica sembra confortata da una lettura sistematica della normativa in materia. Dispone, infatti, il già sopra ricordato art. 30, comma 18, CGS che il giudizio di cui trattasi è instaurato “su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo …”. Gli altri soggetti, dunque, seppur portatori di un interesse (indiretto), non sono legittimati a proporre ricorso, né il relativo reclamo. Questa rappresentazione argomentativa sembra resistere, traendone ulteriore forza, al confronto con l’omologa disposizione di cui ai successivi commi 2 e 3 del citato art. 33 CGS. Quest’ultimo, infatti, ma per i (soli) reclami in materia di illecito sportivo, prevede la legittimazione a proporre reclamo anche ai “terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica”. Dal canto suo, il precedente comma 2, in ordine ai reclami relativi allo svolgimento di gare, considera diretto l’interesse delle società e dei loro tesserati che vi hanno partecipato. A fronte di queste valutazioni occorre, per contro, considerare che quello delle società reclamanti assume, di certo, natura di interesse qualificato e, pertanto, meritevole di specifica tutela. Per inciso, a tal proposito, occorre, per completezza di esposizione e per quanto qui rileva, distinguere le posizioni delle due società reclamanti. La società Real Team Matera ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di omologa del risultato della gara disputata il 3.10.2015 contro la Pol. Sammichele. Detta società reclamante, pertanto, riveste, allo stato, senza dubbio, un interesse qualificato e differenziato ad ottenere una pronuncia di riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti, per gli effetti che detta eventuale diversa pronuncia potrebbe esplicare nel giudizio di seconde cure, ad oggi ancora pendente, dalla stessa instaurato, innanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale avverso la predetta decisione di omologa del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque. Non altrettanto può, invece, dirsi con riferimento all’altra reclamante, Golden Eagle Partenope. Infatti, non risultando dalla stessa instaurato analogo giudizio di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato acquisito sul campo in relazione alla gara disputata, in data 10.10.2015, contro la Pol. Sammichele, la società Golden Eagle Partenope non potrebbe utilmente avvalersi di una eventuale pronuncia, a sé favorevole, di riforma della decisione del TFN pubblicata sul C.U. n. 5/TFN e/o di affermazione della irregolarità, alla data del 10.10.2015, del tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo. Una tale eventuale decisione, in altri termini, non potrebbe, comunque, esplicare utili effetti sul giudizio sportivo innanzi al Giudice della Divisione Calcio a Cinque, ormai definito con decisione non più soggetta a reclamo da parte della società di cui trattasi. Ciò detto occorre osservare che è vero, sotto l’angolo visuale qui ora in considerazione, che le società interessate possono adire il Giudice sportivo eccependo la regolarità della posizione di uno o più tesserati che siano stati schierati dalla società con la quale hanno disputato una gara, come è appunto avvenuto nel caso di specie. Tuttavia, laddove non si riconoscesse alle stesse la legittimazione alla impugnazione della decisione resa nel giudizio ex art. 30 CGS richiesto dallo stesso Giudice sportivo o dalla Lega o Divisione, potrebbe trattarsi, di fatto, di una tutela parziale, incompleta, dimidiata. Infatti, nel caso di decisione errata da parte del Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti, che, come nel caso di specie, abbia definito regolare un tesseramento che, né il calciatore, né la società di appartenenza hanno interesse alcuno a contestare, quella decisione appare destinata a passare inesorabilmente in giudicato. Per l’effetto, il Giudice sportivo non potrebbe che prendere atto della dichiarata regolarità del tesseramento e procedere, senza alternativa, ad omologare il risultato acquisito sul campo, così rimanendo, le società reclamanti, prive – di fatto – di concreta tutela. Orbene, tra le due opzioni interpretative prospettate, una lettura di sistema induce questa Corte, per le ragioni già prima esposte, a privilegiare la prima soluzione, dovendosi, comunque, attribuire rilievo decisivo al difetto di quell’interesse “diretto” espressamente, invece, richiesto dalla disposizione normativa che regola la fattispecie e non essendo sufficiente, ai fini della legittimazione all’intervento del terzo nel giudizio ex art. 30, comma 18, CGS, il mero raccordo di una posizione sostantiva (quella del terzo, appunto) con quanto è dedotto in quel giudizio. Del resto, è vero che le posizioni giuridiche soggettive non vivono isolate e non possono essere astratte dal contesto delle relazioni nelle quali le stesse si inseriscono; ed è altrettanto vero che dette connessioni richiedono al processo di adeguarsi, per quanto possibile, a quel sistema di relazioni sostanziali. Tuttavia, premesso che il processo è esperienza autonoma regolata da principi che possono anche divergere da quelli del diritto sostanziale, lo stretto legame esistente tra diritto sostanziale e processo non può far trascurare la strumentalità del processo medesimo, che impone, tra l’altro, la limitazione del giudicato al solo accertamento della situazione giuridica dedotta, accertamento destinato a regolare il rapporto giuridico oggetto del giudizio, per come soggettivamente individuato dalla domanda. Insomma, pur considerato che il rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio può essere comune alle società reclamanti (o, meglio, di interesse per le stesse), le specificità del processo spesso (come nel caso di specie) richiedono un più accentuato distacco dal sistema del diritto sostanziale, nella prospettiva del conseguimento della propria funzione strumentale, tenuta anche presente la strutturale impossibilità del processo di recepire, nella loro interezza e multilateralità, i diritti sostanziali. In definitiva, ritiene questa Corte che, nella fattispecie, non sia possibile allargare la capacità soggettiva del giudizio ex art. 30, comma 18, CGS, spostandone i confini oltre la sua tipica struttura bilaterale. Ritengono, peraltro, queste Sezioni unite, che l’adozione di una interpretazione estensiva della lettera della norma di cui all’art. 33, comma 1, CGS potrebbe, semmai, essere giustificata solo in assenza di rimedi e strumenti giuridici e processuali che, invece, l’ordinamento federale, nel suo complesso considerato, prevede. Strumenti che consentono di “adattare” il procedimento sportivo alla complessità sostanziale delle situazioni e relazioni giuridiche di cui si diceva e che rispondono allo scopo di dare concretezza al principio del processo quale strumento di regolazione, garanzia e tutela del diritto sostanziale. Sotto tale profilo, oltre alla già sopra ricordata specifica tutela (in via diretta), in questi casi, assicurata innanzi al Giudice Sportivo, occorre considerare che, se è vero che il mancato riconoscimento, in capo alle società qui reclamanti, della legittimazione alla impugnazione del provvedimento del TFN – Sez. Tesseramenti, in ipotesi, errato o viziato, potrebbe far pensare, nella sostanza, ad una deminutio della loro concreta tutela, è altrettanto vero che le medesime società possono, ad esempio, sollecitare, attraverso i competenti organismi rappresentativi di Lega o Divisione, il Presidente federale ad esercitare i poteri di cui all’art. 33, comma 4, lett. a), CGS, che individua lo stesso quale titolare della legittimazione ad impugnare, “anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica”. Si aggiunga, poi, che, a chiusura del sistema, l’ordinamento prevede, comunque, la possibilità di esperire i rimedi revocatori straordinari, disciplinati dall’art. 39 CGS, laddove ne ricorrano le condizioni ivi indicate. È, dunque, possibile concludere nel senso che l’intervento nel giudizio ex art. 30, comma 18, CGS e la legittimazione ad impugnare ex art. 33, comma 1, CGS siano precluse alle società qui reclamanti, non essendo possibile ammettere un’estensione solo soggettiva del giudizio di cui trattasi, per essere le medesime società prive della qualità di parti, da un lato, e di un interesse diretto, dall’altro, essendo, invece, le medesime, titolari solo di un rapporto giuridico connesso o legato con quello dedotto in giudizio. Del resto, nella fattispecie, l’intervento non può essere inteso come strumento del terzo per giungere alla formazione di un accertamento giudiziale di un presupposto fattuale o giuridico pur comune ai differenti rapporti sostanziali. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 6) e 7), come sopra rispettivamente proposti dalla società A.S.D. Real Team Matera C5 di Matera e dall’A.S.D. Partenope C5 Golden Eagle di Giuliano in Campania (Napoli), li dichiara inammissibili. Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.
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