F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016 (193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA DONATO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Belvedere ora ASD Cosenza Futsal) e la SOCIETÀ ASD ATLETICO BELVEDERE ora ASD COSENZA FUTSAL – (nota n. 10233/1040pf14-15/LG/dl del 29.03.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016 (193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA DONATO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Belvedere ora ASD Cosenza Futsal) e la SOCIETÀ ASD ATLETICO BELVEDERE ora ASD COSENZA FUTSAL - (nota n. 10233/1040pf14-15/LG/dl del 29.03.2016). Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare; rilevato che con atto del 29 marzo 2016 la Procura Federale ha deferito il Signor Donato Luca, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD Atletico Belvedere (oggi ASD Cosenza Futsal) per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A4), A5 e A)6 del Comunicato Ufficiale n.909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque; rilevato che le richiamate norme sanzionano con l’ammenda di € 400,00 ogni inadempimento; rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014: la documentazione attestante il pagamento della quota di iscrizione, come prescritto al punto A4) del richiamato C.U.; la fidejussione, come prescritto al punto A5) del medesimo C.U.; il pagamento delle pendenze debitorie, come prescritto al punto A6) del ridetto C.U. 909/2014; 8 rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Donato Luca della sanzione del’inibizione per giorni cinquanta e alla Società dell’ammenda di Euro 1.200,00; rilevato che il deferito Donato Luca nulla ha eccepito in ordine alle contestate omissioni, ma ha richiamato il Comunicato Ufficiale n. 44/TFN del 30 marzo 2015, ove è stato pubblicato l’esito del procedimento svoltosi nei confronti suoi e dell’ASD Atletico Belvedere, paventando l’identità delle violazioni in scrutinio con quelle poste a base del citato procedimento svoltosi il decorso anno; considerato che le violazioni per cui oggi si procede sono del tutto distinte e nulla hanno in comune con quella contestata nel corso del procedimento di cui al richiamato C.U. n.44/TFN del 30 marzo 2015; verificata la fondatezza delle contestazioni formulate dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; P.Q.M. commina al Signor Luca Donato, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 50 (cinquanta) ed alla Società ASD Atletico Belvedere, oggi ASD Cosenza Futsal, l’ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00).
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