F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/TFN del 13 Giugno 2016 (208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA ALIOTTA (Presidente della Società ASD Wisser Club), Società ASD WISSER CLUB – (nota n. 11100/267 pf15-16 MS/vdb del 13.4.2016). Il deferimento
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/TFN del 13 Giugno 2016
(208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA ALIOTTA (Presidente della Società ASD Wisser Club), Società ASD WISSER CLUB - (nota n. 11100/267 pf15-16 MS/vdb del 13.4.2016).
Il deferimento
La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 13 aprile 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: Nicola Aliotta e ASD Wisser Club, per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all’art. 53/1 delle NOIF, così come integrato dalle disposizioni di cui alla parte III, lettera E, paragrafo g) del C.U. n. 1 Div. Calcio a Cinque del 2.7.2015 per avere, nella qualità di Presidente della Società ASD Wisser Club rinunciato a partecipare con la propria squadra al Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5 nella s.s.2015/16, prima dell’inizio dello stesso, dopo avere presentato regolare domanda di iscrizione della Società; la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4/1 del CGS in conseguenza della violazione ascritta al suo legale rappresentante. Svolgimento del procedimento La Società inviava in data 4 giugno u.s. memoria difensiva nella quale riteneva non sussistente alcuna responsabilità della medesima. Fissata l’udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione per il Presidente della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione e per la ASD Wisser Club dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Sono comparsi per le parti deferite il Sig. Aliotta con il proprio difensore. Motivi della decisione Preliminarmente il TFN-SD osserva che il difensore dei deferiti ha lamentato il mancato riscontro alla richiesta degli atti relativi al deferimento, asseritamente inoltrata in data 26 maggio, senza tuttavia allegare alcuna prova dell’invio di detta richiesta a mezzo mail; ed infatti non si rinvengono richieste inoltrate alla Segreteria in tale data. Ritiene nel merito il TFN che la Società, con la citata memoria difensiva ha comunque sufficientemente esposto i motivi per i quali il deferimento va respinto e che, in questa sede, possono trovare compiuto accoglimento. Infatti risulta documentato che l’Aliotta inoltrò in tempi utili alla Divisione Calcio a Cinque la rinuncia al Campionato di Serie B per la s.s.2015/2016, validamente motivata da intervenute difficoltà economiche che impedivano oggettivamente di affrontare le rilevanti spese di tale competizione. Inoltre coglie nel segno la considerazione che la Divisione non ebbe mai a contestare formalmente tale dichiarazione di rinuncia, che peraltro appare formalizzata ben prima dei dovuti controlli sulle formalità documentali eseguiti dalla Co.Vi.So.D. e prima della compilazione dei calendari della competizione di che trattasi, senza quindi che vi sia stato pregiudizio del relativo iter sportivo. Mancando quindi i presupposti per l’attribuzione all’Aliotta della violazione dei principi enunciati dall’art.1 bis, comma 1 del CGS, si ritiene di non sanzionabile il tesserato e la Società deferiti. Non si ritiene, peraltro, di doversi pronunciare sulla richiesta di rimborso delle somme versate dalla Società in quanto tale richiesta esula dalle competenze degli Organi disciplinari della Figc. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.
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