F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/TFN del 13 Giugno 2016 (227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MARINI (Presidente della Società ASD Anima e Corpo Orobica CF), Società ASD ANIMA E CORPO OROBICA CF – (nota n. 11997/1010 pf15-16 SS/us del 29.4.2016). Il deferimento
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/TFN del 13 Giugno 2016
(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MARINI (Presidente della Società ASD Anima e Corpo Orobica CF), Società ASD ANIMA E CORPO OROBICA CF - (nota n. 11997/1010 pf15-16 SS/us del 29.4.2016).
Il deferimento
La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 29 aprile 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: Antonio Marini e la Società ASD Anima e Corpo Orobica CF, per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), e dell’art.5, comma 1 del CGS per avere, in qualità di Presidente della Società ASD Anima e Corpo Orobica CF, con le dichiarazioni, riportate integralmente nel deferimento, inviate ad una moltitudine di soggetti presso indirizzi mail istituzionali, provenienti dall’account della ASD Anima e Corpo Orobica CF, nonché dall’indirizzo PEC della stessa, pubblicamente leso la reputazione della classe arbitrale e di Organismi operanti nell’ambito della Figc; la Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. Svolgimento del procedimento La Società inviava in data 3 giugno u.s. rituale memoria difensiva nella quale riteneva non sussistente alcuna responsabilità della medesima. Fissata l’udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione per il Marini della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e per la ASD Anima e Corpo Orobica CF dell’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00). Nessuno é comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Il deferimento merita accoglimento. Per quanto riguarda il Marini non vi sono dubbi sul carattere lesivo e denigratorio delle dichiarazioni delle istituzioni federali, arbitrali in particolare, consistenti in frasi quali (a stralcio) ….“l’arbitro ha condotto la gara minacciando e sfidando le giocatrici dal primo minuto”…...”ne sono uscite ammonizioni, provocazioni, dialoghi a muso duro con giocatrici che hanno subito la sua arroganza e le sue decisioni insulse per 90 minuti”……”incapaci direzioni di gara che soprattutto a livello verbale e fisico da parte di arbitri arroganti e saccenti”……”direzioni arbitrali esagitate”…...”stato pietoso delle direzioni di gara arbitrali”….”gare falsate da conduzioni arbitrali decisamente non all’altezza delle situazioni”…..”conduzioni irriverenti e patetiche”. Non può condividersi l’assunto difensivo secondo il quale la Comunicazione di conclusione indagini è stata notificata oltre la data normativamente prevista a mezzo Corriere, mezzo di comunicazione peraltro previsto dall’art. 38,comma 7 del CGS, in quanto risulta agli atti che tale incombenza è stata effettuata a mezzo fax per entrambi i deferiti, in data 26 aprile 2016, quindi nei termini previsti dal CGS Del pari appare del tutto evidente che le dichiarazioni, che travalicano indubbiamente il diritto di critica, sono destinate, e quindi conosciute, ad una pluralità di persone realizzandosi così la violazione dell’art.5, comma 1. Per quanto riguarda, invece, la Società è giurisprudenza consolidata e costante che la responsabilità oggettiva, diretta nel caso di che trattasi rappresenta principio insuperabile dell’ordinamento sportivo, per cui il comportamento violativo di norme federali da parte del legale rappresentante appare totalmente inscindibile dalla posizione e dalla responsabilità del sodalizio per cui è tesserato. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: per Marini Antonio: mesi 2 (due) di inibizione; per ASD Anima e Corpo Orobica CF: ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).
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