F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/TFN del 13 Giugno 2016 (249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl – (nota n. 12951/800 pf15-16 MS/vdb del 12.5.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/TFN del 13 Giugno 2016
(249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 12951/800 pf15-16 MS/vdb del 12.5.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 12 maggio 2016, la Procura Federale ha deferito la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione degli articoli 4 comma 3 e 12 comma 3 recante “prevenzione dei fatti violenti” del CGS; rilevato che la deferita Società Aurora Pro Patria 1919 Srl è chiamata a rispondere del comportamento dei propri sostenitori, in particolare una quindicina di ultras, che durante l’intervallo della gara Pro Patria – Renate, del 10.1.2016 Lega Pro, Girone A, dopo essersi coperti il volto con passamontagna, scarpe e cappelli, dalla tribuna allo stadio, hanno effettuato dapprima il saluto romano, poi il saluto a braccio teso con tre dita, attribuito di norma ai nazionalisti serbi, ponendo in essere comportamenti di propaganda ideologica, vietati dalla legge, ai sensi degli articoli 4 comma 3, e 12 comma 3 recante “prevenzione dei fatti violenti” del CGS rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) nonché della chiusura della Tribuna dello Stadio per due turni; è comparso il difensore della Società deferita, che ha richiesto il proscioglimento della propria assistita da ogni addebito; rilevato che la Società deferita aveva già fatto pervenire nei termini previsti, una memoria difensiva con la quale eccepiva l’infondatezza probatoria del deferimento con conseguente violazione dell’art. 35 commi 2.1 e 2.2 CGS FIGC, nonché la mancanza dei presupposti normativi per ritenere fondata la colpevolezza della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. In particolare, il difensore della Società deferita evidenziava il fatto che il Collaboratore della Procura Federale, Avv. Marco Belloccari, nella propria relazione finale d’indagine, afferma che l’indagine prendeva spunto da notizie stampa, che si provvedeva ad acquisire dalla Lega Pro copia dei referti dell’arbitro e degli assistenti, nonché la relazione degli incaricati della Procura e della Lega in servizio durante la gara Pro Patria – Renate del 10.1.2016 e che in nessuno di tali documenti veniva riportato l’episodio oggetto di indagine. rilevato che la deferita fonda la sua difesa sull’assunto che i fatti oggetti del presente procedimento non siano neppure menzionati nei documenti ufficiali poiché trovano, a sua detta, il loro esclusivo fondamento in due articoli giornalistici, e contesta il fatto che la Procura abbia fondato l’intero costrutto accusatorio sulla scorta degli articoli giornalistici. ritenuto che in effetti dalle prove prodotte dalla Procura Federale, non vi sono sufficienti elementi idonei a ritenere che siano avvenuti i fatti contestati con il presente deferimento; ritenuto infatti che la mera allegazione della foto riportata dai due organi di informazione, in assenza di ulteriori elementi di riscontro (vedi le dichiarazioni degli incaricati della Procura e della Lega in servizio durante la gara, che non hanno fornito alcun elemento di riscontro ulteriore in merito ad eventuali comportamenti illeciti posti in essere dagli ultras della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) non consente di formulare un giudizio di responsabilità a carico degli autori delle condotte contestate, e di conseguenza della deferita; ritenuto che pertanto non è stata raggiunta una prova certa che vada oltre ogni ragionevole dubbio, in merito ad un eventuale comportamento illecito dei tifosi presenti sugli spalti nel corso della gara in questione, e conseguentemente di qualsivoglia genere di responsabilità ascrivibile alla deferita; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare proscioglie la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl da ogni addebito.
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