CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 30 del 01/08/2016 – Lucio Felicita/ Procura FIPM/ Procura CONI/ Enrico Castrucci/Manuela Verdini/Fabrizio Bittner/Giorgio Devigili/Angelo Maccaroni/Francesco Di Domizio/Federica Foghetti/Luigi Tonali, Alessia Russo, Daniele Russo, Manuela Verdini/Procura CONI/Lucio Felicita/Fabrizio Bittner/Giorgi Devigli/Francesco Di Domizio/Angelo Maccaroni/Federica Foghetti/e altri

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 30 del 01/08/2016 – Lucio Felicita/ Procura FIPM/ Procura CONI/ Enrico Castrucci/Manuela Verdini/Fabrizio Bittner/Giorgio Devigili/Angelo Maccaroni/Francesco Di Domizio/Federica Foghetti/Luigi Tonali, Alessia Russo, Daniele Russo, Manuela Verdini/Procura CONI/Lucio Felicita/Fabrizio Bittner/Giorgi Devigli/Francesco Di Domizio/Angelo Maccaroni/Federica Foghetti/e altri IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio - Presidente Alfredo Storto - Relatore Giovanni Iannini Antonio Massimo Marra Laura Santoro - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nei giudizi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 31/2016, presentato, in data 17 giugno 2016, dal prof. Lucio Felicita, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Longari e Stenio Salzano; contro la Procura Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.) e la Procura Generale dello Sport presso il CONI; nonché nei confronti della sig.ra Manuela Verdini, dei sigg. Fabrizio Bittner, Giorgio Devigili, Francesco Di Domizio, Federica Foghetti, Enrico Castrucci, Luigi Tonali, Alessia Russo e Daniele Russo, non costituitisi in giudizio; per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIPM n. 1/2016, pubblicata in motivazione il 20 maggio u.s., in qualità di giudice di rinvio, a seguito della decisione n. 13/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, con la quale la suddetta Corte Federale d'Appello FIPM ha confermato in toto la decisione n. 1/2015 resa dal Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno e, per l’effetto, ha irrogato la sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia FIPM, nei confronti dello stesso ricorrente; - al R.G. ricorsi n. 32/2016, presentato, in data 17 giugno 2016, dalla sig.ra Manuela Verdini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Paolitto e Alessandra Parrini, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.) n. 1/2016, pubblicata in motivazione in data 20 maggio 2016, con la quale è stata irrogata, in capo alla ricorrente, la sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia FIPM; entrambi vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIPM n. 1/2016, pubblicata in motivazione il 20 maggio 2016, e riuniti per connessione oggettiva con decreto assunto dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport in data 20 giugno 2016; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 26 luglio 2016, gli avv.ti Carlo Longari e Stenio Salzano, per il ricorrente, prof. Lucio Felicita; gli avv.ti Pasquale Paolitto e Alessandra Parrini, per la ricorrente, sig. Manuela Verdini; il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Alfredo Storto. Ritenuto in fatto 1. A seguito di alcuni esposti, presentati alla Procura Federale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con i quali erano stati denunciati comportamenti asseritamente illeciti posti in essere in ambito federale, la Procura della Federazione Italiana Pentathlon Moderno e il Procuratore Nazionale del Coni hanno svolto indagini nei confronti di soggetti tesserati o ex tesserati e di società o associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, di seguito anche FIPM, in ordine ad alcune ipotesi di illecito disciplinare (art. 5, R.G.) e sportivo (art. 6, R.G.) tra loro collegate e connesse. 1.1.- A chiusura delle indagini, con atto del 29 aprile 2015, il Procuratore Nazionale del Coni e il Procuratore Federale hanno deferito innanzi al Tribunale Federale n. 15 tesserati e n. 6 Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) per gli illeciti oggetto, per quel che rileva in questa sede, delle seguenti contestazioni: “Capo A”: violazione degli artt. 5 e 6 del R.G. in relazione agli artt. 9, 18, comma 5, dello Statuto e 3 del R.G., alla circolare FIPM sull'affiliazione 20.10.2010, prot. 2456, e precedenti, poste in essere dal signor Felicita Lucio, per aver creato un sistema di affiliazioni di società sportive esclusivamente finalizzato ad acquisire illegittimamente voti da dette associazioni sportive e per aver indotto, attraverso la signora Manuela Verdini, tesserati FIPM ad assumere fittiziamente cariche all'interno delle dette associazioni sportive, con grave violazione dei principi dell'ordinamento sportivo, mediante abuso di poteri e violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di vertice allo stesso attribuite, al fine di procurare a sé e ad altri vantaggi mediante l'alterazione del consenso elettorale. 1.2.- Con atto del 25 maggio 2015 la Procura Generate del Coni e la Procura Federale hanno integrato il deferimento del 29 aprile 2015, esercitando l'azione disciplinare nei confronti di soggetti non più tesserati, per quel che rileva, in ordine ai seguenti fatti: “Capo A “: violazione degli artt. 5 e 6 del R.G. in relazione agli artt. 9, 18, comma 5, dello Statuto e 3 del R.G., alla circolare FIPM sull'affiliazione 20.10.2010, prot. 2456, e precedenti, per la condotta posta in essere dalla signora Verdini Manuela, per i fatti di cui ai punti A e B, per aver creato un sistema di affiliazioni di società sportive esclusivamente finalizzato ad acquisire illegittimamente voti da dette associazioni e per aver indotto tesserati FIPM ad assumere fittiziamente cariche all'interno delle dette associazioni sportive, con grave violazione dei principi dell'ordinamento sportivo, mediante abuso dei poteri e violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite, al fine di procurare a sé e ad altri ingiusti vantaggi mediante l'alterazione del consenso elettorale. 1.3.- Il Tribunale Federale, con decisione n. 1 del 2015, il cui dispositivo è stato pubblicato il 28 luglio 2015, “alle ore 23,30”, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura, ha disposto: - nei confronti del signor Felicita Lucio, la sanzione della radiazione per i fatti di cui al capo A) dell'atto di deferimento del 29.4.2015; - nei confronti della signora Verdini Manuela, la sanzione della radiazione per i fatti di cui al capo A) dell'atto di deferimento del 25.5.2015; - ha rigettato le ulteriori richieste sanzionatorie. 2.- Tale decisione è stata appellata dalla Procura Federale, dal signor Felicita Lucio, dalla signora Verdini Manuela ed anche dai signori Daniele Russo, Alessia Russo, Tonali Luigi, Maccarone Angelo, Bittner Fabrizio, Devigili Giorgio, Foghetti Federica, Di Domizio Francesco, Castrucci Enrico e Passiatore Carlo. 2.1.- La Corte Federale di Appello, con la decisione n. 1/2015, pubblicata nel dispositivo il 9 dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate il 15 dicembre 2015, ha dichiarato: - il difetto di giurisdizione nei confronti della signora Verdini Manuela; - l’estinzione del giudizio disciplinare di primo grado, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 4, del Regolamento di Giustizia FIPM, nei confronti degli altri incolpati, per essere stato violato il termine di 90 giorni, previsto da quella norma per la pronuncia della decisione di primo grado e nella specie spirato il 28 luglio 2015, termine entro il quale era stato sottoscritto il dispositivo, ma non anche pubblicata la decisione. La decisione d’appello rilevava anche, incidentalmente, una compressione del diritto di difesa verificatasi per essere stato il dispositivo sottoscritto prima dello spirare del termine a difesa assegnato dal Tribunale alle parti fino alle ore 8,30 del 29 luglio 2015. 3.- La Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura della Federazione Italiana Pentathlon Moderno hanno impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendone la riforma perché erronea. 3.1.- Al ricorso si sono opposti il signor Felicita Lucio, la signora Verdini Manuela, nonché i signori Tonali Luigi, Maccarone Angelo, Bittner Fabrizio, Devigili Giorgio, Foghetti Federica e Di Domizio Francesco, che ne hanno chiesto il rigetto perché inammissibile e comunque infondato nel merito. 3.2. Il sig. Felicita ha proposto anche ricorso incidentale. 3.3. Le Sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione n. 13/2016 del 2-22 marzo 2016, hanno accolto il primo e il secondo motivo del ricorso articolato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, cassando la pronuncia di appello, rispettivamente nella parte in cui aveva declinato la giurisdizione relativamente alla posizione della Verdini, nonché nella parte in cui aveva dichiarato estinto il giudizio disciplinare nei confronti degli altri incolpati. Con riguardo a tale ultimo profilo, il massimo Consesso della giustizia sportiva ha statuito che «occorre dare rilievo, ai fini del rispetto del termine per la conclusione del procedimento disciplinare, al momento in cui avviene la sottoscrizione del dispositivo da parte dei giudici e non alla pubblicazione della decisione». Il Collegio ha quindi accolto il ricorso incidentale col quale il Felicita aveva riproposto la questione, rimasta formalmente assorbita in appello, relativa alla violazione del diritto di difesa (sub specie del principio del contraddittorio) determinatasi per avere il Tribunale prima concesso termini a difesa alle parti resistenti e, successivamente, pronunciato la decisione senza attendere lo spirare di quei termini. In conseguenza di ciò, le Sezioni Unite hanno detto applicabili nei giudizi innanzi agli organi della giustizia sportiva il diritto di difesa, la parità delle armi e il principio del contraddittorio ed hanno quindi rimesso, ai sensi dell’art. 62 del CGS, il giudizio davanti alla Corte Federale d’Appello «che facendo applicazione dei principi affermati dal Collegio di Garanzia, superate le questioni pregiudiziali esaminate, dovrà quindi valutare le conseguenze processuali dell’accertata violazione, nel giudizio di primo grado, del diritto di difesa, anche ai fini di una possibile parziale rinnovazione del giudizio davanti al Tribunale Federale». 4. Con la decisione n. 1/2016, del 20 maggio 2016, la Corte Federale di Appello ha irrogato la sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera e), R.G. nei confronti del Felicita e della Verdini relativamente al capo A) dell’atto di deferimento del 25 maggio 2015, confermando le altre statuizioni della decisione di prime cure n. 1/2015 nei confronti degli altri incolpati. 5.1. Con distinti ricorsi Lucio Felicita e Manuela Verdini hanno impugnato quest’ultima decisione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendone la riforma perché erronea. 5.2. Nel corso dell’udienza del 26 luglio 2016 di trattazione dei ricorsi – frattanto riuniti dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport con provvedimento del 20 giugno 2016, del quale è stata data informazione alle parti con p.e.c. del 28 giugno successivo – la sola difesa della Verdini ha ricusato il Presidente dell’odierno Collegio giudicante per essersi questi già pronunciato sulla causa quale estensore della decisione n. 13/2016 delle Sezioni Unite che ha disposto il rinvio al Giudice di appello, la cui statuizione è oggi gravata. Il Collegio ha respinto l’istanza e, all’esito di ampia discussione, cui hanno preso parte i ricorrenti, che hanno ribadito le proprie conclusioni, e la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., che ha concluso per l’inammissibilità delle impugnative, le cause riunite sono state decise. Considerato in diritto 1. Vanno in primo luogo ribadite le ragioni che hanno fondato la reiezione dell’istanza di ricusazione formulata dalla difesa di Manuela Verdini, rinvenibili nel ripetuto insegnamento della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (cfr. sent. 25 ottobre 2013, n. 24148, nonché, da ultimo, Sez. lavoro, 29 febbraio 2016, n. 3980), secondo cui «qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice». In particolare, le Sezioni Unite civili sopra richiamate, scrutinando una questione sovrapponibile a quella in esame e richiamando il corredo di principi e normativo (art. 51, comma 1, numero 4, c.p.c.) anche oggi evocabile, hanno chiarito come, «anche allorché vengono prospettati errores in procedendo, la Suprema Corte è giudice del fatto, ma solo limitatamente alla invalidità dedotta e non certo con estensione all'oggetto della domanda. Mentre, quando a controllo è sottoposta una decisione di merito, il sindacato di legittimità involge direttamente la decisione se viene censurato il giudizio di diritto ovvero la giustificazione motivazionale se è criticato il giudizio di fatto, ma non si estende al contenuto decisorio del provvedimento giurisdizionale affidato allo scrutinio della Corte». Posta, infatti, l’analoga qualità di giudice della legittimità sia della Cassazione sia del Collegio di Garanzia dello Sport, viene in rilievo il fatto che «l'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo sembra essere nel senso che natura e finalità proprie del giudizio di legittimità siano tali da escludere la possibilità dei cosiddetti "effetti pregiudicanti", i quali sono da circoscrivere in via esclusiva ai giudizi di merito»; cosicché, se « una prima decisione della Corte di cassazione abbia condotto all'annullamento con rinvio della statuizione impugnata per la riconosciuta sussistenza del denunciato error in procedendo del giudice che l'ha emanata, la successiva impugnazione della decisione poi adottata dal giudice di rinvio non può dare luogo a situazioni di incompatibilità, quanto alla inclusione nel nuovo collegio di magistrati che avessero composto anche il primo, poiché la specifica natura del vizio avanti ad esso denunciato non ha comportato alcun esame del merito della controversia. Ma anche ove la cassazione con rinvio sia stata determinata da un error in iudicando il precedente sindacato, ove avesse riguardato statuizioni concernenti giurisdizione o competenza non avrebbero investito il decisum di merito». Infine, osservano le Sezioni unite richiamate che «nel caso di cassazione con rinvio per riscontrata violazione o falsa applicazione di norma di diritto, il sindacato è esclusivamente di legalità e prescinde da qualsiasi valutazione di merito, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica dell'ambito della sua applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta - come delineata dal giudice di merito - in quella astratta». Facendo applicazione di questi principi, si può dunque affermare che, essendosi svolto il giudizio definito con la sentenza n. 13/2016 entro i rigorosi confini di uno scrutinio di pura legittimità – peraltro imposti in modo particolarmente rigoroso dalla previsione dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI («Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti») – non viene in rilievo né una violazione del richiamato art. 51, comma 1, numero 4), c.p.c., né alcuna altra grave ragione di convenienza che imponga la richiesta astensione. 2. Con la prima delle impugnative in esame (R.G.R. n. 31/2016) – riunite perché aventi ad oggetto la medesima sentenza del Giudice del rinvio – Lucio Felicita lamenta innanzitutto la violazione, nonché l’errata applicazione del principio di terzietà del giudice in relazione all’art. 2, comma 2, del C.G.S. CONI, il quale prevede che «il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo». In particolare, il ricorrente deduce che la Corte Federale di Appello avrebbe dismesso la veste di giudice terzo ed imparziale, sia adombrando nella sentenza n. 1/2016 che il termine a difesa, poi concesso in primo grado, sarebbe stato richiesto dalle parti al solo scopo di «ottenere il decorso del termine per la declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado», sia per il fatto che, all’esito della discussione svoltasi il 12 maggio 2016, il Presidente del Collegio, nell’atrio del palazzo delle Federazioni e alla presenza di alcuni difensori, avrebbe testualmente detto: «vabbé, che sarà mai. Quante volte ci è successo a noi avvocati che il giudice, dopo averci fatto discutere per lungo tempo, avesse già la sentenza nel cassetto». Sul punto, considera in primo luogo il Collegio come l’esegesi della supposta intenzione delle difese (delle quali quella del Felicita, secondo quanto dedotto in udienza, neppure avrebbe fatto richiesta di termine), compiuta peraltro incidentalmente dalla Corte di rinvio, non valga ad integrare il ragionamento giuridico fondante il decisum il quale, invece, è rinvenibile sulla scorta di altre argomentazioni autonome e sufficienti che verranno esaminate, nei limiti delle richieste di parte, nel prosieguo di questa decisione. Posto poi che anche l’eventuale richiesta di termine a difesa per l’esame delle prove orali, utilizzato, invece, per dedurre la mera violazione del termine ex art. 60, commi 1 e 4, del Regolamento di Giustizia FIPM, rientrerebbe nell’area di legittime e non censurabili scelte difensive, le quali in alcun modo violano i doveri di lealtà e di probità processuale, va ulteriormente rilevato come l’inciso in esame, per quanto inessenziale ai fini della decisione, non sia di per sé neppure idoneo a rivelare un atteggiamento della Corte violativo del principio di terzietà del giudice sotto il profilo della “prevenzione” di questo nell’esame della vicenda contenziosa che, come appena osservato, è stata invece vagliata funditus e definita sulla scorta di puntuali e distinte motivazioni in diritto. Quanto, poi, alle riferite (ma non asseverate) dichiarazioni rese dal Presidente all’esito dell’udienza del 12 maggio 2016, occorre considerare come esse, nella prospettazione del ricorrente, avessero gettato un’ombra sull’obiettività del Giudice del rinvio. Tanto, secondo l’ordinamento processuale civile richiamabile anche per la giustizia sportiva (art. 2, comma 6, CGS CONI), determinerebbe in capo al dichiarante un obbligo di astensione, nei fatti non ossequiato e, dunque, contrastabile unicamente attraverso l’istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c. Più in particolare, il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine all'uopo fissato dall'art. 52 c.p.c. non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice, cosicché, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (ex multis, Cass. 12 dicembre 2014, n. 26223). L’odierno motivo di censura, in assenza della prova in ordine alla tempestiva proposizione dell’istanza di ricusazione, non è pertanto ammissibile. In definitiva, il primo motivo di ricorso non può essere accolto. 2.1. Il Felicita lamenta, inoltre, la violazione e l’errata applicazione dell’art. 392, comma 1, c.p.c., insieme all’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, per essere stata disposta la riassunzione del giudizio di rinvio d’ufficio dal Presidente del Collegio e non anche, come prescritto dalla norma di rito evocata, da una delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della decisione di legittimità. In particolare, il ricorrente deduce di essere stato privato della possibilità di scegliere tra la riassunzione e l’estinzione del giudizio, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa, e di essere stato quindi costretto a partecipare ad un giudizio, dall’esito per lui infausto, che avrebbe invece potuto esser dichiarato estinto con conseguenze per lui favorevoli. Ora, premesso che è stato documentalmente provato dal ricorrente che il giudizio ad quem è stato irritualmente riattivato d’ufficio con decreto del Presidente della Corte Federale di Appello del 21 aprile 2016, va in primo luogo rilevato come oggi il Felicita non eccepisca l’estinzione del processo, ma articoli il motivo di ricorso esclusivamente con riguardo alla violazione del diritto di difesa. Nella sostanza, oggi il Felicita si duole del fatto che la riassunzione officiosa avrebbe vulnerato il suo diritto di scegliere tra la riattivazione del giudizio e la più conveniente estinzione, la quale avrebbe travolto ab imis il procedimento disciplinare. In conseguenza di tale violazione la sentenza n. 1/2016 risulterebbe affetta da nullità extraformale. Non risulta, tuttavia, né è stato da questi dedotto, che l’odierno ricorrente abbia nel corso giudizio di rinvio eccepito la nullità dell’atto processuale di riassunzione officiosa (riverberatasi poi in nullità della sentenza) o comunque ne abbia in qualche modo rilevato l’irritualità; e ciò pur risultando senz’altro attuale in capo a questi, fin dall’impianto del giudizio di rinvio, l’interesse a lasciar trascorrere il termine stabilito dall’art. 392 c.p.c. ai fini dell’estinzione del giudizio e, dunque, la nullità del decreto presidenziale. Ciò comporta, in base al generale principio di autoresponsabilità che impronta il processo di parti, plasticamente scolpito anche dall’art. 157, comma 3, c.p.c., che la nullità, la quale non risulta eccepita a suo tempo nel giudizio di rinvio, non può essere successivamente fatta valere, tanto più col ricorso di legittimità, da chi vi abbia tacitamente rinunciato. Il motivo va dunque respinto. 2.2. Con l’ultimo motivo di ricorso il Felicita deduce la violazione e l’errata applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., nonché l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti. In sostanza, la decisione n. 1/2016 avrebbe debordato dai limiti decisori imposti dalle Sezioni Unite nella parte in cui quest’ultima aveva senz’altro e irrevocabilmente accertato la violazione del diritto di difesa ad opera del Tribunale Federale, rinviando alla Corte Federale di Appello con l’unico compito di «valutare le conseguenze processuali dell’accertata violazione, nel giudizio di primo grado, del diritto di difesa, anche ai fini di una possibile parziale rinnovazione del giudizio davanti al Tribunale Federale». Il Giudice del rinvio, senza tener conto di questo vincolo, avrebbe invece ribadito le conclusioni del Giudice di prime cure, omettendo di trarre l’unica possibile conclusione dell’intervenuta estinzione del giudizio disciplinare (rassegnata anche in un parere pro veritate reso al Felicita dal Prof. Antonio Briguglio), inevitabile pure nell’ipotesi di parziale rinnovazione del giudizio di primo grado, di necessità dovendo aggiungere almeno un giorno di celebrazione del processo, con conseguente automatico sforamento del termine di 90 giorni assegnato dall’ordinamento federale. Inoltre, il Giudice del rinvio, nel prendere in esame le «difese prodotte successivamente all’emissione della sentenza da parte del Tribunale Federale FIPM» (pag. 13 della decisione n. 1/2016), ad avviso del ricorrente avrebbe ammesso che la decisione non avrebbe potuto esser presa senza considerare anche tali difese, di necessità articolate oltre la barriera estintiva posta dall’ordinamento sportivo, ancora una volta con la conseguenza della obbligata pronuncia di estinzione del processo. Osserva in primo luogo il Collegio di Garanzia come, in realtà, la decisione n. 13/2016, pur avendo rilevato la violazione nel giudizio di primo grado del diritto di difesa (sub specie di violazione del contraddittorio), avesse innanzitutto rimesso al Giudice del rinvio la valutazione delle conseguenze processuali di tale violazione, in tal modo investendo quest’ultimo del giudizio in ordine alla rilevanza dell’accertata difformità. Proprio nel rigoroso svolgimento di questo compito, la Corte Federale di rinvio ha provveduto a valutare, sul piano squisitamente effettuale, se la sottoscrizione del dispositivo prima dello spirare del termine a difesa assegnato avesse o meno conseguenze esiziali per il processo. All’esito di tale scrutinio, la Corte – assorbendo ogni ulteriore esame della eventuale parziale rinnovabilità del giudizio di primo grado – ha concluso richiamando quel preferibile, ancorché non pacifico, orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale «la sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., nella specie quelli per il deposito delle memorie di replica, non è automaticamente affetta da nullità, occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive - contenute nello scritto non esaminato dal giudice - la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta» (cfr. Cass., 9 aprile 2015, n. 7086). In particolare, seguendo l’insegnamento anche del Supremo collegio civile (SS.UU., 17 febbraio 2009, n. 3758), è stato osservato come «la lesione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (v., sia pure in relazione a fattispecie diverse, le sentenze 18 luglio 2008, n. 19942, 7 ottobre 2010, n. 20811)» cosicché, ad esempio, «in materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio»; con la conseguenza che «ove la parte proponga ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza impugnata per non aver avuto la possibilità di replicare, con apposita memoria, alla comparsa conclusionale dell'avversario, a causa della morte del proprio procuratore, essa ha l'onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre per contrastare quelle della controparte ovvero le istanze, le modifiche o le deduzioni che si sarebbero volute presentare, nonché il pregiudizio derivato da siffatta carenza di attività processuale» (Cass., 23 febbraio 2010, n. 4340). Tali conclusioni appaiono sicuramente richiamabili nell’ordinamento della giustizia sportiva, dove l’ancoraggio costituzionale nel principio della ragionevole durata del processo trova un esplicito remand nell’art. 2, comma 3, CGS CONI. Ne consegue che appaiono corrette le conclusioni prese sul punto dal Giudice del rinvio laddove ha valutato non rilevanti, ai fini del travolgimento della sentenza di prime cure, per inesistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione del diritto di difesa, le difese depositate dopo la decisione del Tribunale federale in quanto, per il Felicita, queste non contenevano nessuna aggiunta o specificazione ulteriore e rilevante rispetto alle difese articolate nel corso del giudizio, in grado di sovvertire gli esiti della decisione, ovvero laddove ha valutato che il vulnus al diritto di difesa ventilato in sede di reclamo si sarebbe sostanziato in una mera enunciazione della violazione dei termini a difesa. Ciò che assorbe anche il profilo di censura che vorrebbe realizzata la violazione del termine di conclusione del procedimento disciplinare per il solo fatto che il Giudice del rinvio ha preso in considerazione le difese prodotte in primo grado a valle della decisione del Tribunale. In definitiva, il ricorso articolato da Lucio Felicita va respinto. 3. Col proprio ricorso (R.G.R. n. 32/2016), Manuela Verdini lamenta innanzitutto la violazione dell’art. 23 del Regolamento di Giustizia della FIPM, nonché dell’art. 3, comma 3, del Regolamento di Giustizia Sportiva del CONI, invocando la nullità della decisione n. 1/2016 in quanto alcuni degli incolpati (Tonali, Bittner, Devigli, Di Domizio e Maccaroni) nel procedimento disciplinare che l’aveva vista coinvolta rivestivano ed ancora rivestirebbero la carica di membri del Consiglio Federale FIPM che, alla stregua dell’art. 48, comma 1, RG FIPM e dell’art. 26, comma 1, RGS CONI, nomina i componenti degli organi di Giustizia Federale e, nella specie, gli stessi giudici che li avrebbero poi giudicati. La dedotta violazione dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza, nonché di quelli declinati dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., determinerebbe, pertanto, la nullità della pronuncia gravata. Considera in limine il Collegio di Garanzia come, alla stregua delle norme invocate dalla ricorrente, gli Organi di giustizia sportiva sono nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti che, provenienti da ben individuate categorie professionali giuridiche (magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari, avvocati del libero foro, notai, alti ufficiali delle forze dell’ordine), siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia sulla scorta di una valutazione relativa al possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo (così l’art. 48, commi 1 e 2, RG FIPM). Ne discende che, nell’odierno sistema di giustizia, la nomina dei componenti degli organi di giustizia federale è rimessa al Consiglio Federale nei limiti e all’esito di un rigorosissimo vaglio categoriale e competenziale compiuto a monte dall’organo di Garanzia; ciò che, nei fatti, riduce grandemente ogni profilo discrezionale di selezione in capo al Consiglio cui, in definitiva, è rimessa la scelta nel limitato ambito di soggetti già valutati dal predetto organo. Posta tale premessa, che vale senz’altro a visibilmente dequotare la censura articolata in capite dalla Verdini, va anche aggiunto che questa non ha affatto dedotto nella propria impugnativa in che termini il sollevato profilo di violazione dei principi di indipendenza e di autonomia dell’Organo giudicante, tutto incentrato nel rapporto col Consiglio Federale (di cui la deducente non fa né risulti che abbia mai fatto parte), abbia in qualche modo influito sul capo di decisione che la riguarda, con la conseguenza di rendere inammissibile il motivo per mancata prospettazione dell’interesse ad agire. Non è, infine, inutile richiamare il principio, già sopra evocato (v. sub 2.), per cui il dedotto profilo di incompatibilità avrebbe determinato in astratto in capo al giudice del rinvio un obbligo di astensione, nei fatti non ossequiato e, dunque, contrastabile unicamente attraverso l’istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c. che, nella specie, non risulta né è dedotto sia stata tempestivamente articolata dalla Verdini, con la conseguenza che, comunque, la questione rimane oggi preclusa. 3.1. Col secondo articolato motivo, la ricorrente lamenta l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Segnatamente, deduce che la Corte Federale di Appello nella decisione n. 1/2016 non avrebbe valutato l’ulteriore istruttoria dibattimentale eseguita nel primo giudizio d’appello poi sfociato nella decisione n. 1/2015, la quale, tuttavia, aveva poi assorbito ogni altra questione nella declinatoria di giurisdizione. In sostanza, la sentenza n. 1/2016 avrebbe motivato unicamente per relationem alla sentenza di prime cure senza esaminare i nuovi esiti istruttori. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. E’ senz’altro infondato laddove deduce che la decisione gravata sarebbe stata redatta unicamente per relationem a quella di primo grado, tenuto conto che dalla piana lettura della n. 1/2016 si evince come, in realtà, il giudice del rinvio non si sia limitato a condividere per relationem le articolate motivazioni contenute nella sentenza di primo grado n. 1/2015, ma abbia altresì considerato l’ulteriore segmento istruttorio quantomeno nella parte in cui così si esprime: «(…) la Corte, valutate le difese e le conclusioni rassegnate dalle parti nel merito, ritiene che l’attività istruttoria espletata nei vari gradi di giudizio ha dimostrato la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla Procura nei confronti del sig. Lucio Felicita, relativamente al capo A) dell’atto di deferimento del 29.04.2015 (…)». E’ inammissibile in quanto con esso ci si è limitati a dedurre «l’omessa motivazione circa il contributo fattivo apportato dall’istruttoria effettuata nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello Federale FIPM, presieduta dal Prof. E. Mezzetti, e fatta oggetto specifico delle proprie doglianze», senza tuttavia indicare in ricorso le ragioni per cui l’esame di detta risultanze avrebbero immancabilmente portato ad una diversa decisione. Infatti, il mancato esame di una prova può essere denunciato nel giudizio di legittimità solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando la prova non esaminata offra l’asseverazione di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento; con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (ex multis, Cass., 5 dicembre 2014, n. 25756). 3.2. Col terzo motivo di ricorso, Manuela Verdini deduce l’illogicità e la contraddittorietà della decisione n. 1/2016 circa un punto decisivo della controversia, in quanto, sotto un primo profilo, la Corte Federale di Appello avrebbe dapprima delimitato il thema decidendum del giudizio di rinvio in relazione al principio di diritto declinato dal Collegio di garanzia, per procedere poi a valutazioni di merito relative alla fondatezza delle difese, senza peraltro spendere alcuna parola in motivazione sulle difese da questa articolate ai punti II, III, IV e V della memoria di costituzione in appello del 2 maggio 2016. Ancora, la ricorrente deduce che, a seguito della decisione n. 1/2015, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo alla posizione della Verdini perché non più tesserata al momento del deferimento, questa proprio per tale motivo (spettando solo ai tesserati, ex art. 26, comma 1, RG FIPM ed ex art. 6, comma 1, RGS CONI, il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia) non avrebbe potuto articolare un ricorso incidentale innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, ragion per cui risulterebbe erronea la statuizione della decisione n. 1/2016 nella parte in cui deduce la preclusione di «ogni valutazione sul giudicato implicito formatosi relativamente alle questioni non portate all’attenzione del Supremo Organo di Giustizia Sportiva». L’articolato motivo non è accoglibile, in primo luogo perché le statuizioni contenute nella decisione n. 1/2016 in ordine sia alla delimitazione del thema decidendum, sia alla preclusione derivante dalla formazione del giudicato implicito sono manifestamente riferite alla sola posizione processuale di Lucio Felicita e non anche a quella della Verdini, per la quale, riformata la declinatoria di giurisdizione recata dalla decisione n. 1/2015, all’evidenza si riapriva pienamente la fase di merito non celebrata. Sotto altro profilo, anche per quanto già sopra ricordato in tema di articolazione del motivo di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti (v. sub. 3.1.), il motivo è inammissibile laddove la ricorrente lamenta tout-court l’omesso esame di alcune delle proprie difese, parte delle quali (II, III) era in realtà già stata esaminata e respinta dal Collegio di Garanzia e comunque riesaminata, quanto agli effetti della violazione del contraddittorio, dalla decisione n. 1/2016, mentre altra parte (IV, V) era riproduttiva di argomenti già spesi in primo grado ed esaminati dal Tribunale con motivazione confermata, ancorché per relationem, dal Giudice del rinvio. 4. In definitiva, i ricorsi riuniti vanno respinti. 5. Le spese tra le parti costituite possono essere compensate. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione Respinge i ricorsi. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 luglio 2016. IL PRESIDENTE F.to Dante D’Alessio IL RELATORE F.to Alfredo Storto Depositato in Roma in data 1° agosto 2016. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
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