CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 33 del 02/08/2016 – Procura Generale dello Sport CONI/Eleonora Manelli/Federazione Italiana Hockey

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 33 del 02/08/2016 – Procura Generale dello Sport CONI/Eleonora Manelli/Federazione Italiana Hockey IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo - Componenti Dante D’Alessio - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2016, presentato, in data 12 maggio 2016, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale, prof. avv. Maria Elena Castaldo; contro la sig.ra Eleonora Manelli, rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Marsili; nonché contro la Federazione Italiana Hockey (F.I.H.), non costituitasi in giudizio; per l'impugnazione della decisione n. 21/2016, emessa dalla Corte Federale d'Appello della FIH, di cui al C.U. n. 161 (2015/2016) del 12 aprile u.s., che, a conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale, ha prosciolto l'incolpata dagli illeciti alla stessa contestati nell'atto di incolpazione della Procura Federale FIH; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 21 giugno 2016, per la ricorrente, Procura Generale dello Sport presso il CONI, il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo; per la resistente, sig.ra Eleonora Manelli, l’avv. Francesca Ciarniello, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Massimiliano Marsili; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Dante D’Alessio. Ritenuto in fatto 1.- Con atto del 12 novembre 2015 la Procura Federale FIH ha chiesto il rinvio a giudizio della sig.ra Eleonora Manelli per la violazione degli artt. 1 e 57 del Regolamento di Giustizia FIH, in relazione agli artt. 5, 13 e 14 dello Statuto Federale FIH, e in relazione agli artt. 20 e 26, comma 4, del Regolamento Organico FIH, per avere contribuito alla formazione di un atto invalido, perché recante la firma apocrifa sul Modello TRA per il trasferimento degli atleti e per avere in tal modo consentito l’illegittimo trasferimento e il conseguente tesseramento dell’atleta presso il sodalizio A.S.D. Roma Capitale Hockey Femminile (già Hockey Femminile Roma A.S.D.). 1.1.- Il Tribunale Federale, con decisione n. 10/2016 del 28 gennaio 2016, pubblicata il 29 gennaio 2016, in relazione ai fatti oggetto del deferimento, ha dichiarato l’infondatezza della incolpazione e, conseguentemente, ha assolto la signora Manelli dagli addebiti contestati. 2.- Il Procuratore Federale ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte Federale di Appello ed ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la condanna dell’atleta alla sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione da ogni attività. 2.1.- Si è costituita nel giudizio anche la Procura Generale dello Sport che ha chiesto l’accoglimento del reclamo e la condanna dell’atleta alla sospensione da ogni attività. La sig.ra Manelli ha insistito per la conferma della decisione di primo grado. 2.2.- Con la decisione n. 21 del 2016, in comunicato ufficiale n. 161 del 12 aprile 2016, la Corte Federale d’Appello ha rigettato il reclamo proposto dalla Procura Federale ed ha confermato la decisione impugnata. 3.- La Procura Generale dello Sport ha impugnato la decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello della FIH, ai sensi dell’ art. 12 bis dello Statuto del CONI e dell’art. 59, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. 3.1.- Dopo aver chiarito i profili riguardanti l’ammissibilità del ricorso, la Procura Generale ha sostenuto che plurimi sono i vizi da cui è affetta la decisione della Corte Federale d’Appello della FIH, per la violazione di norme di diritto e per l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. 3.2.- La Procura ha, in particolare, rilevato che erroneamente la Corte ha ritenuto infondato il reclamo proposto ritenendo di non doversi soffermare «sulla questione posta dal Tribunale di primo grado relativa agli effetti scaturenti da un eventuale disconoscimento della sottoscrizione della mail spedita il 26 ottobre 2013 e della sua autenticità da parte della Manelli. E ciò perché ogni considerazione di questo tipo è destinata a rimanere completamente assorbita dai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di falso in scrittura privata…”. L’aver omesso di svolgere ogni qualsivoglia valutazione circa la rispondenza o meno della condotta posta in essere dall’atleta Manelli alle norme dell’ordinamento sportivo vigente, alla stessa puntualmente contestate in sede di deferimento, per andare alla ricerca della sussistenza degli elementi del reato di falso in scrittura privata di cui all’art. 485 c.p., oltretutto abrogato a decorrere dal 6/2/2016, e l’affermazione dell’assenza di una responsabilità penale a carico dell’atleta Manelli, ha posto, secondo la Procura, la decisione impugnata in contrasto con tutte le disposizioni dell’ordinamento sportivo che individuano e fissano la competenza della Giustizia Sportiva. Erroneamente poi, ha aggiunto la Procura, la Corte di Appello ha sostenuto che, per giungere ad una dichiarazione di responsabilità, la Procura Federale avrebbe dovuto congegnare il capo di imputazione in modo da ipotizzare un concorso dimostrabile, messo in opera dalla Manelli, nell’uso concreto che del documento falsificato era stato posto in essere. Con la conseguenza che l’infondatezza del reclamo è stata determinata in ragione dell’insussistenza di elementi di colpevolezza penale, omettendo qualsiasi argomentazione sulla sussistenza delle infrazioni disciplinari contestate dalla Procura, facendo applicazione dei principi dettati dalla Cassazione Penale in tema di falso in scrittura privata che sanciscono, ai fini della punibilità della condotta, la necessità dell’utilizzo effettivo del documento e l’irrilevanza/non punibilità del consenso della persona di cui sia stata falsificata la firma. 3.3.- Dopo aver aggiunto che, nel caso in esame, risulta pacificamente acquisito agli atti l’utilizzo del Modello di trasferimento TRA con la sottoscrizione apocrifa dell’atleta, ai fini del passaggio dalla H.F. Libertas San Saba alla Hockey Femminile Roma A.S.D., e che la contestazione mossa dalla Procura Federale alla sig.ra Manelli riguardava proprio il determinante contributo causale della stessa nella formazione del documento falso e il vantaggio conseguito nell’utilizzo dello stesso, la Procura ha sostenuto che la Corte Federale ha arbitrariamente sottratto la vicenda all’ordinamento sportivo violando le norme di diritto del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e, in particolare, gli artt. 2, 4 e 25. 3.4.- La Procura, dopo aver sostenuto che la decisione impugnata è viziata anche per l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ha quindi chiesto l’accoglimento senza rinvio del ricorso o, in subordine, l’accoglimento dello stesso con rinvio alla Corte Federale per il riesame della questione in diversa composizione. 3.5.- Si è costituita in giudizio la signora Manelli con una sintetica memoria nella quale ha richiamato le difese svolte nei due gradi di giudizio federali, riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni e argomentazioni. Considerato in diritto 4.- Il ricorso è fondato. 4.1.- Come ha sostenuto la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Corte Federale d’Appello ha, infatti, ritenuto erroneamente di poter escludere ogni rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dall’atleta Eleonora Manelli, nella vicenda riguardante l’apposizione della firma non autografa sul Modello TRA per il suo trasferimento presso l’A.S.D. Roma Capitale Hockey Femminile (già Hockey Femminile Roma A.S.D.), sulla base della asserita non punibilità in sede penale del suo comportamento e quindi dei fatti accertati. Ma le conclusioni raggiunte dalla Corte Federale sono chiaramente erronee perché l’oggetto del giudizio disciplinare non riguardava le possibili conseguenze, nell’ordinamento sportivo, della violazione di norme del codice penale, ma la contestata violazione di norme di comportamento proprie dell’ordinamento sportivo, quali la violazione dei principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale, che costituiscono principi ai quali ogni appartenente al mondo dello sport devo conformare la propria attività. Del resto l’interessata era stata rinviata a giudizio proprio per la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FIH che, al comma 1, impone a tutti i tesserati l’osservanza di una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura sportiva, economica e sociale, e dell’art. 5 dello Statuto della FIH, che indica i doveri degli affiliati ed impone, al comma 2, di esercitare con lealtà sportiva l’attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. 4.2.- Come ha sostenuto la Procura Generale, deve ritenersi, pertanto, erronea l’impugnata decisione della Corte Federale della F.I.H. che, sulla base dell’indicato (erroneo) presupposto, ha ritenuto di poter escludere ogni conseguenza disciplinare nel comportamento tenuto dalla sig.ra Eleonora Manelli. E ciò a prescindere da ogni valutazione sui fatti che sono stati accertati e per i quali l’interessata era stata rinviata a giudizio, trattandosi di valutazione che spetta agli organi della Giustizia Federale, anche ai fini di un esame della loro rilevanza. 4.3.- Il ricorso deve essere, quindi, accolto, con il rinvio dell’esame della questione alla Corte Federale che dovrà nuovamente pronunciarsi sulla questione in diversa composizione. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia al Giudice di appello federale, nei sensi di cui in motivazione. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 giugno 2016. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 2 agosto 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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