F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016 (279) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del CDA dal 3.4.2007 al 26.1.2013, Amministratore Unico dal 26.1.2013 al 1.8.2013 della Società ASD Foligno Calcio Srl) – (nota n. 14193/700 pf14- 15 AM/ma del 1.6.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016
(279) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del CDA dal 3.4.2007 al 26.1.2013, Amministratore Unico dal 26.1.2013 al 1.8.2013 della Società ASD Foligno Calcio Srl) - (nota n. 14193/700 pf14- 15 AM/ma del 1.6.2016).
Il deferimento Con atto del 1 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - il Sig. Maurizio Zampetti, Presidente del c.d.a., dal 03.04.2007 al 26.01.2013, e, dal 26.01.2013 al 01.08.2013 Amministratore Unico della Società ASD Foligno Calcio Srl, nonché socio di riferimento della stessa attraverso Società appartenenti alla famiglia, per rispondere della violazione: - dell’art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto FIGC per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società che ne ha causato il successivo fallimento, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva. - dell’art. 37 della NOIF della F.I.G.C. in combinato disposto con l’art. 1 comma 1 CGS per non essersi attenuto all’osservanza della normativa Federale e, in particolare, per aver omesso di comunicare alla Lega di appartenenza nel termine previsto dall’art. 37 delle NOIF la variazione dell’organigramma della Società consistente nello scioglimento del c.d.a. in carica e nella sua nomina ad amministratore unico della Società. Preliminarmente deve rilevarsi che il presente procedimento è stato correttamente instaurato. Lo stesso scaturisce dal mancato rispetto, da parte del deferito, dell’accordo raggiunto con la Procura Federale ex art. 32 sexies CGS e reso noto con C.U. n. 338/A del 7.04.2016 che prevedeva una sanzione di mesi 40 di inibizione ed un’ammenda di € 3.000,00, che il deferito non provvedeva a pagare nel termine perentorio stabilito, tanto che con successivo C.U. n. 389/A del 23.05.2016 veniva dato atto dell’intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto. Al deferito, inoltre, è stato regolarmente notificato sia il deferimento che l’avviso di convocazione del presente giudizio. Le memorie difensive Il deferito non faceva pervenire, nei termini di rito, memorie e/o scritti difensivi. Il dibattimento Alla riunione del 28.07.2016, il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità del deferito con l’irrogazione a suo carico, della sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) oltre all’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00). Compariva alla suddetta seduta il deferito personalmente, il quale evidenziava una sua assenza di responsabilità atteso che circa un anno e mezzo prima della dichiarazione di fallimento, aveva ceduto la Società ad altri amministratori. Concludeva per il proprio proscioglimento e in subordine per l’irrogazione di una sanzione minima. I motivi della decisione Dall’esame della copiosa documentazione versata in atti il proposto deferimento è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati. L’attività di indagine ha permesso di appurare che il Sig. Zampetti Maurizio ha ricoperto fino al 1.08.2013 prima la carica di Presidente del c.d.a. e successivamente di Amministratore Unico della Società Foligno Calcio Srl. Dall’esame degli atti appare evidente come la situazione economica e patrimoniale della Società si è progressivamente aggravata a partire dall’anno 2012, anno in cui risulta essere stato presentato anche l’ultimo bilancio. Fin dall’ispezione Co.Vi.So.C. del 27.05.2013, il revisore unico, aveva manifestato perplessità in merito alla veridicità, oltre che alla correttezza, della rappresentazione della situazione patrimoniale della Società. In tale contesto, l’allora Amministratore Unico Maurizio Zampetti aveva riferito agli ispettori Co.Vi.So.C. che non vi era alcuna volontà da parte dei soci di effettuare interventi sul capitale per sanare la situazione debitoria. Dalla lettura degli atti emerge come la Società, nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015, ha registrato perdite per importi rilevanti, coperte solo in parte dal finanziamento dei soci ed i costi di gestione hanno determinato un progressivo incremento dell’indebitamento verso le banche ed i fornitori per fronteggiare le spese della gestione sportiva. A ciò vi è da aggiungere che, alla data del 24.10.2014, risultavano oltre che ingenti debiti verso l’Erario, anche mancati pagamenti di emolumenti a tesserati, oltre che il mancato deposito dei bilanci (2013 e 2014). Tale grave situazione economico-patrimoniale determinava la dichiarazione di fallimento della Società, con sentenza n. 08/2015 del Tribunale di Spoleto resa in data 4.03.2015. Il deferito, in ragione della carica ricoperta nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, con comportamenti commissivi ed omissivi, ha contribuito in maniera determinante alla mala gestio della Società, secondo i ben noti criteri evidenziati dagli Organi di Giustizia Sportiva (su tutte C.U. 36/CDN del 20.11.2008), rivestendo lo stesso effettive funzioni gestionali nell’ambito societario, avendo ricoperto la carica di amministratore unico e legale rappresentante della Società sino al 1.08.2013, nonché socio di riferimento attraverso Società riconducibili alla sua famiglia, titolare del 63,5% del pacchetto azionario. In base al ben noto parere interpretativo reso dalla Corte Federale (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), è stato evidenziato che per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. La stessa Corte di Giustizia Federale successivamente (C.U. n. 44 CGF del 20 settembre 2011) ha ribadito la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe, poiché “Non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi – gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo …. “. Ciò implica da parte degli altri amministratori di un potere di vigilanza e controllo, con la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere dagli amministratori di fatto, attraverso formali atti di dissenso sul modus operandi, cosa che nel caso di specie è totalmente assente. Del pari, risulta provata anche la violazione di cui al capo 2) del proposto deferimento, atteso che il deferito ometteva di comunicare, entro venti giorni, così come stabilito dall’art. 37 N.O.I.F. alla Lega di appartenenza, la decadenza del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un Amministratore Unico. Ciò posto, i profili di responsabilità del deferito risultano ampiamente provati e riguardo alla sanzione da applicare, tenuto conto dei precedenti in materia di questo Organo Giudicante e di una graduazione in riferimento al ruolo, alla carica sociale ricoperta e alla durata dell’incarico, si ritiene congrua la sanzione come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - in accoglimento del proposto deferimento, infligge a Zampetti Maurizio l’inibizione per anni 5 (cinque).
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