F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 14 Settembre 2016 (288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania) – (nota n. 15710/288 pf15-16 SP/blp del 30.6.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 14 Settembre 2016
(288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania) - (nota n. 15710/288 pf15-16 SP/blp del 30.6.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 30 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare Il Signor Vincenzo Pastore - nella sua qualità̀, all’epoca dei fatti, di Presidente del Comitato Regionale Campania - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nella propria qualità di vertice apicale del sopra detto Comitato Regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile – amministrativa del Comitato da esso in quel momento presieduto per aver: a) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dar luogo alla puntuale rimessa alla FIGC delle somme dovute dal Comitato per “sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale” (ora Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare) favorendo, in tal modo, una ingiustificata esposizione del Comitato, per quegli importi, verso la Federazione; b) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; A.S.D.US Scafatese Calcio; A.S.G. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da quelle somme, propri di queste ultime; c) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento da parte del Comitato ai pagamenti in favore dei propri fornitori e collaboratori, dando, per l’effetto, causa all’insorgenza di una rilevante esposizione debitoria del primo nei confronti dei secondi; d) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettiva e concreta attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto in data 26.1.2015 tra il Comitato e la Regione Campania e finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di opere di adeguamento e ristrutturazione di n. 6 impianti sportivi campani (nella specie: Avellino – impianto sportivo al Borgo Ferrovia; Benevento – impianto sportivo in località Avellola; Caserta – impianto sportivo “Salvatore Commaia”; Napoli – Secondigliano – impianto sportivo “Ottimo Barassi”; Salerno – impianto sportivo “XXIV maggio 1999”; San Gregorio Magno (SA) – centro sportivo in località Valle; per un costo stimato in 7 milioni di euro. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito presentava una memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali hanno richiesto l’applicazione nei confronti del Signor Vincenzo Pastore delle sanzioni dell’inibizione per anni uno, ed in particolare cosi suddivisa: in relazione alla violazione di cui al capo a) di mesi 11, con aumento di mesi 1 in continuazione per le violazioni relative ai capi b) c) e d) indicati nel deferimento, nonché quale ulteriore sanzione, la somma di euro 5.000,00 a titolo di ammenda. É altresì comparso personalmente il Signor Vincenzo Pastore insieme al suo difensore, che nel riportarsi alla propria memoria difensiva ha insistito nella richiesta di proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 288 pf 15-16 avente ad oggetto “Criticità riscontrate al 15/10/2015 dal Commissario Straordinario del C.R. Campania in ordine alla gestione organizzativa ed amministrativa del Comitato stesso”. Le indagini svolte dalla Procura Federale si basano principalmente sulla relazione del Commissario Straordinario del Comitato Regionale Campania, Dott. Paolo Di Fiore, del 15 ottobre 2015, che ha evidenziato ed elencato tutta una serie di criticità nella gestione del Comitato stesso, presieduto all’epoca dei fatti dal Sig. Vincenzo Pastore, in particolare per aver: a) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dar luogo alla puntuale rimessa alla FIGC delle somme dovute dal Comitato per “sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale” (ora Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare) favorendo, in tal modo, una ingiustificata esposizione del Comitato, per quegli importi, verso la Federazione; b) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; A.S.D.US Scafatese Calcio; A.S.G. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD. Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da quelle somme, propri di queste ultime; c) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento da parte del Comitato ai pagamenti in favore dei propri fornitori e collaboratori, dando, per l’effetto, causa all’insorgenza di una rilevante esposizione debitoria del primo nei confronti dei secondi; d) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettiva e concreta attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto in data 26.1.2015 tra il Comitato e la Regione Campania e finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di opere di adeguamento e ristrutturazione di n. 6 impianti sportivi campani (nella specie: Avellino – impianto sportivo al Borgo Ferrovia; Benevento – impianto sportivo in località Avellola; Caserta – impianto sportivo “Salvatore Commaia”; Napoli – Secondigliano – impianto sportivo “Ottimo Barassi”; Salerno – impianto sportivo “XXIV maggio 1999”; San Gregorio Magno (SA) – centro sportivo in località Valle; per un costo stimato in 7 milioni di euro. Il deferito in sede di audizione ha tentato di difendere il proprio operato me è sempre stato piuttosto vago in merito ad alcune specifiche domande, riferendo addirittura di non essere mai stato a conoscenza dei fatti oggetto della materia contabile, in quanto estranea alle proprie competenze, rendendo tali dichiarazioni alquanto inverosimili. Le dichiarazioni rese dal Dott. Giuseppe Aversano, Responsabile Amministrativo del Comitato Regionale hanno confermato le irregolarità nella gestione del Comitato da parte del Sig. Pastore. Tra le prove prodotte dalla Procura Federale, tra cui assume anche un certo rilievo ed interesse la documentazione contabile, è emerso il comportamento antiregolamentare tenuto dal Sig. Vincenzo Pastore. Questi ha pertanto posto in essere una serie di condotte omissive che appaiono rivelatrici di una gestione contabile – amministrativa, che si è contraddistinta da criteri di inadeguatezza organizzativa e disordine materiale. A tali comportamenti consegue anche un negligente svolgimento del proprio incarico da parte del Sig. Vincenzo Pastore. Tali condotte hanno gravemente compromesso la regolare attività del Comitato Regionale Campania ed hanno in effetti leso ed arrecato grave pregiudizio al buon nome ed all’immagine del movimento calcistico campano. La memoria difensiva presentata dal deferito non contiene elementi in grado di giustificare e/o validamente supportare una differente valutazione dei fatti e delle condotte a lui contestate. Non è altresì meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dal Signor Pastore di non poter essere sottoposto al presente procedimento per decadenza della sua carica, oltre che di non essere più tesserato presso la Figc. Il Signor Vincenzo Pastore all’epoca delle irregolarità contestate, era regolarmente tesserato e rientrava pertanto nell’ambito della giurisdizione del presente Ordinamento Federale, cosi come continua ad esserne sottoposto in epoca successiva alla propria decadenza da ogni carica e/o titolo; quanto detto risulta conforme al consolidato ed univoco orientamento già assunto per casi analoghi da questo organo giudicante. Alla luce di quanto sopra detto, risulta pertanto provato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Vincenzo Pastore, con altrettanto evidente violazione dell’articolo 1 bis comma 1 del CGS. L’entità della sanzione comminata, tiene anche conto del comportamento scarsamente collaborativo assunto dal deferito nel corso dell’intero procedimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Vincenzo Pastore la sanzione dell’inibizione per mesi 18 (diciotto) e dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
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