• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067-069/CFA del 14-22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 500,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; – INIBIZIONE MESI 12 AL SIG. NICOLA SPANÒ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.O.I.F. – NOTA 2698/47 PF13-14-GT/DL DEL 22.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 145/TFT del 17.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067-069/CFA del 14-22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 500,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; - INIBIZIONE MESI 12 AL SIG. NICOLA SPANÒ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.O.I.F. - NOTA 2698/47 PF13-14-GT/DL DEL 22.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 145/TFT del 17.11.2015)
Con atto 2698/47pf13-14/GT/dl del 22.9.2015 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al TFT Sicilia il sig. Nicola Spanò (Presidente A.S.D. Sporting Club Messina) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all’art. 39 delle NOIF, per avere contravvenuto all’obbligo di tesseramento di calciatori da impiegare nel Campionato Regionale di 3a Categoria al quale ha regolarmente partecipato nella stagione 2012/2013. Con la medesima nota è stata altresì deferita la sopra indicata società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato al proprio Presidente, secondo il principio dell’immedesimazione organica. Il TFT, con la decisione oggi impugnata, ha ritenuto provata documentalmente la violazione da parte del sig. Spanò, presidente della società, dell’obbligo di tesseramento di calciatori da impiegare nel Campionato Regionale di 3a Categoria al quale ha regolarmente partecipato nella stagione 2012/2013; in particolare ha evidenziato come dagli atti di indagine potesse evincersi come la società deferita, nella predetta Stagione Sportiva, disponeva di soli due calciatori regolarmente tesserati. Conseguentemente, in base al principio dell’immedesimazione organica, ha ritenuto che della condotta disciplinarmente rilevante del proprio presidente debba rispondere anche la società a titolo di responsabilità diretta. Conseguentemente, facendo applicazione dei principi di equità, proporzionalità ed afflittività della sanzione, come interpretati dalla giurisprudenza federale in tema di violazioni di natura analoga a quella di cui al presente giudizio - disattendendosi così quello del c.d. automatismo, finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara irregolare - ha disposto a carico del sig. Nicola Spanò la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi 12 ed a carico della Società A.S.D. Sporting Club Messina la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso. 2 Avverso tale decisione hanno proposto rituale reclamo la società Messina Sporting Club ed il Sig. Nicola Spanò con un unico atto nel quale hanno dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa; il TFT, infatti, a loro dire, non avrebbe tenuto conto del legittimo impedimento che avrebbe impedito al difensore degli stessi reclamanti di prendere parte all’udienza di discussione davanti al Tribunale; dall’altro, la nullità del procedimento intero per non essere stata accolta la richiesta di audizione formulata dagli incolpati all’indomani della comunicazione di conclusione delle indagini disposte dalla Procura federale. Il reclamo è palesemente infondato. Quanto alla prima doglianza, l’esame degli atti evidenzia come il TFT, dopo avere accolto le richieste di rinvio presentate dal difensore dei deferiti per impedimento a comparire alle riunioni 3.11.2015 e 10.11.2015, ha correttamente ritenuto di non dovere accogliere l’ulteriore analoga istanza presentata dal difensore il quale, la mattina del 17.11.2015, giorno fissato per la nuova riunione in Messina, aveva fatto sapere di essere impossibilitato ad essere presente in udienza alle ore 15.30 dovendosi recarsi all’aeroporto di Catania da dove sarebbe dovuto partire alla volta di Milano con volo delle 21.10. Fermo restando che i tempi di celebrazione della riunione davanti al TFT nel pomeriggio del 17.11.2015 sono stati correttamente ritenuti dal primo Giudice compatibili con gli impegni addotti dal difensore dei reclamanti a sostegno della ennesima richiesta di rinvio del procedimento, questa Corte non può non rilevare come l’impedimento del difensore, o della persona chiamata ad assistere la parte, non impedisce a quest’ultima di comparire innanzi agli Organi di giustizia federali (artt. 33 e 34 CGS); fermo restando che le parti possono comunque presentare memorie difensive e documentazione, circostanza che, al contrario, nonostante il formale avviso, non è avvenuta nella fattispecie. Da quanto sopra emerge all’evidenza come il diritto di difesa dei deferiti non sia stato in alcun modo mortificato nella fase dibattimentale svolta innanzi al TFT. Considerazioni di tenore analogo debbono farsi in relazione alla seconda censura. Trattandosi di rilievo volto a mettere in discussione la validità del deferimento, occorre preliminarmente evidenziare come la relativa eccezione avrebbe potuto essere spesa nel corso del giudizio di primo grado. Il mancato svolgimento dell’eccezione provoca un evidente effetto preclusivo in questa sede. Tuttavia, a prescindere da ciò, e tenuto anche conto della natura delle ragioni del primo motivo della presente impugnazione, la Corte ritiene di dovere esaminare nel merito la censura che appare comunque palesemente infondata. Ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S. “quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Il tenore della disposizione, letta nel più ampio contesto della disciplina del procedimento, è evidente nel non volere stabilire l’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta nel momento successivo alla chiusura delle indagini quale condizione di validità del deferimento. La mancata audizione dell’incolpato da parte della Procura federale, in mancanza di esplicita previsione, non può comportare la nullità del deferimento e, conseguentemente, del procedimento, dal momento che tale audizione è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato può far conoscere alla Procura federale anche mediante il deposito di una memoria; fermo restando che le medesime ragioni possono comunque essere prospettate in sede dibattimentale davanti all’Organo di giustizia il quale dovrà necessariamente tenerne conto nell’assumere la propria decisione. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dall’ A.S.D. Sporting Club Messina di Messina. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067-069/CFA del 14-22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 500,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; – INIBIZIONE MESI 12 AL SIG. NICOLA SPANÒ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.O.I.F. – NOTA 2698/47 PF13-14-GT/DL DEL 22.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 145/TFT del 17.11.2015)"