F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CFA del 26 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO TESSERATO, SIG. BARATTA SILVIO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 4 CGS, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12785/471 PF15-16 AM/SP/MA DELL’11.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 92/TFN del 30.06.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CFA del 26 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO TESSERATO, SIG. BARATTA SILVIO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 4 CGS, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12785/471 PF15-16 AM/SP/MA DELL’11.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 30.06.2016) Con ricorso in data 4.7. 2016, la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. ha impugnato e chiesto la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale in data 30.6.2016, pubblicata con il Com. Uff. n. 92/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016), con la quale, in accoglimento del deferimento in data 11.5.2016 del Procuratore Federale, è stata irrogata la sanzione dell’inibizione di mesi 6 e dell’ammenda di € 5.000,00 a carico del sig. Silvio Baratta, all’epoca dei fatti dirigente addetto all’arbitro della U.S. Salernitana 1919, e dell’ammenda di € 5.000,00 a carico di quest’ultima Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.. In sede di discussione del ricorso dinanzi a questa Corte nella riunione del 26.7.2016, la U.S. Salernitana ha precisato che la impugnazione proposta riguarda unicamente la sanzione della ammenda irrogata a carico della stessa Salernitana, sanzione che, in subordine, quest’ultima ha chiesto di ridurre, in quanto eccessiva. La ricorrente si duole del fatto che la decisione impugnata abbia ravvisato nella circostanza oggetto del deferimento – ossia la telefonata effettuata dal Baratta all’arbitro Di Paolo qualche giorno dopo la partita tra la Salernitana ed il Novara – un intento millantatorio consistente nell’allusione compiuta dal Baratta ad un suo intervento presso la dirigenza della Salernitana che avrebbe sortito il risultato di aver evitato l’invio di un dossier su presunti torti arbitrali subiti dalla Salernitana nella stagione sportiva corrente e di una segnalazione relativa alla presunta sparizione dallo spogliatoio della quaterna arbitrale di due ciabatte e due asciugamani, in occasione della suddetta partita arbitrata dal Di Paolo. Secondo la ricorrente, detta interpretazione millantatrice della telefonata non troverebbe obiettivi riscontri nelle deposizioni rese alla Procura Federale, in particolare dallo stesso arbitro Di Paolo, tenuto conto altresì che nella telefonata non si è assolutamente fatto cenno alla conduzione arbitrale del Di Paolo e che un’eventuale segnalazione alla dirigenza arbitrale federale avrebbe costituito legittimo esercizio di una facoltà pacificamente spettante ai club che ritenessero di essere stati lesi da eventuali errori arbitrali. Quanto all’accenno alla sparizione degli oggetti di modestissimo valore di cui si è detto, si è trattato più che altro di un avviso che il Baratta – ex arbitro – avrebbe voluto 2 dare al Di Paolo di fare attenzione per il futuro ai nuovi assistenti di lega Pro che, con comportamenti come quello in questione, avrebbero potuto creare qualche problema all’ignaro arbitro. In punto di diritto, la ricorrente contesta che all’unica telefonata censurata possa applicarsi l’art. 1bis, comma 4, C.G.S., per difetto del requisito dell’abitualità nel rapporto occasionalmente intercorso tra il Baratta ed il Di Paolo, per ammissione stessa di quest’ultimo. La Corte rileva che il fatto storico della telefonata effettuata dal Baratta al Di Paolo non è in contestazione e, in disparte la questione – qui irrilevante – dell’effettiva sparizione degli oggetti di modesto valore sopra ricordati dallo spogliatoio della quaterna arbitrale in occasione della partita tra la Salernitana ed il Novara, può ritenersi acclarato che, in tale telefonata, il Baratta fece cenno a tale circostanza. I termini del riferimento effettuato nel corso della medesima telefonata alle discussioni interne alla Salernitana sulla questione del presunto dossier relativo agli errori arbitrali subiti dalla odierna reclamante, sono invece rimasti controversi, sicchè può dirsi chiarito, con riferimento a tale specifica circostanza, solo che nella conversazione telefonica censurata non v’è stato cenno alcuno alla partita Salernitana – Novara ed alla relativa conduzione arbitrale da parte del Di Paolo. Alla luce di quanto precede, l’episodio resta censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell’art. 1bis, commi 1 e 4, in quanto, pur non essendo effettivamente riscontrabile nell’unica telefonata intercorsa tra il Baratta ed il Di Paolo alcun rapporto di abitualità, non di meno appare oggettivamente sotteso alla telefonata in questione l’intento del Baratta di acquisire comunque con essa un vantaggio nei confronti del Di Paolo e tanto basta, ai sensi del chiaro disposto del comma 4 della norma invocata, per ravvisare la violazione da parte del Baratta del divieto posto dalla citata disposizione, come la decisione impugnata ha correttamente fatto, accogliendo il deferimento della Procura Federale. La gravità dell’episodio, tuttavia, merita ad avviso di questa Corte una valutazione di minor rilievo sotto il profilo della responsabilità oggettiva ascritta alla Salernitana – solo della quale, anche alla luce delle precisazioni sul petitumdell’impugnazione rese dalla ricorrente in sede di discussione, questa Corte è chiamata ad occuparsi – non emergendo nella telefonata dal Baratta inopportunamente (questo sicuramente sì) effettuata all’arbitro Di Paolo chiari profili di millanteria, né riferimenti ad intenti, in qualche modo riferibili alla Salernitana, suscettibili di un più sensibile apprezzamento ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. La sanzione dell’ammenda inflitta a titolo di responsabilità oggettiva a carico della Salernitana può dunque essere ridotta e più congruamente rideterminata nell’importo di € 2.000,00. Per questi motivi, la C.F.A., a Sezioni Unite, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno, e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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