F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 17 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E L’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1 E 2 C.G.S.- NOTA N. 13273/158 P.F. 14-15 AM/SP/MA DEL 18.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 2/TFN del 1.7.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 17 Ottobre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E L’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1 E 2 C.G.S.- NOTA N. 13273/158 P.F. 14-15 AM/SP/MA DEL 18.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2/TFN del 1.7.2016)
Con nota n. 13273/158 pf14-15 AM/SP/ma del 18.5.2016), il Procuratore Federale aggiunto ed il Procuratore Federale hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Parma FC S.p.A. “per la violazione dell’art. 1 bis comma 1, anche in relazione all’art. 10, commi 1 e 2, C.G.S., per aver consentito al Sig. Giuliano Pesce di utilizzare la sede del Parma FC, nonché la modulistica ivi presente ed i timbri in uso alla Società, al fine di far sottoscrivere al calciatore Jan Martin Vinatzer, dietro richiesta della somma di € 15.000,00, un contratto con la Società Parma, in realtà mai perfezionato” In relazione a tale contestazione, il Leonardi, come risulta dal Com. Uff. n. 295/A del 3.3.2016, aveva convenuto con la Procura Federale l’applicazione della sanzione ex art. 32 sexies C.G.S., con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI ai sensi del comma 2 di tale disposizione. In assenza di osservazioni, il TFN, rilevata la correttezza dell’accordo e la congruità delle sanzioni convenute (1 mese di inibizione ed € 8.000,00 di ammenda), aveva disposto l’applicazione delle sanzioni e dichiarato chiuso il procedimento. Poiché il Leonardi non aveva dato seguito all’accordo, omettendo il pagamento dell’ammenda entro il termine perentorio stabilito dall’art. 32 sexies, comma 2, C.G.S., è stato dato atto della intervenuta risoluzione del predetto accordo (C.U. 353/A del 19 aprile 2016) e la Procura Federale ha deferito innanzi al TFN il Leonardi per i fatti posti a base dell’originaria contestazione. Il TFN, con il provvedimento oggi impugnato innanzi a questa Corte, ha accolto il deferimento. Secondo il primo Giudice “dalla documentazione in atti risulta, difatti, che il Sig. Giuliano Pesce (deferito in un separato procedimento),sedicente agente di calciatori, collaboratore sportivo del Parma, abbia, con la collaborazione del Leonardi - con cui aveva rapporti professionali pacificamente ammessi - utilizzato la sede del Parma nonché la modulistica ed i timbri di quest’ultima Società, al fine di far sottoscrivere al calciatore Jan Martin Vinatzer, dietro un corrispettivo di € 15.000,00, un contratto, mai perfezionato, con il Parma (Società che, però, aveva comunque generato, in data 20.12.2012, una variazione di tesseramento, n. 1602/A – possibile esclusivamente attraverso l’accesso all’area riservata del sito della Lega Serie A 2 fornendo il certificato e le credenziali fornite dalla stessa Lega - mai depositata presso la Lega Calcio), costringendo, di seguito, il calciatore stesso a presentare una denuncia per truffa in merito all’accaduto”. Conseguentemente, il TFN, ritenendo congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, e preso atto del versamento in data 27.6.2016, da parte del Sig. Leonardi, tramite soggetto terzo, della somma di € 8.000,00 formante oggetto dell’accordo raggiunto con la Procura Federale, ha irrogato al deferito la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) dai quali avrebbero dovuto essere detratti € 8.000,00 (€ ottomila/00) già versati. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Leonardi il quale deduce: A) l’illegittimità della risoluzione dell’accordo raggiunto ex art. 32 sexies C.G.S. con la Procura Federale; sostiene l’appellante la non imputabilità del mancato pagamento dell’ammenda concordata: a) per non avere ricevuto comunicazione della ratifica dell’accordo da parte del TFN la cui decisione, pubblicata su Com. Uff. n. 295/A del 3.3.2016, poiché mai notificata, sarebbe rimasta al medesimo sconosciuta fino al Com. Uff. n. 353/A del 19.4.2016 mediante il quale aveva avuto modo di apprendere l’intervenuta risoluzione del medesimo accordo a causa del suo inadempimento; b) per non aver comunque potuto disporre del proprio conto corrente bancario sottoposto a sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria e quindi inaccessibile per il compimento di qualsiasi operazione. B) L’infondatezza nel merito dell’ipotesi disciplinare contestatagli per non essere mai stato al corrente dei movimenti compiuti dal Pesce in seno alla società; per non avere mai intrattenuto rapporti con il Pesce stesso; per non avere mai avuto la disponibilità del timbro apposto sui modelli contrattuali relativi al calciatore Vinatzer che, peraltro, non coinciderebbe con quello di forma tonda utilizzato correttamente per i contratti di Serie A; perché il Pesce non avrebbe mai avuto libero accesso ai locali della sede del Parma Calcio; perché non vi sarebbe prova alcuna del pagamento da parte del Vinatzer della somma di € 15.000,00 al Pesce ed anzi le dichiarazioni accusatorie sul punto del medesimo calciatore sarebbero gravemente contraddittorie, mentre le audizioni di altri calciatori avrebbero escluso che il Pesce avesse avanzato richieste di denaro. C) In via subordinata, l’abnormità della sanzione e l’erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 23 e 32 sexies C.G.S.; il TFN avrebbe infatti errato nel discostarsi (quadruplicandola) dalla sanzione di base assunta ai fini della determinazione convenzionale poi dichiarata inefficace a seguito della risoluzione dell’accordo. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in relazione al profilo della determinazione della sanzione mentre meriti conferma con riferimento all’accertamento della rilevanza disciplinare della posizione del Leonardi. Ed infatti, quanto alla legittimità dell’accordo ex art. 32 sexies C.G.S., non vi è dubbio che il Leonardi non abbia osservato il termine perentorio stabilito dalla norma per l’adempimento della misura sanzionatoria pecuniaria disposta con il provvedimento di ratifica dell’accordo; tale provvedimento risulta infatti regolarmente pubblicato sul Com. Uff. ai sensi dell’art. 34, comma 2, C.G.S. e, pertanto, a nulla rilava che il provvedimento non sia stato comunicato personalmente all’interessato. Ugualmente non può costituire causa di giustificazione del mancato tempestivo pagamento il provvedimento cautelare di sequestro disposto dal Giudice penale nei riguardi del conto corrente del Leonardi che ne avrebbe impedito la libera disponibilità. Ed infatti se, da un lato, tale situazione fosse stata realmente impeditiva per l’interessato, o comunque avvertita come tale, il Leonardi non avrebbe dovuto concordare alcuna sanzione pecuniaria con la Procura federale stante l’inevitabile riserva mentale, non legittimabile, circa la possibilità di adempiere nei termini stabiliti dall’ordinamento sportivo. Peraltro, il Leonardi, mediante il pagamento tardivo dell’importo di € 8.000,00 in favore della FIGC, ha dato comunque dimostrazione di avere risorse in grado di consentirgli di adempiere, anche a dispetto del provvedimento cautelare di sequestro del conto corrente. Quanto al merito della vicenda, le risultanze documentali hanno accertato che il timbro rettangolare apposto sul contratto del Vinatzer è identico a quello apposto sui contratti di altri calciatori (contratti Adamo e Marteddu) della società Parma, recanti peraltro la sottoscrizione del Leonardi. Vi è poi un argomento, in relazione al quale la difesa del Leonardi ha significativamente taciuto, che elimina ogni perplessità circa il rilevante coinvolgimento del dirigente che, pur potendo rendersi conto delle ragioni di criticità dell’attività svolta dal Pesce in seno al Parma, non ha impedito il compimento da parte di quest’ultimo di quanto compiuto in danno del calciatore Vinatzer. Risulta infatti incontestato che dalla sede del Parma Calcio venne effettuato, in data 20.12.2012, l’accesso al sistema, mediante certificato e credenziali 3 fornite dalla stessa Lega, per consentire la variazione 1602/A relativa al tesseramento del calciatore Vinatzer; variazione rimasta comunque non depositata presso la Lega. Risulta quindi accertato che il Pesce aveva accesso ai locali della società e che le attività funzionali al falso tesseramento del Vinatzer vennero compiute avvalendosi degli strumenti della società, nella disponibilità di alcuni suoi dirigenti, collocati nei locali ai quali il Pesce non può non avere avuto accesso. Del resto, anche le audizioni dei Signori Preiti e Marteddu hanno confermato la frequentazione da parte del Pesce dei locali della società. Merita invece accoglimento il motivo svolto in via subordinata circa l’incongruità della sanzione che il TFN ha ritenuto di dovere stabilire in misura di gran lunga superiore (6 mesi di inibizione ed € 15.000,00 di ammenda) rispetto alla sanzione base (45 giorni di inibizione ed € 12.000,00 di ammenda) presupposta dalle parti per la determinazione in misura ridotta convenzionalmente stabilita (1 mese di inibizione ed € 8.000,00 di ammenda). Ed infatti, in ragione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione, e tenuto anche in debita considerazione che il Pesce - nei confronti del quale si è proceduto con separato atto di deferimento ed all’esito del giudizio riconosciuto responsabile delle condotte a lui imputate - quanto alla ammenda, è stato sanzionato nella minore misura di euro 5.000,00 (oltre anni 1 di inibizione), appare congruo ricondurre la misura della sanzione riavvicinandola a quella base presupposta dall’accordo ex art. 32 sexies C.G.S. poi dichiarato risolto. Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Leonardi Pietro ridetermina la sanzione dell’inibizione in mesi 2 e l’ammenda di € 8.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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