F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GOMEZ ALEJANDRO DARIO SEGUITO GARA ATALANTA/CHIEVO VERONA DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GOMEZ ALEJANDRO DARIO SEGUITO GARA ATALANTA/CHIEVO VERONA DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016)
Con reclamo in data 28.4.2016, l’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ha impugnato la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive irrogata al proprio calciatore Gomez Alejandro Dario con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016, per avere lo stesso calciatore “al 30° del secondo tempo, in un contrasto di gioco, colpito volontariamente un calciatore avversario con un pugno al volto”, nella gara con il Chievo Verona del 24.4.2016, chiedendone la riduzione a non più di 2 giornate effettiva di squalifica. 6 Adduce la reclamante a sostegno della sua impugnazione che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto di alcune rilevanti circostanze fattuali attestate dal referto dell’arbitro che, al contrario, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, andrebbero valorizzate ai fini della corretta qualificazione del gesto sazionato in termini non di condotta violenta ma meramente antisportiva. L’Atalanta ricorda che il direttore di gara nel suo referto dichiarava infatti espressamente che il fallo avveniva “… perché a gioco in svolgimento per liberarsi di un avversario sbracciando lo colpiva con un pugno al volto”. Questa Corte ritiene che il reclamo possa essere parzialmente accolto, atteso che la condotta posta in essere dal calciatore Gomez nella fattispecie, ancorchè gravemente antisportiva, può ritenersi effettivamente priva dei connotati tipici della violenza, alla luce delle rilevanti precisazioni fornite al riguardo dal Giudice di gara nel suo referto. Depongono in tal senso, a giudizio di questa Corte, in linea con i precedenti citati dalla stessa reclamante, in particolare il citato riferimento all’obiettivo di liberarsi dell’avversario che gli contendeva il pallone ed al gesto dello sbracciarsi, il tutto nell’ambito di un effettivo contrasto di gioco nel quale il Gomez avrebbe scompostamente utilizzato le braccia a difesa della palla senza che il gesto assumesse alcuna attitudine lesiva, come è comprovato dall’assenza di danni a carico del calciatore del Chievo colpito. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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