F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. LECCE SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/BASSANO VIRTUS DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 177/DIV del 16.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. LECCE SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/BASSANO VIRTUS DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 177/DIV del 16.5.2016) Con rituale ricorso, la U.S. Lecce ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 177 del 16.5.2016) con la quale il Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti, aveva comminato l’ammenda di € 15.000,00 – con diffida - in dipendenza di quanto verificatosi a seguito della gara U.S. Lecce/Bassano Virtus del 15.05.2016. Attraverso i motivi di gravame la società reclamante, pur condannando gli accadimenti posti a fondamento dell’impugnata decisione, chiedeva a questa Corte in via principale, di annullare e/o revocare la sanzione dell’ammenda con diffida e, in via subordinata, di ridurre la sanzione dell’ammenda e la revoca della diffida. Tali richieste venivano formulate evidenziando che non erano state valutate attentamente dal Giudice Sportivo sia l’adozione da parte della società U.S. Lecce dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, con conseguente mancata concessione delle attenuanti ex art. 13 C.G.S., che la fattiva collaborazione del proprio delegato alla sicurezza, Dott. Provenzano, con le autorità di P.S.. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato in ragione dell’adozione da parte della U.S. Lecce di ogni mezzo idoneo a prevenire disordini da parte della propria tifoseria, adottando un efficace servizio di Steward che efficacemente si è profuso nel monitorare ogni attività antiregolamentare posta in essere dalla tifoseria locale. Va sottolineata, inoltre, come riportato con chiarezza di particolari nel rapporto del Commissario di campo, la fattiva collaborazione con le forze dell’ordine da parte del delegato alla sicurezza, Dott. Provenzano. Non può essere invece accolta la richiesta di revoca della diffida atteso che la reclamante risulta essere stata già coinvolta in fatti analoghi nella stessa stagione sportiva non avendo pertanto avuto valore deterrente, quanto agli ultimi accadimenti, le sanzioni già applicate, motivo per cui la diffida si appalesa quale rimedio non solo minimo ma anche necessario. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Lecce S.p.A. di Lecce ridetermina la sanzione dell’ammenda ad € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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