F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE FALCO ANDREA SEGUITO GARA S.P.A.L. 2013/BENEVENTO DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE FALCO ANDREA SEGUITO GARA S.P.A.L. 2013/BENEVENTO DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore De Falco Andrea. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro S.P.A.L. 2013/Benevento disputato il 15.5.2016, il De Falco rivolgeva a un assistente arbitrale una frase offensiva accompagnata da una espressione blasfema. Avverso tale provvedimento la Società Benevento Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 18.5.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 9.6.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso comunicata e trasmessa dalla difesa del calc. De Falco Andrea, come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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