• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 05 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 28 Novembre 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL SIG. CERAVOLO CATALDO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 1; ‐ AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, LETT. A) E 12, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; DELL’ART. 11, COMMA 1, LETT. A) E 19 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE DALL’8.4.2010; DEGLI ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; NONCHÉ CAPO I DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE COSTITUENTE L’ALL. A DEL CITATO REGOLAMENTO – (NOTA N. 10443/827PF10-11 – 158PF11-12 – 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 05 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 28 Novembre 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL SIG. CERAVOLO CATALDO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 1; ‐ AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, LETT. A) E 12, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; DELL’ART. 11, COMMA 1, LETT. A) E 19 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE DALL’8.4.2010; DEGLI ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; NONCHÉ CAPO I DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE COSTITUENTE L’ALL. A DEL CITATO REGOLAMENTO – (NOTA N. 10443/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)
Il sig. Cataldo Ceravolo è stato deferito dalla Procura Federale per le seguenti violazioni: 1. Art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., artt. 7, comma 1, lett. A e 12, comma 1, del regolamento agenti di calciatori vigente sino al 7.4.2010, e art. 11, comma 1, lett. A e 19, comma 3, del regolamento agenti calciatori vigente dall’8.4.2010, per avere svolto, nella stagione sportiva 2009/2010 il ruolo di dirigente di fatto della società F.C. Catanzaro S.p.A. o comunque aver svolto attività nell’interesse di tale società, nonostante fosse iscritto nell’elenco degli agenti di calciatori della FIGC; 2. Art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del regolamento agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, nonché capo 1 del codice di condotta professionale costituente l’allegato A del citato regolamento, per aver stipulato in data 25.1.2010 un mandato rosso con la società F.C. Catanzaro S.p.A. deliberatamente simulato per consentirgli di ottenere un compenso per l’attività svolta nella stagione sportiva 2009/2010 nel ruolo di dirigente di fatto della società F.C. Catanzaro S.p.A. o comunque per aver svolto attività nell’interesse di tale società, tanto anche a titolo di concorso nell’attività disciplinarmente rilevante del sig. Francesco Ceravolo. Il Tribunale Federale con decisione del 14.7.2016, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 8/TFN – Sezione disciplinare del 25.7.2016 ha ritenuto fondate le contestazioni di cui al deferimento affermando che esse hanno trovato conferma negli atti esaminati in primo grado e nel comportamento del soggetto deferito che, non partecipando al giudizio di primo grado, ha implicitamente fornito conferma dei fatti contestati. Avverso la decisione del Tribunale Federale ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore il sig. Cataldo Ceravolo, deducendo in via preliminare, che la motivazione contenuta nella decisione impugnata risulterebbe assolutamente generica in quanto inidonea a circostanziare con precisione gli atti sulla base dei quali si è proceduto alla conferma dell’incolpazione nei confronti dell’esponente. Rileva il ricorrente in sostanza che in base alla stringata espressione utilizzata dal Tribunale Federale e in base alla quale “la violazione contestata dalla Procura Federale appare confermata in atti”, non sarebbe possibile comprendere quale siano le valutazioni compiute dal giudice di primo grado risultandone così altresì violato il diritto di difesa. Aggiunge inoltre il ricorrente che altresì contraria ai principi affermati dalla giurisprudenza civile risulterebbe l’affermazione contenuta nella decisione di primo grado secondo la quale “la mancata partecipazione del soggetto deferito al giudizio di primo grado suona come implicita conferma dei fatti contestati”. Afferma in proposito il ricorrente di essere rimasto contumace nel processo di primo grado solo in quanto riteneva di aver compiutamente chiarito la sua posizione nel corso dell’’audizione resa innanzi alla Procura Federale e che comunque il suo ruolo nell’intera vicenda sottoposta al giudice di primo grado fosse del tutto marginale e insignificante. Quanto al merito delle contestazioni il ricorrente nega innanzitutto di aver mai assunto la veste di “collaboratore” della società F.C. Catanzaro ma di aver svolto la semplice funzione di Agente del predetto club munito di regolare mandato. L’operazione di mercato del calciatore Berger non sarebbe quindi mai stata “preconfezionata” al fine di retribuire una collaborazione diretta e continuativa dell’esponente con la società ma corrisponderebbe invece all’interesse del Catanzaro di acquisire un calciatore molto apprezzato per la categoria che il Ceravolo era riuscito ad assicurare al club senza nessun tipo di esborso per quest’ultimo. Tutto ciò del resto, sempre secondo il ricorrente, corrisponde al ruolo di giovane Agente svolto dal Ceravolo che, all’epoca, essendosi appena avvicinato al mondo del calcio, cercava di crearsi contatti (anche mediante l’intervento del padre, già stimato dirigente sportivo) per poter proporre i calciatori da lui rappresentati ai club che fossero interessati ad acquisirli. Di nessun rilievo dal punto di vista probatorio risulterebbe altresì la sua partecipazione alla conferenza stampa di presentazione della squadra e dello staff tecnico nel luglio 2009 alla quale il reclamante partecipò solo in quanto invitato, senza potere neanche immaginarsi che l’Amministratore unico del tempo avrebbe approfittato del suo cognome per promuovere la nuova squadra per accattivarsi le simpatie della tifoseria. Illuminanti del resto nel confermare l’innocenza del Ceravolo sarebbero del resto, sempre secondo le deduzioni del ricorrente, le dichiarazioni (del tutto trascurate dalla sentenza di primo grado) rese da Alessandro Bruno e Stefano Di Cuonzo, calciatori in forza all’epoca dei fatti al Football Club Catanzaro che, in sede di audizione, dichiaravano, il primo di non aver mai visto e conosciuto Franco e Cataldo Ceravolo, il secondo di aver visto solo un paio di volte a Catanzaro l’attuale reclamante il quale gli aveva riferito di essere lì solo perché interessato a vedere una partita della squadra della sua città. Conclude pertanto l’attuale ricorrente, in via preliminare per la declaratoria di nullità e/o invalidità della decisione impugnata, in via principale per il proscioglimento da ogni addebito formulato a suo carico e in via subordinata per la riduzione della sanzione erogata in quanto del tutto sproporzionata rispetto alla scarsa gravità delle condotte sanzionate. Il reclamo va parzialmente accolto. Vanno innanzitutto respinte in quanto infondate le eccezioni relative alla nullità della decisione impugnata per difetto di motivazione. Va innanzitutto premesso che eventuali lacune motivatorie della decisione di primo grado non ne determinano la nullità, essendo casomai rimessa al giudice di secondo grado la verifica se la motivazione della decisione impugnata, per quanto stringata e sintetica e comunque suscettibile di integrazione da parte del Giudice di secondo grdao, corrisponda o meno alle risultanze processuali. Nel caso di specie tale verifica è senz’altro positiva, cosicché devono essere respinte anche le eccezioni di merito formulate dal ricorrente in relazione alla sua intervenuta condanna in primo grado. Rileva infatti la Corte Federale che molteplici sono le fonti dichiarative dalle quali si desume che in effetti il sig. Cataldo Ceravolo ha svolto in favore della F.C. Catanzaro un’attività di consulenza incompatibile con la sua iscrizione nell’albo di agente dei calciatori e che la retribuzione per tale attività è stata mascherata attraverso la sottoscrizione di un mandato rosso relativo al trasferimento del calciatore Berger. Vanno in primis ricordate in proposito le dichiarazioni dell’ex Amministratore unico e socio del Catanzaro Antonio Aiello il quale ha confermato, nel corso della sua prima audizione in fase di indagini, che Cataldo Ceravolo collaborava con il padre Franco Ceravolo nello svolgimento nell’attività di consulenza, relativa alla scelta e alle trattative sugli ingaggi con i calciatori in favore del Catanzaro. Ha precisato altresì il sig. Antonio Aiello che era stato proprio Francesco Ceravolo a dirgli che avrebbe mandato in sua vece il figlio Cataldo ad occuparsi del Catanzaro in quanto egli era in quel momento tesserato con l’Arezzo e non se ne poteva occupare personalmente e a chiedergli altresì di stipulare un contratto economico con il figlio stabilendo una cifra tra i € 35.000,00 e i €40.000,00 cosa che l’Aiello aveva fatto facendogli firmare un mandato rosso relativo alla acquisizione delle prestazioni del calciatore Berger e che era stato proprio Franco Ceravolo ad indicargli tale modalità per il pagamento della consulenza al figlio. L’Aiello ha infine precisato che l’operazione di acquisizione del calciatore Berger era stata direttamente gestita da Cataldo Ceravolo con il Direttore sportivo Pitino e che il calciatore aveva giocato molto poco e se ne era andato via alla fine del campionato. Univoche conferme delle dichiarazioni rese da Antonio Aiello provengono da una serie numerosa di soggetti, fra i quali merita menzionare lo stesso calciatore Berger il quale ha affermato che dopo la firma del contratto aveva avuto occasione di rivedere Cataldo Ceravolo in occasione di alcune partite del Catanzaro, in occasione delle quali gli aveva manifestato il disappunto per le vicende del Catanzaro e di non averlo mai più successivamente rivisto e risentito. Di tenore analogo le dichiarazioni del dott. Giuseppe Soluri, ex socio del Catanzaro, il quale ha affermato che Cataldo Ceravolo era un consulente esterno del Catanzaro per il mercato dei calciatori, inviato alla società da Franco Ceravolo, e che lo aveva visto spesso allo stadio in occasione delle partite del club; di Marcello Pitino, ex Direttore sportivo del Catanzaro, il quale ha ricordato di essere stato informato da Aiello che la società si sarebbe avvalsa della collaborazione esterna del sig. Ceravolo e che in effetti quest’ultimo era stato presentato a lui e alla stampa come consulente tecnico e che egli stesso aveva avuto occasione di verificare più volte che egli effettivamente svolgeva attività di consulenza in favore della società con particolare riferimento alle scelte di mercato; di Gaetano Auteri il quale ha ricordato che gli era stato riferito del ruolo di consulente della società svolto da Cataldo Ceravolo; di Nazario Sauro, segretario dell’F.C. Catanzaro S.p.A. ed ora della nuova società, il quale, nella sua seconda audizione ha evidenziato che all’inizio della stagione era stato presentato come consulente di mercato della società il sig. Cataldo Ceravolo che effettivamente segnalava e proponeva al sig. Aiello e al sig. Pitino giocatori utili per la costituzione della rosa ufficiale, che aveva partecipato anche ad un paio di conferenze stampa in cui era stato presentato da Aiello come consulente di mercato e che egli stesso aveva visto almeno un paio di volte nella sede del ritiro e anche nella sede societaria. Ha rammentato altresì il suddetto Nazario Sauro di aver fatto presente al Presidente Aiello che il ruolo di agente di calciatori che il sig. Ceravolo rivestiva era incompatibile con quello di consulente di mercato e che l’Aiello gli aveva risposto che ci avrebbe riflettuto e di non preoccuparsi. Si tratta, come è del tutto evidente, di un compendio dichiarativo assolutamente univoco nel confermare la fondatezza delle contestazioni mosse al sig. Ceravolo e che non risulta suscettibile di smentita in base alle sole dichiarazioni provenienti dai calciatori citate nell’atto di appello. Meritevoli di accoglimento risultano invece le argomentazioni con le quali il difensore del Ceravolo ha eccepito l’eccessività della sanzione applicata al proprio assistito e quantificata in primo grado nella inibizione per anni 1 e nell’ammenda di € 10.000,00. Alla luce delle stesse dichiarazioni sopra richiamate le condotte del Ceravolo si presentano in effetti di non particolare gravità, tenuto conto che il ruolo di consulente per la società Catanzaro è stato svolto per pochi mesi, si è tradotto in un’attività di consulenza avente carattere piuttosto sporadico e non risulta peraltro che l’importo pattuito per tale attività, attraverso la predisposizione di un fittizio mandato rosso in favore dell’incolpato, gli sia stato poi effettivamente erogato. Risultano quindi fondate ragioni per ridurre la sanzione irrogata a 6 mesi di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda. Per questi motivi la CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Ceravolo Cataldo riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 6 e l’ammenda ad € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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3. RICORSO DEL SIG. CERAVOLO CATALDO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 1; ‐ AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, LETT. A) E 12, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; DELL’ART. 11, COMMA 1, LETT. A) E 19 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE DALL’8.4.2010; DEGLI ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; NONCHÉ CAPO I DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE COSTITUENTE L’ALL. A DEL CITATO REGOLAMENTO – (NOTA N. 10443/827PF10-11 – 158PF11-12 – 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)"