CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 47 del 14/10/2016 – Fabrizio Liolli /Federazione Italiana Nuoto/ Roma Nuoto s.s.d. a.r.l.

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 47 del 14/10/2016 – Fabrizio Liolli /Federazione Italiana Nuoto/ Roma Nuoto s.s.d. a.r.l. IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Mario Sanino – Presidente Paola Balducci Vanda Giampaoli Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti Cesare San Mauro - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2016, presentato, in data 8 agosto 2016, dal sig. Fabrizio Liolli, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. Achille Reali ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Isonzo, n. 42; contro la S.S.D. Roma Nuoto a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio; nonché nei confronti della Federazione Italiana Nuoto (FIN), in persona del Presidente in carica, dott. Paolo Barelli, rappresentato e difeso dall’avv. Alfiero Costantini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via del Corso, n. 107; per la riforma della decisione assunta dalla II^ Sezione della Corte di Appello Federale della FIN, emessa in data 28 giugno 2016 (e depositata in data 5 luglio 2016), con la quale è stato respinto l’appello proposto dall’atleta, sig. Fabrizio Liolli, e, per l’effetto, confermata nel merito la decisione n. 8/2016, resa dalla II^ Sezione del Tribunale Federale della FIN in data 22 aprile 2016 (quanto al dispositivo) e 3 maggio 2016 (quanto alla motivazione), di rigetto della richiesta di svincolo coattivo dalla SSD Roma Nuoto presentata dal ricorrente; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 29 agosto 2016, l’avv. Achille Reali, per il ricorrente, sig. Fabrizio Liolli, anch’egli presente in aula, nonché l’avv. Alfiero Costantini, per la resistente FIN; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Cesare San Mauro. Ritenuto in fatto - Con ricorso proposto, in data 6 marzo 2016, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale della F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto), l’atleta Fabrizio Liolli, giocatore di pallanuoto, chiedeva di conseguire lo svincolo dalla SSD Roma Nuoto, in qualità di tesserato della predetta società per la stagione agonistica 2015/2016 e, contestualmente, lamentava l’impedimento assoluto della pratica sportiva poiché, a suo dire, non sarebbe stato mai convocato per gli allenamenti e le gare. - In particolare, Liolli affermava che, in data 3 agosto 2015, veniva contattato telefonicamente da Roberto Gatto, dirigente della SSD Roma Nuoto, il quale gli avrebbe comunicato la decisione di non ritenerlo atleta rientrante nei progetti tecnici della squadra che avrebbe partecipato al Campionato di pallanuoto di serie A/2 per la stagione agonistica 2015/2016 e, conseguentemente, di valutare l’opportunità di andare in prestito ed allenarsi presso una delle varie società satellite del gruppo, nonché di essere svincolato. - In data 8 febbraio 2016, Liolli presentava istanza di svincolo alla società Roma Nuoto, chiedendo, altresì, la convocazione per gli allenamenti. - Di contro, la società SSD Roma, con lettera dell’8 marzo 2016, si opponeva all’istanza di svincolo in considerazione dei tentativi che la medesima società aveva posto in essere al fine di definire la posizione con l’atleta. La società stessa, difatti, aveva chiesto chiarimenti all’atleta che, senza alcuna autorizzazione della Roma Nuoto, aveva svolto allenamenti e partecipato a numerosi incontri sportivi anche ufficiali con la “ASD La Fenice Roma Pallanuoto”, non affiliata. - Il Tribunale federale, con decisione n. 8/2016, respingeva il ricorso proposto dall’atleta Fabrizio Liolli, ritenendo che non vi fossero elementi idonei a concedere lo svincolo dalla SSD Roma Nuoto, in quanto la condotta della società “non appare passibile di censure che giustifichino il diritto dell’atleta Liolli ad ottenere quanto richiesto”. - In data 16 maggio 2016, avverso la predetta decisione di rigetto emessa dal Tribunale Federale, Liolli proponeva ricorso alla Corte Federale di Appello, chiedendo l’annullamento della decisione del Tribunale federale e la remissione del giudizio in primo grado, atteso il denunciato vizio di costituzione dell’organo giudicante per assenza di un componente all’udienza di discussione, ovvero, in via alternativa, l’annullamento della decisione del Tribunale Federale e il conseguente accoglimento dell’istanza di svincolo. - In data 28 giugno 2016 la II^ Sezione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Nuoto respingeva l’appello proposto dall’atleta e, per l’effetto, confermava nel merito la decisione di primo grado. - In data 5 luglio 2016 venivano depositate le motivazioni della decisione presa dalla II^ Sezione della Corte Federale di Appello con la quale, in particolare, sull’eccezione di nullità del procedimento per vizio di composizione del Collegio, sollevata dal ricorrente, statuiva che: “La Corte rileva che lo stesso sussiste, ma che non può produrre l’effetto invocato dall’appellante…”, poiché, in virtù del disposto di cui all’art. 82 del Regolamento di Giustizia (FIN), non è consentita la rimessione al primo giudice, salvi i casi di nullità del giudizio per omissione delle comunicazioni. Pertanto, la Corte concludeva che “il vizio rilevato non comporta la possibilità per la Corte Federale di dichiarare la nullità del procedimento, come richiesto dall’appellante, ma le impone di trattenere comunque presso di sé il procedimento e decidere nel merito...”. - In data 8 agosto 2016 l’atleta Liolli proponeva ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo “l’annullamento della decisione della Corte federale di Appello, Sezione II, della Federazione Italiana Nuoto, datata 28 giugno 2016 e comunicata in data 15 luglio 2016 e, per l’effetto, disporre lo svincolo dell’atleta Fabrizio Liolli dalla S.S.D. r.l. Roma Nuoto”. - In data 3 ottobre 2016 il ricorrente depositava, altresì, nuova memoria con la quale chiedeva la “declaratoria di cessazione della materia del contendere” con pronuncia sulle spese del giudizio, in considerazione dello svincolo che la ASD Roma Nuoto concedeva all’atleta in data 21 settembre 2016. Considerato in diritto Alla luce dell’intervenuto ultimo deposito della memoria del 3 ottobre 2016, con la quale il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, questo Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle spese del presente giudizio. Ciò posto, detta pronuncia può avere luogo solo a seguito di una ricostruzione giuridica della fattispecie in esame, finalizzata al sostanziale riconoscimento di una soccombenza (rectius soccombenza virtuale). Orbene, il ricorso è affidato a due motivi con i quali il ricorrente deduceva: 1) Nullità della decisione del Tribunale Federale per vizio di composizione del Collegio della II^ Sezione che ha emesso la decisione di primo grado. 2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 16 del Regolamento Organico FIN e dell’art. 6, n. 3, dello Statuto FIN, con riferimento all’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva – Contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 9, comma 4, e 37, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Con memoria difensiva del 20 settembre 2016, si costituiva nel presente giudizio la Federazione Italiana Nuoto, ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del Codice di Giustizia Sportiva, che impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto da parte ricorrente. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la “violazione degli artt. 2, comma 6, e 26, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS) in relazione con gli artt. 276, 410 e 437 c.p.c. e con riferimento all’art. 54 Codice Giustizia Sportiva”, poiché l’udienza di discussione dell’8 aprile 2016 dinanzi alla II^ Sezione del Tribunale Federale si era tenuta alla presenza di n. 2 (due) componenti in luogo dei tre previsti dalla richiamata normativa sportiva federale. In particolare, il ricorrente assumeva che detto vizio di composizione risultava “pacifico”, in quanto non contestato dalla Corte Federale di Appello che, al riguardo, aveva statuito che “… Al di là del fatto che il precedente difensore del Sig. Liolli non ha eccepito in udienza il vizio di composizione del Collegio, la Corte rileva che lo stesso sussiste, ma che non può produrre l’effetto invocato dall’appellante…”, ovvero l’effetto di nullità della decisione del giudice di prime cure nonché dell’intero procedimento. Tuttavia, la Corte precisava, altresì, che, in virtù del disposto di cui all’art. 82, comma 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva (della FIN), la rimessione al giudice di primo grado era consentita solo in caso di nullità del giudizio per omissione delle comunicazioni che, nel caso di specie, non era stata ravvisata. In ragione di ciò, la Corte escludeva la nullità del procedimento e, per l’effetto, tratteneva il procedimento e decideva nel merito, ai sensi del secondo comma del citato art. 82 del Regolamento di Giustizia Sportiva. Il Collegio osserva che, come correttamente definito dalla Corte Federale di Appello, il vizio di costituzione dell’organo giudicante di primo grado, sollevato dal ricorrente, non può essere motivo di rimessione al giudice di prime cure secondo le regole procedurali proprie dell’art. 82 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIN, che tassativamente ne ammette la rimessione medesima esclusivamente nella ipotesi di “omissione delle comunicazioni” e che solo detta ipotesi può essere causa di nullità del giudizio. In altri termini, la singolarità dell’ordinamento sportivo de quo, con il citato art. 82, comma 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva, che è norma assorbente, disciplina in modo speciale la fattispecie di rimessione al giudice di primo grado prevedendola, esclusivamente, nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni, a salvaguardia del principio inderogabile di tutela del contraddittorio. Siffatta circostanza ha, pertanto, imposto legittimamente alla Corte di trattenere il procedimento e decidere nel merito. Rileva, altresì, che, in considerazione dell’intervenuto deposito della memoria del 3 ottobre 2016, con la quale si rilevava lo svincolo che la SSD Roma Nuoto concedeva all’atleta in data 21 settembre 2016, il ricorrente chiedeva la “declaratoria di cessazione della materia del contendere”. Al riguardo, la Federazione Italiana Nuoto, parte resistente, all’udienza di discussione tenutasi davanti a questo Collegio, in data 6 ottobre 2016, dichiarava di aderire alla richiesta di controparte volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, mentre, per quanto attiene alle spese di giudizio, la stessa FIN evidenziava di essere del tutto estranea alla condotta contestata nel presente giudizio esclusivamente alla SSD Roma Nuoto. Alla luce delle suesposte argomentazioni giuridiche e deduzioni, attesa la negligente condotta della SSD Roma Nuoto di concessione dello svincolo all’atleta a ricorso già instaurato dal medesimo in data 8 agosto 2016 ed in conseguenza, dunque, dei gradi di giudizio già sostenuti, nonché preso atto della richiesta di entrambe le parti costituite nel presente giudizio, questo Collegio non può che dichiarare cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio vengono poste a carico della società Roma Nuoto s.s.d. a.r.l. e liquidate equamente nella misura di Euro 1.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Dichiara cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio vengono poste a carico della società Roma Nuoto s.s.d. a.r.l., liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 6 ottobre 2016. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Cesare San Mauro Depositato in Roma in data 14 ottobre 2016 Il Segretario F.to Alvio La Face
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