CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 49 del 18/10/2016 – Vincenzo Pastore/Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 49 del 18/10/2016 – Vincenzo Pastore/Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE composta da Attilio Zimatore - Presidente Enrico del Prato - Relatore Oreste Michele Fasano Silvio Martuccelli Gabriela Palmieri - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2016, presentato, in data 25 agosto 2016, dal dott. Vincenzo Pastore, rappresentato e difeso, congiuntamente quanto disgiuntamente, dall’avv. Antonio Zecca e dall’ avv. Gaetano Aita, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Aita, sito ad Eboli (SA), alla via Leonardo Da Vinci, n. 27, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, n. 58, e la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., pubblicata, in motivazione, sul C.U. n. 12/CFA del 28 luglio 2016, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, che ha irrogato in capo allo stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione per sei mesi; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza dell’11 ottobre 2016, l’avv. Gaetano Aita, per il ricorrente Vincenzo Pastore; l'avv. Luigi Medugno e l’avv. Matteo Annunziata, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Enrico del Prato. Ritenuto in fatto 1. Con ricorso del 25.8.2016, affidato a cinque motivi, il dott. Vincenzo Pastore (d’ora in poi Pastore) ha chiesto di dichiarare l’estinzione dell’intero procedimento disciplinare o l’annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio, della pronuncia dianzi indicata, la quale ha confermato la decisione del 12.4.2016 (com. uff. n. 68) con cui il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, gli aveva comminato la sanzione di sei mesi di inibizione. Con vittoria di spese. La F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio si è costituita con memoria del 31.8.2016, chiedendo di dichiarare in parte inammissibile e, comunque, respingere il ricorso perché infondato nel merito, con vittoria di spese. 2. Il giudizio riguarda la contestazione di comportamenti omissivi dei vertici del Comitato Regionale Campania – L.N.D., tra cui Pastore, presidente dello stesso dal 5.12.2012 al 14.9.2015. I deferiti non avrebbero impedito il compimento di condotte appropriative da parte del responsabile amministrativo del C.R. Campania, poste in essere quale gestore della cassa e referente con l’azienda di credito incaricata del servizio di tesoreria. Tali comportamenti omissivi, attribuiti ai presidenti succedutisi nel periodo in cui gli illeciti appropriativi ebbero luogo (Colonna e Pastore), ai vicepresidenti (Jacoviello e Battaglia) ed ai revisori contabili (Fragomeni, Capuozzo e Loria) sono stati ritenuti tali da configurare violazione del dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 1 bis del codice di giustizia sportiva della FIGC. 3. Nel primo grado del giudizio Pastore era stato ritenuto responsabile, con i sigg.ri Colonna Jacoviello e Battaglia, in qualità di componenti del Consiglio di presidenza del C.R., e gli altri deferiti, della violazione, oltre che del citato art. 1 bis cod. giust. sport. FIGC, anche della violazione dell’art. 50 del regolamento amministrativo contabile, in relazione ai capi di imputazione a), b) e c), mentre era stato prosciolto, con gli altri deferiti, dall’imputazione indicata nel capo e), avente ad oggetto la mancata attuazione del modello organizzativo previsto dal d. lgs. 231/2001. L’imputazione di cui al capo d) riguardava esclusivamente i componenti del Collegio dei revisori dei conti. 4. Dinanzi alla Corte Federale di Appello – Sezioni Unite, Pastore ha chiesto di escludere ogni sua responsabilità relativamente ai capi a), b) e c) “o comunque modulare la pena ai comportamenti specifici” a lui ascrivibili. Gli accertamenti compiuti in grado di appello hanno determinato il proscioglimento di tutti gli incolpati dalle imputazioni di cui ai capi b), c) e d), mentre è rimasta ferma l’incolpazione per la violazione dell’art. 1 bis C.G.S. - FIGC (capo a), per la quale la Corte Federale di Appello ha confermato la sanzione di sei mesi di inibizione a carico di Pastore, già inflitta dal giudice di primo grado. Considerato in diritto 1. Nel primo motivo il ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione e la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 30 dello statuto federale e degli artt. 1 bis, commi 1 e 5, C.G.S. - FIGC. Sostiene che, essendo decaduto dalla carica il 14.9.2015, non sarebbe soggetto alla giustizia sportiva in quanto estraneo all’ordinamento della FIGC. Il motivo è infondato. Le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione di questo Collegio del 23.2.2015 n. 5). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell’inerenza che sostiene l’ultrattività dell’assoggettamento alle regole dell’ordinamento sportivo. 2. Col secondo motivo, Pastore lamenta la violazione degli artt. 34, 34 bis e 38 C.G.S.- FIGC e degli artt. 37 e 38 C.G.S. – CONI, deducendo l’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare. Il motivo è infondato. È giurisprudenza costante del Collegio di Garanzia che “per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione è ‘pronunciata’ – in conformità alle disposizioni sopra indicate - è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal presidente e dal relatore del collegio giudicante. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la segreteria che provvede poi alla sua tempestiva comunicazione” (così, Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 22.3.2016, n. 13; Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 11.10.2016, n. 46). Nella specie, il dispositivo è stato pubblicato il 26.5.2016, entro il termine di sessanta giorni dal reclamo (proposto il 19.4.2016). 3. Anche il terzo motivo è infondato per le medesime ragioni ora enunciate. Il ricorrente, infatti, formula la medesima censura integrata dal riferimento alla presunta violazione dell’art. 30 dello statuto FIGC, individuato quale fondamento della giustizia sportiva. Ma tale richiamo non innova i termini della questione. Né potrebbe indurre una diversa soluzione la circostanza che l’art. 34, 2° comma, C.G.S.- FIGC preveda che le decisioni “sono depositate entro 10 giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione”. Ai fini del rispetto del termine di 10 giorni è sufficiente il deposito della sola motivazione, mentre la successiva pubblicazione integrale a mezzo di comunicato ufficiale non perfeziona la “pronuncia”, ma attiene al, diverso, profilo della divulgazione della stessa. 4. Col quarto motivo, si lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, oltre alla violazione dell’art. 1 bis C.G.S. - FIGC. Il motivo è inammissibile perché si sostanzia in una censura di merito, sottratta all’esame di questo Collegio. Il ricorrente si duole che la decisione impugnata abbia “fatto un ragionamento ‘generalista’, senza esaminare le singole posizioni, soprattutto quella relativa al Pastore”. In particolare, osserva che la Procura della Repubblica di Napoli lo ha ritenuto estraneo ai fatti contestati al responsabile amministrativo del C.R. Campania, al punto da configurarlo quale persona offesa. Da qui la deduzione dell’asserita violazione dell’art. 39 C.G.S.- CONI (non indicato, peraltro, nell’epigrafe del motivo), che regola l’efficacia delle sentenze penali di condanna e di assoluzione nell’ambito del giudizio disciplinare. Ripercorre, inoltre, il ricorrente le discipline affidate al regolamento della L.N.D. ed al regolamento amministrativo contabile della stessa per rilevare, anzitutto, che egli non avrebbe commesso alcuna violazione disciplinare e, ai fini della censura di legittimità, che la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione sul punto. In contrario è, tuttavia, sufficiente rilevare che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, imposti dall’art. 1 bis C.G.S. – FIGC, non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni, ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo. Essa, dunque, configura una ipotesi residuale di responsabilità. L’assenza di collegamento di questa ipotesi di responsabilità disciplinare con qualche concreto pregiudizio esclude, inoltre, l’esigenza che, ai fini dell’esistenza della violazione, sia ravvisato un nesso di causalità tra il comportamento attribuito al deferito e specifici eventi dannosi. La decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, con motivazione adeguata, ha ritenuto che il comportamento omissivo del ricorrente ha configurato una violazione del citato art. 1 bis C.G.S. - FIGC, la cui elasticità precettiva sottrae, in assenza di irragionevolezza o contraddittorietà, la decisione a censura di legittimità. 5. Il quinto motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 6, C.G.S. – FIGC, in riferimento all’art. 19, commi 1 e 3, del medesimo codice. Il ricorrente deduce l’illegittimità della decisione impugnata per non aver chiarito l’iter argomentativo che ha determinato la sanzione inflitta e per aver confermato la medesima sanzione stabilita nella sentenza di primo grado (inibizione nella misura di sei mesi), nonostante l’intervenuto proscioglimento del ricorrente per i capi di incolpazione di cui alle lett. b), c) e d). Da ciò ricava la violazione del principio di proporzionalità della sanzione. La censura è fondata. Sebbene, infatti, la sanzione inferta dai giudici di secondo grado rientri nel novero di quelle astrattamente applicabili alla fattispecie, ai sensi degli artt. 1 bis e 19 C.G.S. - FIGC – non potendosi configurare, sotto questo profilo, vizi di legittimità - la decisione appare viziata per aver omesso di illustrare le ragioni che hanno determinato il mantenimento della sanzione di sei mesi di inibizione, inflitta in primo grado, nonostante il proscioglimento dell’odierno ricorrente, in grado di appello, dai capi b), c) e d) di imputazione. La motivazione sul punto, infatti, si limita ad affermare di aver rivalutato in fatto e in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza, ma ha omesso di illustrare le valutazioni fattuali e gli argomenti logici e giuridici che hanno indotto a tener ferma la misura della sanzione sebbene sia stato pronunciato il proscioglimento per tre capi di imputazione. Da qui la necessità che la Corte d’Appello Federale della FIGC rinnovi la valutazione in ordine alla misura sanzionatoria inflitta fornendo un’adeguata motivazione. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione Accoglie il ricorso, limitatamente al quinto motivo, e rinvia alla Corte Federale d’Appello FIGC perché rinnovi la sua valutazione in ordine alla misura sanzionatoria inflitta, fornendone adeguata motivazione. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 ottobre 2016. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Enrico Del Prato Depositato in Roma in data 18 ottobre 2016 Il Segretario F.to Alvio La Face
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