DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°346 Comunicato Ufficiale N.346 del 16.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 26/11/2016: A.S.D. Virtus Noicattaro – A.S.D. Barletta Calcio a Cinque

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°346 Comunicato Ufficiale N.346 del 16.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 26/11/2016: A.S.D. Virtus Noicattaro – A.S.D. Barletta Calcio a Cinque Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Barletta calcio a Cinque Il Giudice Sportivo, Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nel corso della stessa il calciatore Ciavarella Luca in posizione irregolare. Dagli accertamenti esperiti il nominato in questione alla data del 26 novembre 2016 non risultava tesserato per la società ricorrente. Ne consegue pertanto che ha partecipato all’incontro richiamato in oggetto senza averne titolo P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 266 del 30/11/2016 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Virtus Noicattaro la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.
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