F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 15 Dicembre 2016 (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO PIERSIGILLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio C5 Femminile), Società ASD SS LAZIO C5 FEMMINILE – (nota n. 4095/1257pf15-16/DP/fda del 18.10.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 15 Dicembre 2016
(100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO PIERSIGILLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio C5 Femminile), Società ASD SS LAZIO C5 FEMMINILE - (nota n. 4095/1257pf15-16/DP/fda del 18.10.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che - la Procura Federale ha deferito il Signor Valerio Piersigilli – all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società ASD SS Lazio C5 femminile – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, delle NOIF e all’art.8, commi 9 e 10 CGS; - la Procura Federale ha deferito altresì ASD SS Lazio C5 femminile, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; - la Procura Federale, nel corso dell’espletamento dell’attività di indagine ha acquisito vari documenti costituenti fonti di prova. In particolare: a) decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 99 CAE 2015-2016 dell’11 febbraio 2016 comunicata a mezzo raccomandata a ASD SS Lazio C5 femminile in data 12 febbraio 2016; b) nota dell’Avv. Priscilla Palombi del 15 marzo 2016 con cui è stato segnalato alla Procura Federale l’inadempimento della suddetta ASD; c) A.S. 400 di ASD SS Lazio C5 femminile; d) A.S. 400 di ASD SS Lazio C5 femminile relativa alla cessazione di tutte le attività; e) stralcio C.U. n.67 del 29 settembre 2016 del C.R. Lazio relativo all’inattività di ASD SS Lazio C5 femminile; - il Signor Valerio Piersigilli, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto di essere sentito dalla Procura Federale e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva; - ASD SS Lazio C5 femminile, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto – per il tramite del proprio legale rappresentante pro-tempore – di essere sentito dalla Procura Federale e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva; - nessuno per il soggetto e per l’ente deferito è comparso all’odierna udienza; - alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Davide Piersigilli della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società ASD SS Lazio C5 Femminile della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016– 2017 e dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). I motivi della decisione Considerato in fatto che è evidente e certo dai documenti versati agli atti del deferimento che il Signor Davide Piersigilli – all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante protempore di ASD SS Lazio C5 femminile – e la ASD SS Lazio C5 femminile non hanno corrisposto alla calciatrice Carla Vanessa Ferreira Da Silva l’importo, pari a € 10.250,00, che la Commissione Accordi Economici della L.N.D. ha riconosciuto come dovuto a quest’ultima Signora con decisione avente prot. n.99 CAE 2015-2016 dell’11 febbraio 2016; Atteso il grave e manifesto inadempimento, da parte del Signor Davide Piersigilli – in qualità di legale rappresentante pro-tempore all’epoca dei fatti di ASD SS Lazio C5 femminile – e della ASD SS Lazio C5 femminile medesima a: - decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 99 CAE 2015-2016 dell’11 febbraio 2016; - che la decisione suddetta è stata regolarmente comunicata all’ente deferito ed è stata dal medesimo ricevuta, come risulta dalla produzione documentale della Procura Federale. E infatti: - decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 99 CAE 2015-2016 dell’11 febbraio 2016 è stata comunicata a ASD SS Lazio C5 femminile mediante raccomandata ricevuta in data 12 febbraio 2016; - che il soggetto e l’ente deferito non solo non hanno fornito prova alcuna in ordine all’adempimento di quanto statuito nella sopra indicata decisione ma non hanno nemmeno contestato il manifesto e il grave inadempimento alle decisioni di cui sopra. E infatti, non hanno svolto alcuna attività difensiva né nell’ambito delle indagini svolte dalla Procura Federale, né nell’ambito del presente giudizio; - che la documentazione versata agli atti del deferimento comprova il suddetto grave inadempimento alla decisione sopra richiamata; Ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo; - che alla responsabilità del legale rappresentante, al quale è imputabile la violazione, consegue la responsabilità diretta dell’Ente medesimo ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Davide Piersigilli la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla ASD SS Lazio C5 Femminile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, per la stagione sportiva 2016-2017.
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