F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/TFN del 22 Dicembre 2016 (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO DONI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), NICOLA SANTONI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di tecnico per la Società Ravenna Calcio Srl), GIANFRANCO PARLATO (all’epoca dei fatti tecnico iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC e tesserato in qualità di tecnico per la Società Ravenna Calcio Srl), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa – (nota n. 1729/15bis pf15-16 SP/cc del 5.8.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/TFN del 22 Dicembre 2016
(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO DONI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), NICOLA SANTONI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di tecnico per la Società Ravenna Calcio Srl), GIANFRANCO PARLATO (all’epoca dei fatti tecnico iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC e tesserato in qualità di tecnico per la Società Ravenna Calcio Srl), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa - (nota n. 1729/15bis pf15-16 SP/cc del 5.8.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e ascoltati, nella riunione del 16 dicembre il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione in continuazione della squalifica di mesi 4 (quattro) per il Sig. Cristiano Doni, della inibizione di mesi 6 (sei) per Nicola Santoni e della inibizione di mesi 9 (nove) per il Sig. Gianfranco Parlato, nonché dell’ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) per l’Atalanta Bergamasca Calcio Spa, e i difensori dei deferiti, gli Avv.ti Gian Pietro Bianchi e Luigi Chiappero per l’Atalanta, l’Avv. Matias Manco, in sostituzione dell’Avv. Salvatore Pino per il Sig. Cristiano Doni, l’ Avv. Daniele Benfenati per il Sig. Nicola Santoni e l’ Avv. Baldacci per il Sig. Gianfranco Parlato, i quali hanno ampiamente trattato la questione, anche riportandosi alle memorie difensive e alle note di udienza depositate. Osserva: 1 - Il Deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale: - i Sig.ri Cristiano Doni, Nicola Santoni e Gianfranco Parlato, nelle qualità indicate in epigrafe, “per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (ora trasfuso nell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS) per avere, prima della gara Crotone – Atalanta del 22.04.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta. […] Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS vigente all’epoca dei fatti (ora trasfuso nell’art. 7, comma 6, del CGS), della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara”; - la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (ora trasfusi nell’art. 7, comma 2, e nell’art. 4, comma 2, del CGS), in ordine agli addebiti contestati a Doni ed, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CGS, a titolo di responsabilità presunta per le condotte poste in essere da Santoni e Parlato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS vigente all’epoca dei fatti (ora trasfuso nell’art. 7, comma 6, del CGS), della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara”. 2 – La difesa dei deferiti I deferiti si sono tutti costituiti in giudizio. In particolare, l’Atalanta, costituitasi con gli Avv.ti Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi e Luigi Chiappero, con la memoria depositata l’11.10.2016 si limitava a rilevare, da un lato, che la Società negli ultimi anni aveva adottato modelli organizzativi, attività preventive e sociali finalizzate alla prevenzione del rischio di illeciti sportivi e, da un altro lato, che la responsabilità presunta nel caso di specie non era configurabile in quanto ontologicamente incompatibile con un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Successivamente, sempre le difese dell’Atalanta con le note rassegnate in udienza chiedevano la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 6 e 38, comma 5, del CGS CONI, 34 bis, comma 5, CGS, nonché a mente dell’art. 295 c.p.c. ovvero l’improcedibilità e, quindi, l’estinzione dell’azione disciplinare per violazione dell’art. 32 ter, comma 4, CGS e in subordine, ai sensi dell’art. 56, comma 3, CGS CONI, di richiedere un parere alla sezione consultiva del Collegio di Garanzia in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni previste dall’art. 32 ter CGS Analogamente il Sig. Nicola Santoni, costituitosi con l’Avv. Daniele Benfenati, con la memoria dell’11 ottobre 2016 deduceva l’omessa indicazione da parte della Procura Federale di qualsivoglia “prova, elemento di prova o anche solo indizio idoneo” a dimostrare il compimento di atti diretti ad alterare il risultato della gara Crotone – Atalanta del 22.04.2011, la circostanza che il deferimento si sarebbe fondato esclusivamente sulle conversazioni tra due soggetti terzi senza che fosse rinvenuto alcun ulteriore riscontro, nonché l’inidoneità della condotta contestata al raggiungimento dello scopo, ovvero l’assenza di offensività della predetta condotta. 3 – Il dibattimento Alla riunione del 16.12. 2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo l’irrogazione, della sanzione in continuazione rispetto alle precedenti decisione di Codesto Tribunale della squalifica di mesi 4 (quattro) per il Sig. Cristiano Doni, della inibizione di mesi 6 (sei) per Nicola Santoni e della inibizione di mesi 9 (nove) per il Sig. Gianfranco Parlato, nonché della ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) per l’Atalanta Bergamasca Calcio Spa, mentre i difensori dei deferiti, gli Avv.ti Gian Pietro Bianchi e Luigi Chiappero per l’Atalanta, l’Avv. Matias Manco, in sostituzione dell’Avv. Salvatore Pino per il Sig. Cristiano Doni, l’Avv. Daniele Benfenati per il Sig. Nicola Santoni e l’ Avv. Baldacci per il Sig. Gianfranco Parlato, hanno, dopo ampia trattazione domandato il proscioglimento dei deferiti, ovvero l’applicazione di sanzioni ridotte, anche riportandosi alle memorie difensive e alle note di udienza depositate. 4 – I motivi della decisione Le eccezioni sollevate dalle difese dei deferiti non assumono rilievo alla luce dell’infondatezza nel merito del deferimento. Nel caso di specie – diversamente dai precedenti relativi alle altre partite interessate dalle indagini della Procura Generale del Tribunale di Cremona che hanno dato origine anche al presente giudizio – il deferimento appare carente della necessaria serie organica di elementi, e indizi gravi, precisi e concordanti, aventi una loro congruità oggettiva e generale, che consenta al giudicante di raggiungere il sereno convincimento in merito all’effettiva realizzazione di una combine, intesa quale accordo finalizzato all’alterazione dello svolgimento o del risultato di una partita. Innanzitutto, la ricostruzione delle condotte contestate operata dalla Procura Federale appare lacunosa, poiché non sono indicati, né le modalità attraverso le quali il predetto accordo sarebbe stato effettivamente realizzato, né i soggetti effettivamente contattati o, comunque, coinvolti al fine di realizzare una combine complessa, che prevedeva la realizzazione di un pareggio con oltre tre goal. Dagli atti depositati in giudizio e dalla ricostruzione della stessa procura Federale, non emerge l’interlocuzione di alcun giocatore e/o tesserato delle due squadre al di là del Sig. Cristiano Doni. In particolare, non è individuato, né citato, alcun calciatore e/o tesserato del Crotone coinvolto nella combine (il riferimento al Sig. Concetti, portiere del Crotone, che tra l’altro non ha giocato la partita contestata appare contraddittorio e soprattutto non se ne capisce il rilievo dal momento che non gioca), senza il cui coinvolgimento non appare ragionevolmente possibile alterare lo svolgimento e il risultato della partita secondo quanto prospettato nel deferimento. In secondo luogo, non appaiono sufficienti a fondare un atto di deferimento le dichiarazioni di soggetti terzi circa la possibilità di una combine e l’eventuale coinvolgimento di altre persone, che non trovano alcun ulteriore riscontro nella documentazione in atti. Secondo il consolidato indirizzo di Codesto tribunale qualora determinati soggetti non compaiano mai direttamente nelle intercettazioni, ma solo per riferimento di altre persone è necessario che sussistano ulteriori elementi oggettivamente riscontrabili almeno sotto il profilo del mero indizio certo, grave e concordante. Nel caso di specie le telefonate riguardano esclusivamente dichiarazioni di terzi e supposizioni circa la partecipazione del Sig. Cristiano Doni senza che siano stati rappresentati dalla Procura Federale indizi certi, gravi e concordanti. Lo scambio di messaggi tra Sig.ri Doni e Santoni il giorno prima della partita, oltre ad essere particolarmente criptico, risulta internamente ed esternamente contraddittorio e, quindi, insufficiente a provare l’effettiva esistenza di una combine o di un tentativo di combine. In particolare, mentre nelle telefonate del Sig. Parlato si asserisce che i Sig.ri Doni e Santoni avrebbero avuto intenzione di alterare la partita al fine di realizzare un over, nello scambio di messaggi tra quest’ultimi Doni sembra preconfigurare un ipotesi di pareggio mentre il Sig. Santoni appare disinteressato a tale risultato. Tra l’altro dagli interrogatori riportati in stralcio nell’atto di deferimento emergono dati contrastanti che sembrano escludere qualsivoglia combine. Nel caso di specie non si rinviene neppure il fitto scambio di telefonate e messaggi, ovvero di incontri necessario per realizzare una combine sullo svolgimento e sul risultato della partita. La Procura dà atto esclusivamente di: - una telefonata tra i Sig.ri Parlato e un soggetto terzo nell’ambito del quale il primo sosterebbe che il Sig. Santoni gli avrebbe chiesto se ha rapporti con “qualcuno del Crotone”, nell’interesse, suppone sempre il primo, di Cristiano Doni; - una telefonata tra i Sig.ri Parlato ed Erodiani nell’ambito della quale il primo sostiene che avrebbe avuto un incontro con Santoni il quale avrebbe chiesto se conosceva qualcuno a Crotone; - una terza telefonata sempre tra i Sig.ri Parlato ed Erodiani nell’ambito della quale il primo sostiene di aver trovato tre o quattro giocatori del Crotone interessati ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara; - una chat tra i Sig.ri Doni e Santoni il giorno prima della partita Crotone - Atalanta nell’ambito della quale emergono molteplici e contraddittorie indicazioni: i) il calciatore afferma che l’allenatore e il Direttore Sportivo avrebbero voluto pareggiare la partita, mentre ad avviso del calciatore sarebbe stato opportuno vincere; ii) sempre il Sig. Doni afferma prima che il Sig. Concetti (portiere del Crotone) non dovrebbe giocare e successivamente che andrà a minacciarlo; iii) il Capitano dell’Atalanta afferma che se non sono avanti a 20 minuti dalla fine dovrebbero pareggiare, sembrando, dunque, propendere per un risultato di vittoria della sua squadra, mentre il Sig. Santoni dichiara di non essere interessato a un pareggio; iv) il Sig. Doni dopo aver rappresentato i giocatori che avrebbero dovuto comporre la linea difensiva titolare il giorno dopo dichiara che nessuno è a conoscenza di alcunché. Dagli atti depositati dalla Procura Federale non emergono ulteriori elementi idonei a comprovare l’esistenza di una combine in relazione alla predetta partita. In ultimo, non appare idonea ad assumere rilevanza ai fini della prova delle condotte contestate la circostanza che i deferiti siano stati già condannati da Codesto Tribunale per la partecipazione a tentativi di alterazione di ulteriori gare. Evidentemente, infatti, una siffatta circostanza può essere tenuta in considerazione ai fini dell’applicazione di eventuali aggravanti, ovvero di verificare l’eventuale propensione all’illecito dei soggetti, ma non assume alcuna valenza probatoria delle condotte contestate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento proposto nei confronti dei Sig.ri Cristiano Doni, Nicola Santoni e Gianfranco Parlato, nonché dell’Atalanta Bergamasca Calcio Spa.
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