COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BELLUCCI DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 31 del 08.10.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BELLUCCI DAVIDE (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 31 del 08.10.2003 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti osserva:
il rapporto del direttore di gara segnala che, senza dubbio, il calciatore dell’A.C. Cattolica,
Bellucci Davide, “colpiva a gioco fermo un avversario con una testata, facendolo cadere a terra,
ma non provocandogli fuoriuscita di sangue …..”. Da qui, il provvedimento del G.S., ora
impugnato.
Nel reclamo oggetto di odierna valutazione, la reclamante sostiene, in sostanza, che non vi fu una
testata da parte del Bellucci, che avrebbe attinto l’avversario alla testa, ma un alterco, durante il
quale i due calciatori vennero semplicemente a contatto “appoggiando” l’uno la propria testa
sulla fronte dell’altro, senza alcuna violenza. A causa di ciò, però, il calciatore del Faenza
avrebbe simulato di aver subito un danno, mai verificatosi, “crollando a terra tarantolato”.
La predetta versione difensiva, nel caso di specie, non è assistita da alcun elemento di prova,
idoneo ad inficiare quanto descritto nel rapporto arbitrale che, come noto, ha, in tal caso, valore di
prova privilegiata,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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