COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASSANO VIRTUS AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GRECO SIMONE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 34 del 15.10.2003 – Campionato Serie D)
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASSANO VIRTUS AVVERSO LA SQUALIFICA PER
DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GRECO SIMONE (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 34 del 15.10.2003 – Campionato Serie D)
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
osserva
la Società Bassano Virtus ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per due
giornate, inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Simone Greco, in occasione della gara del
12.10.2003 Cologna Veneta/Bassano, “perché, in azione di gioco, colpiva un calciatore
avversario con una gomitata al volto”. La reclamante, a sostegno della propria richiesta di
riduzione della squalifica, ha semplicemente dedotto, non contestando l’accaduto, che il contatto
tra il braccio del Greco ed il volto del calciatore della Società Cologna Veneta sarebbe stato
involontario e come tale non qualificabile quale atto di violenza. A tal fine, ha prodotto una
video-cassetta dell’incontro chiedendo a questa Commissione, ex art. 31, A), a4) del C.G.S., di
voler procedere alla visione del filmato.
Il reclamo è infondato e va respinto.
Preliminarmente deve essere rigettata l’istanza istruttoria avanzata dalla reclamante in quanto la
fattispecie di cui all’art. 31, A), a4), del C.G.S. è relativa all’ipotesi di inesistenza del fatto
comunque violento, attribuibile all’ipotesi di simulazione di altro tesserato, e non è funzionale a
sindacare un giudizio tecnico – volontarietà o meno di un atto – che è quello che sostanzialmente
richiede la reclamante, non essendo in contestazione che il calciatore della Cologna Veneta sia
stato colpito al volto.
Non rimane a questa Commissione che pronunciarsi in merito alla misura della sanzione irrogata,
che risulta congrua rispetto all’addebito,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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