COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ITALA SAN MARCO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SACILESE/ITALA SAN MARCO DEL 14.09.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 31 del 08.10.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ITALA SAN MARCO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SACILESE/ITALA SAN MARCO DEL 14.09.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 31 del 08.10.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, osservato che: - nessun rilievo probatorio può essere ascritto alla documentazione fotografica prodotta unitamente al ricorso, sia perché priva di ogni comprovata autenticità, sia perché, in ogni caso, non ricompresa tra i mezzi di prova di questo procedimento tassativamente indicati all’art. 31 del C.G.S.; - la narrazione dei fatti – avente, invece, valore probatorio privilegiato ex art. 31 lett. a1) del C.G.S. – resa dal direttore di gara sia in sede di originario rapporto, che nei successivi atti integrativi (l’ultimo dei quali assunto direttamente dal Giudice Sportivo) impone, dunque, di escludere che il secondo pallone – presente in campo in concomitanza della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria – abbia in qualche modo influenzato la regolarità del gioco; - in ogni caso, ed in via assorbente, non è dubbio che – anche ad ammettere, in via di mera ipotesi accademica, la fondatezza della opposta ricostruzione tecnica fornita dalla reclamante, e la conseguente erroneità della decisione arbitrale che avrebbe giudicato ininfluente un evento che, invece, avrebbe, effettivamente “interferito” sulla regolarità della gara – si tratterebbe, pur sempre, di una decisione che – ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 del C.G.S. e 5 del Regolamento di Gioco -–è devoluta “alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’arbitro” e non è dunque sindacabile, né dal Giudice Sportivo, né da alcun altro organo della Giustizia Sportiva, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla U.S. Itala San Marco, disponendo per l’effetto l’incameramento della tassa non versata mediante addebito.
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