COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARFELLA DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 29.10.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARFELLA DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 29.10.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, - letti gli atti; - rilevato che la reclamante chiede l’annullamento della squalifica per due giornate inflitte al calciatore Marfella Davide “per aver rivolto ad un assistente arbitrale espressione offensiva e minacciosa” deducendo che la protesta del calciatore è stata determinata dall’espulsione del calciatore Tortora Aniello, individuato erroneamente quale autore del fatto da parte dell’assistente arbitrale; - escluso che nel caso di specie possa essere ammessa la prova televisiva come richiesta all’odierna riunione dal difensore della reclamante non trattandosi di condotta violenta ex art. 31 lett. a4) del C.G.S. ma di espressione offensiva e minacciosa rivolta all’assistente arbitrale; - rilevato altresì che dal referto dell’assistente, assistito da fede privilegiata, risulta che il Marfella si è avvicinato all’assistente, dopo l’espulsione del Tortora, profferendo espressione minacciosa ed offensiva, e che in relazione alla gravità della condotta, appare congrua la sanzione di due giornate inflitte dal G.S., P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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