COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ARZACHENA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA BONA MAURO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 40 del 22.10.2003 – Campionato Serie D)
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ARZACHENA AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA BONA MAURO (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 40 del 22.10.2003 – Campionato Serie D)
La Commissione Disciplinare,
- letti gli atti del reclamo in epigrafe;
- rilevato che le considerazioni della reclamante in ordine al comportamento del calciatore
Della Bona – che si sarebbe limitato a rimproverare verbalmente l’avversario, senza in alcun
modo colpirlo – appaiono in insanabile contrasto con le risultanze del rapporto arbitrale, da
cui si evince che il Dalla Bona, in reazione ad un fallo subito, colpiva un avversario con una
testata sul viso;
- rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S. al rapporto arbitrale è conferita fede
probatoria privilegiata, e che quanto indicato nel rapporto suddetto non è stato smentito dalla
visione delle immagini televisive prodotte dalla reclamante ai sensi dell’art. 31 lett. A4) del
C.G.S., in quanto dalla visione delle stesse non emerge che il Dalla Bona non abbia in alcun
modo commesso l’infrazione, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente
svolti così come descritti nel rapporto arbitrale;
- considerato che la sanzione della squalifica per tre gare irrogata dal G.S. appare di congrua
entità in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti, e che pertanto il reclamo deve essere
respinto,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
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