COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/11/2003 – pubbl. su www.interregionale.com CAMPIONATO SERIE D RECLAMI GARA DEL 28/09/2003 PRO LISSONE – VILLACIDRESE CALCIO SRL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/11/2003 – pubbl. su www.interregionale.com CAMPIONATO SERIE D RECLAMI GARA DEL 28/09/2003 PRO LISSONE - VILLACIDRESE CALCIO SRL Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 28 dell'1102003; - esaminato il reclamo fatto pervenire, dalla S.S. Pro Lissone Calcio e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Grasso Biagio ( Tesserato Villacidrese) nonchè dell'allenatore della medesima società Sig. Giancarlo Scibilia in quanto ambedue colpiti da squalifica comminata dalla Commissione Disciplinare e di cui al C.U. n° 24 del 2392003, invocandosi per tale motivo la vittoria a tavolino della gara così come previsto dall'art.12 comma 5 del C.G.S. ; - rilevato che effettivamente col citato Comunicato Ufficiale al calciatore Grasso Biagio è stata inflitta la squalifica per due giornate di gara, mentre all'allenatore Giancarlo Scibilia quella di un mese; - ritenuto tuttavia che tale sanzione è stata comminata all'esito di procedimento oggetto di deferimento da parte della Procura Federale e che 'l'esecuzione della relativa sanzione non decorre dalla data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale ( così come previsto dall'art.17 comma 2 del C.G.S.), bensì da quella in cui la decisione è stata comunicata alle parti ( così come previsto dall'art. 31 comma d1 del C.G.S.); - rilevato che dalla documentazione acquisita presso la Commissione Disciplinare si evince che tale comunicazione è pervenuta agli interessati in data 2992003; - considerato dunque che la partita è stata disputata il 2892003 e che per tale data i tesserati della S.S. Villacidrese avevano pieno titolo a partecipare alla gara; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Pro Lissone - Villacidrese 0-2; 3) di incamerare la tassa di reclamo.
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