COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 13.11.2003 AL CALCIATORE SCOGNAMIGLIO GIORGIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 12 del 31.10.2003 – Campionato Coppa Italia Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 13.11.2003 AL CALCIATORE SCOGNAMIGLIO GIORGIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 12 del 31.10.2003 – Campionato Coppa Italia Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo con procedura d’urgenza dell’A.C. Nuovo Terzigno con il quale si chiede che la squalifica a tempo determinato inflitta al calciatore Giorgio Scognamiglio per atteggiamento minaccioso ed espressioni gravemente offensive nei confronti dell’arbitro (gara Sangiuseppese/Nuovo Terzigno del 29.10.2003), venga tramutata in squalifica per più giornate di gara da scontarsi in Coppa Italia; rilevato che il reclamo si fonda sul presupposto che il comportamento censurato è stato tenuto dal calciatore in gara di Coppa Italia e la squalifica debba essere irrogata esclusivamente con riferimento alla stessa manifestazione; considerato che la Società reclamante ha riconosciuto che il calciatore abbia tenuto il comportamento censurato; ritenuto che l’art. 14, comma 10.1 del C.G.S. ben precisa quali siano le sanzioni da scontarsi nella stessa competizione (art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), f); ritenuto, invece, che la sanzione di cui all’art. 14, comma 1 lett. g (squalifica a tempo determinato) può essere discrezionalmente irrogata tutte le volte che il Giudice Sportivo ritenga di doverla applicare e che non esiste nelle Carte Federali alcuna norma che ne limiti l’applicazione stessa; ritenuta congrua la sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.C. Nuovo Terzigno e, per l’effetto, conferma la squalifica a tempo determinato irrogata al calciatore Giorgio Scognamiglio. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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