COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SUAREZ JUAN PABLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 29.10.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SUAREZ JUAN PABLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 29.10.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il G.S. ha squalificato per tre gare il calciatore Suarez Juan Pablo, perché in reazione, colpiva un avversario con un violento schiaffo al viso e successivamente tentava ancora di raggiungere l’avversario venendo prontamente bloccato dai propri compagni; propone reclamo la Società Casertana affermando che il Suarez non avrebbe avuto intenzione di usare violenza nei confronti dell’avversario bensì quella di stringergli la mano; la tesi della reclamante è priva di qualsiasi supporto probatorio ed è smentita dal rapporto arbitrale, atto che gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1. Da esso si evince che il Suarez, reagendo ad un comportamento antiregolamentare di un avversario, lo colpiva con un violento schiaffo sul viso e cercava poi un ulteriore contatto fisico con l’avversario non trovandolo per l’intervento dei compagni che lo bloccavano. Tale condotta violenta, tenuta a gioco fermo, merita senz’altro la sanzione inflitta dal G.S. , che va integralmente confermata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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