COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIZZARRO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 29.10.2003 – Campionato Serie D)

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIZZARRO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 29.10.2003 – Campionato Serie D) La Commissione Disciplinare, letti gli atti relativi al reclamo in epigrafe; rilevato che le considerazioni della reclamante non appaiono contrastanti - in ordine allo svolgimento oggettivo dei fatti – con quanto riferito dall’arbitro in sede di rapporto, secondo cui: - alcuni sostenitori del Bojano scavalcavano nel corso del 2° tempo il recinto di gioco, venendo prontamente respinti dalle Forze dell’Ordine; - lo speaker dell’impianto a fine gara rivolgeva ironicamente i propri complimenti all’arbitro; - altri sostenitori del Bojano a fine gara circondavano l’autovettura della terna arbitrale facendola oggetto di sputi e calci; - il calciatore Bizzarro, espulso per doppia ammonizione, ritardava l’uscita dal terreno di giuoco per circa un minuto; rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. A1 agli atti degli Ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come effettivamente descritti nel rapporto arbitrale; considerato che, in ragione della obiettiva gravità dei fatti addebitati sia alla società che al calciatore, le sanzioni irrogate dal G.S. appaiono di congrua entità, e che pertanto esse devono essere confermate, con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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