COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIZZARRO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 29.10.2003 – Campionato Serie D)
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO
2.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL
CALCIATORE BIZZARRO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato
Ufficiale n. 43 del 29.10.2003 – Campionato Serie D)
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti relativi al reclamo in epigrafe;
rilevato che le considerazioni della reclamante non appaiono contrastanti - in ordine allo
svolgimento oggettivo dei fatti – con quanto riferito dall’arbitro in sede di rapporto,
secondo cui:
- alcuni sostenitori del Bojano scavalcavano nel corso del 2° tempo il recinto di
gioco, venendo prontamente respinti dalle Forze dell’Ordine;
- lo speaker dell’impianto a fine gara rivolgeva ironicamente i propri complimenti
all’arbitro;
- altri sostenitori del Bojano a fine gara circondavano l’autovettura della terna arbitrale
facendola oggetto di sputi e calci;
- il calciatore Bizzarro, espulso per doppia ammonizione, ritardava l’uscita dal terreno
di giuoco per circa un minuto;
rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. A1 agli atti degli Ufficiali di gara è attribuita fede
probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come
effettivamente descritti nel rapporto arbitrale;
considerato che, in ragione della obiettiva gravità dei fatti addebitati sia alla società che al
calciatore, le sanzioni irrogate dal G.S. appaiono di congrua entità, e che pertanto esse
devono essere confermate, con conseguente rigetto del reclamo,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
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