COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VIEIRA’ CORDEIRO CARLOS LEANDRO IN OCCASIONE DELLA GARA ROSSANESE-SAPRI DEL 19.10.2003 (Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VIEIRA’ CORDEIRO CARLOS LEANDRO IN OCCASIONE DELLA GARA ROSSANESE-SAPRI DEL 19.10.2003 (Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dalla S.S.D. Sapri Calcio con il quale si è eccepita la posizione irregolare del calciatore Carlo Leandro Vieirà Cordeiro utilizzato dalla U.S. Rossanese Calcio nella gara Rossanese-Sapri svoltasi il 19 ottobre 2003; • ritenuto che erroneamente la S.S.D. Sapri Calcio ha investito del reclamo questa Commissione Disciplinare, non vertendosi nella ipotesi di cui all’art. 42, comma 3 del C.G.S., ma in quella di cui all’art. 24, comma 8 del C.G.S. in relazione all’art. 12, comma 5 del C.G.S. e che pertanto sarebbe competente a decidere del reclamo il Giudice Sportivo; • ritenuto, però, che da un esame degli atti è stato possibile accertare che il reclamo è stato proposto in data 03.11.2003 e cioè in violazione di quanto previsto dall’art. 24, comma 9 del C.G.S. (in assenza del preannuncio di reclamo e nel mancato rispetto del termine di sette giorni da quello di svolgimento della gara); • valutato, peraltro, che il reclamo proposto dinanzi a questa Commissione risulta altresì tardivo (oltre sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportato il provvedimento del Giudice Sportivo di omologazione della gara), in violazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla S.S.D. Sapri Calcio. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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