COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BATTAGLIA LORENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BATTAGLIA LORENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, • letti gli atti del procedimento; • preso atto del reclamo con il quale si chiede una riduzione della sanzione irrogata; • considerato che dagli atti ufficiali di gara (rapporto arbitro e assistente arbitrale), come noto assistiti dal valore di fede privilegiata, risultano in modo in equivoco le frasi offensive e minacciose profferite dal calciatore Lorenzo Battaglia nei confronti della terna arbitrale; • constatato che non esiste alcuna prova contraria ed idonea a smentire quanto esposto al precedente punto; P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla U.S. Bitonto e, per l’effetto, conferma la decisione del G.S. impugnata. Dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it