COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BATTAGLIA LORENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BATTAGLIA LORENZO (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti del procedimento;
• preso atto del reclamo con il quale si chiede una riduzione della sanzione irrogata;
• considerato che dagli atti ufficiali di gara (rapporto arbitro e assistente arbitrale), come noto
assistiti dal valore di fede privilegiata, risultano in modo in equivoco le frasi offensive e
minacciose profferite dal calciatore Lorenzo Battaglia nei confronti della terna arbitrale;
• constatato che non esiste alcuna prova contraria ed idonea a smentire quanto esposto al
precedente punto;
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla U.S. Bitonto e, per l’effetto, conferma la decisione del G.S.
impugnata.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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