COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARDI PIERVITO (Presidente F.C. Potenza S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 419/99pf/EF/MM del 30.09.2003).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARDI
PIERVITO (Presidente F.C. Potenza S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 1
COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. PER VIOLAZIONE
ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 419/99pf/EF/MM del 30.09.2003).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti;
visto il deferimento disposto nei confronti del Presidente Piervito Bardi per violazioni di cui
all’art. 3, comma 1 del C.G.S. (dichiarazioni lesive di persone ed organismi nell’ambito
Federale) ed all’art. 1, comma 1 del C.G.S. (per violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità) e del F.C. Potenza per violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S.;
rilevato che i deferiti non hanno inviato a questa Commissione alcuno scritto difensivo, sicchè
i fatti contestati debbono considerarsi confermati;
preso atto delle conclusioni formulate dal rappresentante della Procura Federale (avv.
Sciacchitano) che ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti con l’irrogazione
della inibizione per mesi quattro al Bardi e dell’ammenda di euro 500,00 alla F.C. Potenza;
considerato che il Bardi, in proprio e quale Presidente della F.C. Potenza con nota
10.11.2003, aveva chiesto un differimento della riunione motivato da impegni professionali,
al fine di poter essere ascoltato personalmente, differimento concesso da questa
Commissione;
valutato che all’odierna riunione non sono comparsi immotivatamente né il Bardi, né alcun
rappresentante del F.C. Potenza, comportamento che va censurato con fermezza;
ritenuto che le dichiarazioni rese dal Bardi, riportate sul giornale “Il Quotidiano” e di cui si è
avuta vasta eco sulle emittenti locali, appaiono particolarmente lesive per la reputazione di
persone ed organismi operanti nell’ambito federale e costituiscono sicuramente violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità aggravata dalla posizione di Presidente di Società
affiliata;
ritenuto, altresì, che, riconosciuta la lesività delle dichiarazioni rese, va sanzionato anche il
F:C. Potenza per responsabilità diretta,
P.Q.M.
Irroga la sanzione della inibizione per mesi (6) sei all’avv. Piervito Bardi e l’ammenda di euro
750,00 (settecentocinquanta) al F.C. Potenza.
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