COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCO VINCENZO (tecnico F.C. Pro Vasto) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CON RIFERIMENTO ALL’ART. 17 COMMA 7 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 502/417pf/EF/ma del 13.10.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCO VINCENZO (tecnico F.C. Pro Vasto) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CON RIFERIMENTO ALL’ART. 17 COMMA 7 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 502/417pf/EF/ma del 13.10.2003). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, udito il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha richiesto la condanna del Cosco alla squalifica per 10 (dieci) giornate effettive e della Pro Vasto all’ammenda di euro 500,00, osserva: la Procura federale ha deferito Cosco Vincenzo per violazione dell’art. 1 comma 1 in riferimento all’art. 17 comma 7 del C.G.S. perché, benché sospeso a tempo indeterminato, era presente negli spogliatoi in occasione della gara Pro Vasto-Monterotondo dell’11.06.2003. Ha altresì deferito la Pro Vasto per violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al Cosco. I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale affermano che il commissario di campo avrebbe sbagliato nell’identificare il Cosco negli spogliatoi dove egli si sarebbe recato solo un’ora e mezza dopo la fine della gara; Preliminarmente va rilevato che l’istanza di rinvio dell’udienza odierna avanzata dai deferiti va rigettata in quanto l’impedimento lamentato (che riguarderebbe il solo Cosco) non è stato in alcun modo documentato e nella sua genericità non può essere ritenuto legittimo motivo di differimento. Peraltro i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive ampie e articolate e nulla di nuovo potrebbero aggiungere vista la posizione di totale negativa assunta. Nel merito si osserva che dal rapporto supplementare del commissario di campo, che deve ritenersi atto ufficiale, si evince che il Cosco, pur essendo colpito da sospensione cautelare, non solo si intratteneva negli spogliatoi della Pro Vasto fino a pochi minuti prima della partita ma prese addirittura posto sulla panchina. Di tale circostanza il commissario di campo si è dichiarato assolutamente certo in ragione della sua pregressa conoscenza del Cosco che aveva allenato in passato diverse squadre molisane; I fatti contestati, quindi, devono darsi per accertati e sanzione congrua appare quella della squalifica per quattro gare effettive per il Cosco e dell’ammenda di euro 500,00 per la Società Pro Vasto, P.Q.M. Accoglie il deferimento e irroga a Cosco Vincenzo la squalifica per 4 (quattro) gare e alla Società F.C. Pro Vasto l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento).
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