COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ NUOVO CALCIO TRENTO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 200,00; LA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2003 ALL’ALLENATORE MARANER CRISTIAN E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MACCHI MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ NUOVO CALCIO TRENTO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 200,00; LA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2003 ALL’ALLENATORE MARANER CRISTIAN E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MACCHI MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo con procedura d’urgenza proposto dalla Nuova Calcio Trento S.r.l. con cui si chiede l’annullamento dell’ammenda irrogata alla Società e della squalifica irrogata all’allenatore Cristian Maraner e la riduzione della squalifica irrogata al calciatore Massimo Macchi; valutato che il ricorso è motivato dalle seguenti considerazioni: a) gli insulti e le minacce dei sostenitori sarebbero giustificati dall’andamento della gara documentato dai resoconti di stampa; b) l’allenatore non avrebbe rivolto espressioni offensive nei confronti dell’arbitro e, dopo l’espulsione, avrebbe lasciato il campo con sollecitudine senza l’intervento di alcun dirigente locale; c) il calciatore Macchi non avrebbe rivolto espressioni offensive nei confronti dell’arbitro, ma solo espressioni di protesta; considerato che tutto quanto esposto nel reclamo non trova alcun supporto probatorio (al riguardo non può nemmeno essere visionata la videocassetta della gara non rientrando le specifiche fattispecie nei casi per i quali può essere utilizzata la prova televisiva); considerato che il rapporto degli Ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. A1 del C.G.S.; rilevate congrue le sanzioni irrogate, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Nuova Calcio Trento S.r.l.. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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