COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELIPERI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 29.10.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELIPERI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 29.10.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il G.S. ha inflitto cinque gare di squalifica al calciatore Deliberi Simone, perché protestando per una concessione di un rigore, rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell’arbitro e lo spingeva con entrambe le mani, costringendolo ad indietreggiare; inoltre dopo l’espulsione continuava ad offendere il direttore di gara; propone reclamo l’U.S.B Caivanese sostenendo l’eccessività della sanzione irrogata e chiedendone la riduzione; i fatti così come risultano dal rapporto arbitrale sono di particolare gravità. Le parole pronunciate dal calciatore sono estremamente offensive ed il gesto di spingere con entrambe le mani l’arbitro deve ritenersi gravemente lesivo della dignità del direttore di gara oltre che potenzialmente idoneo a creare tensione ed ulteriore incidenti nel corso della partita. Pertanto la sanzione irrogata appare congrua e va confermata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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