COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE IGNESTI PAOLO (tesserato A.S. Sestese Calcio) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE IGNESTI PAOLO (tesserato A.S. Sestese Calcio)
AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dal calciatore Paolo Ignesti avverso la squalifica a lui irrogata per n.
4 gare per aver colpito, a gioco fermo, con un calcio allo stomaco un avversario calpestandolo
mentre questi si trovava a terra;
ascoltato personalmente il calciatore reclamante il quale contesta di aver colpito
deliberatamente l’avversario a gioco fermo trattandosi di fallo accidentale verificatosi in
azione di gioco seguito da casuale caduta sull’avversario stesso senza alcun intento di
scalciarlo;
ascoltato per chiarimenti l’arbitro il quale, invece, ha ribadito quanto già esposto nel proprio
rapporto precisando che il calciatore Ignesti ha effettivamente tenuto i comportamenti
antiregolamentari a lui contestati a gioco fermo, subito dopo che il gioco era stato fermato per
un fallo dallo stesso commesso;
ritenuto che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto
previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.;
valutato, in ogni caso, con riferimento alla entità della sanzione irrogata, che i comportamenti
antiregolamentari tenuti dal calciatore vanno considerati come assunti in un unico contesto,
sicchè appare congrua la sanzione della squalifica per n. 3 gare,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Paolo Ignesti da n.
4 a n. 3 gare.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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