COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. MASSESE 1919 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CIPOLLI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. MASSESE 1919 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CIPOLLI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla U.S. Massese 1919 S.r.l. con cui viene chiesta la riduzione della squalifica irrogata al calciatore Andrea Cipolli (squalifica per tre gare); ritenuto che il reclamo è fondato su una diversa rappresentazione dei fatti contestati (il Cipolli avrebbe colpito un avversario non a gioco fermo ma in azione di gioco); valutato che quanto assunto nel reclamo è sprovvisto di ogni tipo di prova e che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett a1) del C.G.S.; considerata la congruità della sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla U.S. Massese 1919 S.r.l.. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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