COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE OCCHIUZZI ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE OCCHIUZZI
ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla U.S.C. Corigliano Schiavonea con cui si chiede una riduzione
della sanzione irrogata al calciatore Alessandro Occhiuzzi (squalifica per n. 3 gare);
rilevato che con il reclamo non si tende a negare che il calciatore abbia rivolto espressioni
gravemente offensive nei confronti dell’arbitro quanto a giustificare il censurabile
comportamento tenuto;
considerato che le motivazioni addotte dalla Società reclamante non appaiono idonee per
provocare una riduzione della sanzione irrogata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla U.S.C. Corigliano Schiavonea.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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