COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SANTARCANGIOLESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VELE ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 57 del 21.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SANTARCANGIOLESE CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VELE ROBERTO
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla A.S. Santarcangiolese Calcio con cui si contesta l’eccessività
della sanzione irrogata al calciatore Roberto Vele (n. 3 giornate di squalifica);
valutato che l’espressione offensiva rivolta nei confronti dell’arbitro, consistente in una sola
parola può essere anche interpretata come esclamazione volgare non tesa ad offendere
l’arbitro quanto ad esprimere lo sfogo (ancorché inaccettabile) di un calciatore, la cui squadra
aveva conquistato il pareggio ad un minuto dalla conclusione della partita;
valutato, altresì, che dopo l’espulsione la reazione tenuta dal calciatore (calci e pugni alla
panchina) va interpretato come gesto di non particolare gravità;
considerato che, alla luce di tali considerazioni, la sanzione irrogata appare effettivamente
eccessiva,
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla A.S. Santarcangiolese Calcio S.r.l. e, per
l’effetto, riduce la squalifica irrogata al calciatore Roberto Vele da n. 3 a n. 2 giornate di gara.
Nulla per la tassa non versata.
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