COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 61 del 28.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 ALL’ALLENATORE TUDISCO FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 61 del 28.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 ALL’ALLENATORE TUDISCO FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo in epigrafe; rilevato che le considerazioni della reclamante non appaiono contrastanti con le risultanze del rapporto dell’assistente arbitrale, da cui si evince che il Tudisco – allenatore dell’Ariano – protestava avverso una decisione tecnica, a lui sfavorevole, del predetto A.A., alzandosi dalla panchina ed appoggiando la propria fronte contro quella dell’A.A., cui si rivolgeva urlando, ed esprimendo il proprio dissenso con atteggiamento minaccioso; ciò considerato deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti, e, pertanto, deve ritenersi accertata la responsabilità disciplinare del Tudisco in ordine a tale condotta; tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione irrogata dal G.S. appare di congrua entità, e pertanto il presente reclamo deve essere respinto, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla reclamante.
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