COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TAGLIENTE MARIO (calciatore A.C. Centese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 266/519pf/EF/MM del 30.07.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TAGLIENTE
MARIO (calciatore A.C. Centese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E
DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S.
(nota n. 266/519pf/EF/MM del 30.07.2004).
La Commissione Disciplinare,
osserva in fatto quanto segue. Il rapporto del commissario di campo della gara in
oggetto riportava che, al 47° del secondo tempo, il calciatore Mario Tagliente si
rivolgeva verso la panchina ospite e, non visto dalla terna arbitrale, faceva con la mano
il gesto del taglio della gola, creando tensione fra gli occupanti. La Procura Federale
deferiva il calciatore e la Società per violazione il primo dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e la
seconda per violazione dell’art. 2 comma 4 stesso codice.
Entrambi i deferiti facevano pervenire note difensive e, deducendo che il calciatore
aveva subito attacchi personali e colpi alle gambe ed alla mandibola da parte degli
avversari e che egli, con il gesto riportato dal Commissario di campo, aveva voluto
lamentare alla panchina antagonista il colpo ricevuto proprio alla mandibola, chiedevano
che alcuna sanzione fosse irrogata al calciatore e conseguentemente alla Società. La
Procura Federale, rappresentata dall’avv. Salvatore Sciacchitano, nell’udienza fissata
per la discussione, instava per la squalifica del calciatore per due gare e per l’ammenda
di € 500,00 a carico della Società. Ritiene questa Commissione che le violazioni ascritte
ai deferiti sussistono. Lo stesso calciatore reclamante ha ammesso di aver compiuto il
gesto, che non pare non inquadrabile nell’inosservanza del precetto dell’art. 1 C.G.S..
Tuttavia il generico riferimento del Commissario di campo alla tensione che si sarebbe
ingenerata nella panchina ospite, non altrimenti descritta ed il regolare svolgimento
della gara, sulla quale non appare aver influito il fatto dedotto nel presente deferimento,
inducono questa Commissione ad applicare al calciatore sanzione ridotta rispetta a
quella chiesta dalla Procura Federale, a cui deve necessariamente conseguire la
sanzione a carico della Società, nella misura richiesta che appare equa,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del deferimento squalifica per una gara effettiva il calciatore
Mario Tagliente ed infligge alla Società l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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