COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 15.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CINETTI FABIO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORTINOVIS ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 35 del 06.10.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 15.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CINETTI FABIO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORTINOVIS ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 35 del 06.10.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: • Il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Cinetti Fabio la squalifica per cinque gare perché, espulso per aver rivolto all’arbitro frasi offensive, afferrava le mani del direttore di gara impedendogli di estrarre il cartellino rosso e continuando a offenderlo. Inoltre ha squalificato per tre gare il calciatore Cortinovis Alessandro, perché a gioco fermo calpestava volontariamente un calciatore avversario che si trovava a terra per infortunio. • Propone reclamo la A.S. Città di Lecco lamentando la eccessività della sanzione inflitta ai due calciatori e richiamando numerose decisioni degli organi giudicanti della Federazione in casi asseritamene simili. • In primo luogo è opportuno precisare che i casi richiamati nel reclamo, peraltro riferiti a campionati di altre Leghe, non possono costituire oggetto di raffronto con altre fattispecie, avendo ogni vicenda disciplinare lineamenti soggettivi ed oggettivi propri e peculiari che non consentono comparazioni. Tale principio è stato ripetutamente affermato dalla C.A.F. e viene pienamente condiviso da questa Commissione. • Nel merito, il reclamo è infondato per quanto attiene la squalifica inflitta al calciatore Cortinovis. Infatti, come si evince dal rapporto dell’arbitro e dal supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione all’arbitro stesso, il Cortinovis a gioco fermo, volontariamente calpestava “lungo la parte interna della coscia e del polpaccio” un calciatore avversario che si trovava a terra per infortunio. La gravità della condotta anche in assenza di conseguenze fisiche giustifica pienamente la sanzione inflitta che, pertanto, va confermata. • Deve essere invece ridotta la squalifica inflitta al calciatore Cinetti Fabio. Invero emerge dal rapporto arbitrale la natura più irriguardosa che offensiva delle parole pronunciate dal calciatore. Anche il gesto nei confronti dell’arbitro indubbiamente grave non ha caratteristiche di particolare violenza. Pertanto appare congrua la sanzione di quattro gare di squalifica, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al Cinetti Fabio a quattro gare. Conferma nel resto. Nulla per la tassa non versata
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