COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 15.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CALENZANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VENTURA SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 35 del 06.10.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 15.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CALENZANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VENTURA SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 35 del 06.10.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, • Letti gli atti del procedimento in epigrafe; • Rilevato che le considerazioni della reclamante non appaiono contrastare con le risultanze del rapporto arbitrale e del supplemento da cui si evince che il Ventura Simone nel corso di azione di giuoco colpiva volontariamente l’arbitro con una manata sulla spalla senza procurargli né dolore né conseguenze fisiche; • Osservato che tale comportamento da parte del calciatore Ventura nei confronti dell’arbitro appare scorretto e come tale meritevole di sanzione disciplinare; • Ritenuto che la sanzione della squalifica per tre gare irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità, e che pertanto essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. Respinge il reclamo in epigrafe e dispone l’addebito della tassa non versata in capo alla Società reclamante.
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