COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 15.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S. SAN PAOLO BARI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 03.11.2004 ALL’ALLENATORE DE GREGORIO ANDREA, LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PEZZOLI MARCO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CLEMENTINI CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 40 del 13.10.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 15.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S. SAN PAOLO BARI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 03.11.2004 ALL’ALLENATORE DE GREGORIO ANDREA, LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PEZZOLI MARCO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CLEMENTINI CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 40 del 13.10.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, • letti gli atti in epigrafe; • rilevato che le considerazioni della reclamante in merito alla consistenza delle espressioni pronunciate nei confronti dell’arbitro dall’allenatore De Gregorio Andrea e dai calciatori Pezzoli Marco e Clementini Claudio appaiono parzialmente contrastanti con le risultanze ufficiali, secondo le quali il Clementini rivolgeva all’arbitro una frase obiettivamente a contenuto ingiurioso, mentre il De Gregorio ed il Pezzoli – a fine gara, sia all’esterno che all’interno degli spogliatoi – reiteratamente ingiuriavano e minacciavano la terna arbitrale; • ritenuto che, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., agli atti degli ufficiali di gara, è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano svolti effettivamente così come descritti nei rapporti succitati; • osservato che, in relazione alle obiettive modalità di svolgimento dei fatti, le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo appaiono di congrua entità, e che pertanto esse devono essere confermate, con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. Respinge il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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