COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 27/10/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 03/10/2004 SANGIUSEPPESE – BOYS CAIVANESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 27/10/2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 03/10/2004 SANGIUSEPPESE - BOYS CAIVANESE
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U.n° 35 del 6102004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. Boys
Caivanese e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara dei calciatori:
- Balestrieri Nicola (18/04/86)
- Vitagliano Giuseppe (14/03/84)
- Marra Salvatore (16/12/73)
- Verolino Ernesto (6/04/75) tesserati F.C.Sangiuseppese;
- esaminata la documentazione fatta pervenire in data 19102004, a richiesta di questo
Giudice Sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale e dalla quale si
evince che:
- il calciatore Balestrieri Nicola è tesserato in prestito con la società Sangiuseppese dal
9/08/2004;
- il calciatore Vitagliano Giuseppe è regolarmente tesserato per la Sangiuseppese dal
24/09/2004 svincolato per risoluzione di contratto;
- il calciatore Marra Salvatore è regolarmente tesserato per la Sangiuseppese dal 18/09/2004
svincolato per risoluzione di contratto;
- il calciatore Verolino Ernesto è tesserato in prestito per la Sangiuseppese dal 16 92004;
- considerato pertanto che tutti i predetti calciatori hanno regolarmente ed a pieno titolo preso
parte alla gara di cui in epigrafe;
- visto l'art.100 comma 2 delle NOIF;
P.Q.M.
delibera;
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Sangiuseppese - Boys Caivanese 1-0;
3) di addebitare sul conto della Boys Caivanese la tassa di reclamo.