COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 27/10/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 03/10/2004 SANGIUSEPPESE – BOYS CAIVANESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 27/10/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 03/10/2004 SANGIUSEPPESE - BOYS CAIVANESE Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U.n° 35 del 6102004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. Boys Caivanese e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara dei calciatori: - Balestrieri Nicola (18/04/86) - Vitagliano Giuseppe (14/03/84) - Marra Salvatore (16/12/73) - Verolino Ernesto (6/04/75) tesserati F.C.Sangiuseppese; - esaminata la documentazione fatta pervenire in data 19102004, a richiesta di questo Giudice Sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale e dalla quale si evince che: - il calciatore Balestrieri Nicola è tesserato in prestito con la società Sangiuseppese dal 9/08/2004; - il calciatore Vitagliano Giuseppe è regolarmente tesserato per la Sangiuseppese dal 24/09/2004 svincolato per risoluzione di contratto; - il calciatore Marra Salvatore è regolarmente tesserato per la Sangiuseppese dal 18/09/2004 svincolato per risoluzione di contratto; - il calciatore Verolino Ernesto è tesserato in prestito per la Sangiuseppese dal 1692004; - considerato pertanto che tutti i predetti calciatori hanno regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe; - visto l'art.100 comma 2 delle NOIF; P.Q.M. delibera; 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Sangiuseppese - Boys Caivanese 1-0; 3) di addebitare sul conto della Boys Caivanese la tassa di reclamo.
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