COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 17.11.2004 ALL’ALLENATORE BORRELLO ROBERTO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CHIASSO MIRKO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 27.10.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 17.11.2004 ALL’ALLENATORE BORRELLO ROBERTO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CHIASSO MIRKO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 27.10.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, osserva quanto segue. Nel rapporto arbitrale viene riferito che Borrello Roberto, allenatore della Orvietana Calcio, veniva allontanato dal campo perché aveva rivolto all’assistente arbitrale espressioni offensive, alle quali seguivano frasi irriguardose all’indirizzo dell’arbitro stesso e che il calciatore Chiasso Mirko era espulso in quanto, dopo aver commesso un fallo, a gioco fermo, colpiva con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario, a cui provocava lieve dolore. La reclamante ha asserito che il Borrello non aveva commesso i fatti ascrittigli e che il Chiasso si era limitato ad allontanare l’antagonista, senza colpirlo. L’assunto della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara che godono di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. A1) del C.G.S.. Alla luce di tale considerazione appare superflua l’audizione dei calciatori richiesta dalla Società reclamante. Le sanzioni irrogate devono essere pertanto confermate, risultando eque e comunque proporzionate a quanto verificatosi, P.Q.M. Respinge il reclamo e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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