COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ANGRI CALCIO 1927 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AMARANTE ANTONINO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 27.10.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 05.11.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ANGRI CALCIO 1927 AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AMARANTE ANTONINO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 27.10.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
osserva quanto segue.
Risulta dal referto che il calciatore Antonino Amarante, al momento dell’espulsione per
doppia ammonizione, si toglieva la fascia da capitano, la scagliava al suolo sui piedi
dell’arbitro senza tuttavia trascendere ulteriormente, né insultare.
La reclamante deduce che il comportamento del calciatore era imputabile ad una
semplice “arrabbiatura” e che le stesse affermazioni contenute nel referto “non
trascendeva, non insultava” inducono a chiedere la riduzione della sanzione da tre a due
gare.
Il reclamo è suscettibile di accoglimento, essendo condivisibile l’assunto della
reclamante in ordine alla eccessività della sanzione irrogata che può essere ridotta alla
squalifica per due giornate di gara,
P.Q.M.
Accoglie il reclamo, riducendo la squalifica del calciatore Amarante Antonino da tre a
due giornate di gara. Nulla per la tassa non versata.
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